ART 9
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Art. 9. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 dicembre 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Marzano, Ministro delle attivita' produttive Castelli, Ministro della giustizia Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Castelli |
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