ART 6
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Art. 6. Azioni revocatorie
1. Il commissario straordinario puo' proporre le azioni revocatorie previste dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 270 anche dopo l'autorizzazione alla esecuzione del programma di ristrutturazione, purche' funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma stesso. |
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