TITOLO I
Educazione del consumatore
ART. 4
(Educazione del consumatore)
1. L’educazione dei consumatori e degli utenti è orientata a favorire la
consapevolezza dei loro diritti e interessi, lo sviluppo dei rapporti
associativi, la partecipazione ai procedimenti amministrativi, nonché la
rappresentanza negli organismi esponenziali.
2. Le attività destinate all’educazione dei consumatori, svolte da soggetti
pubblici o privati, non hanno finalità promozionale, sono dirette ad esplicitare
le caratteristiche di beni e servizi e a rendere chiaramente percepibili
benefici e costi conseguenti alla loro scelta; prendono, inoltre, in particolare
considerazione le categorie di consumatori maggiormente vulnerabili.
TITOLO II
Informazioni ai consumatori
CAPO I
Disposizioni Generali
ART. 5
(Obblighi generali)
1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo
3, comma 1, lettera a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore
o utente anche la persona fisica alla quale sono dirette le informazioni
commerciali.
2. Sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi costituiscono
contenuto essenziale degli obblighi informativi.
3. Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere
adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e
comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o
delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del
consumatore.
CAPO II
Indicazioni dei prodotti
ART. 6
(Contenuto minimo delle informazioni)
1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al
consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente
visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un
importatore stabilito nell’Unione europea;
c) al Paese di origine se situato fuori dell’Unione europea;
d) all’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno
all’uomo, alle cose o all’ambiente;
e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano
determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d’uso, ove
utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.
ART. 7
(Modalità di indicazione)
1. Le indicazioni di cui all’articolo 6 devono figurare sulle
confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in
vendita al consumatore. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera e),
dell’articolo 6 possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle
etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita
in accompagnamento dei prodotti stessi.
ART. 8
(Ambito di applicazione)
1. Sono esclusi dall'applicazione del presente capo i
prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre
disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento.
2. Per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione
del consumatore, le norme del presente capo si applicano per gli aspetti non
disciplinati.
ART. 9
(Indicazioni in lingua italiana)
1. Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli
utenti devono essere rese almeno in lingua italiana.
2. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in più lingue,
le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità
e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue.
3. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana
divenute di uso comune.
ART. 10
(Attuazione)
1. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di
concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della
giustizia, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme di
attuazione dell’articolo 6, al fine di assicurane, per i prodotti provenienti da
Paesi dell’Unione europea, una applicazione compatibile con i principi del
diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalità di
presentazione per le quali non è obbligatorio riportare le indicazioni di cui al
comma 1, lettere a) e b), dell’articolo 6. Tali disposizioni di attuazione
disciplinano inoltre i casi in cui sarà consentito riportare in lingua
originaria alcuni dati contenuti nelle indicazioni di cui all’articolo 6.
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, restano in
vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato 8 febbraio 1997, n. 101.
ART. 11
(Divieti di commercializzazione)
1. È vietato il commercio sul territorio nazionale di
qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme
chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9
del presente capo.
ART. 12
(Sanzioni)
1. Fatto salvo quanto previsto nella parte IV, titolo II, e salvo che il fatto
costituisca reato, per quanto attiene alle responsabilità del produttore, ai
contravventori al divieto di cui all’articolo 11 si applica una sanzione
amministrativa da 516 euro a 25.823 euro. La misura della sanzione è
determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di
ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita.
2. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli
ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta
legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono
d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto
previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato
all'ufficio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale del professionista.
CAPO III
Particolari modalità di informazione
SEZIONE I
Indicazione dei prezzi per unità di misura
ART. 13
(Definizioni)
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) prezzo di vendita: il prezzo finale, valido per una unità di prodotto o per
una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell'IVA e di ogni altra
imposta;
b) prezzo per unità di misura: il prezzo finale, comprensivo dell'IVA e di ogni
altra imposta, valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un
metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola
unità di quantità diversa, se essa è impiegata generalmente e abitualmente per
la commercializzazione di prodotti specifici;
c) prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non costituisce oggetto di
alcuna confezione preliminare ed è misurato alla presenza del consumatore;
d) prodotto venduto al pezzo: un prodotto che non può essere frazionato senza
subire una modifica della sua natura o delle sue proprietà;
e) prodotto venduto a collo: insieme di pezzi omogenei contenuti in un
imballaggio;
f) prodotto preconfezionato: l'unità di vendita destinata ad essere presentata
come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto e
dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita,
avvolta interamente o in parte in tale imballaggio ma comunque in modo che il
contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o
alterata.
ART. 14
(Campo di applicazione)
1. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di
agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai
consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le
disposizioni vigenti, l'indicazione del prezzo per unità di misura, fatto salvo
quanto previsto all'articolo 16.
2. Il prezzo per unità di misura non deve essere indicato quando è identico al
prezzo di vendita.
3. Per i prodotti commercializzati sfusi è indicato soltanto il prezzo per unità
di misura.
4. La pubblicità in tutte le sue forme ed i cataloghi recano l'indicazione del
prezzo per unità di misura quando è indicato il prezzo di vendita, fatti salvi i
casi di esenzione di cui all'articolo 16.
5. Il codice non si applica:
a) ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa
la somministrazione di alimenti e bevande;
b) ai prodotti offerti nelle vendite all'asta;
c) agli oggetti d'arte e d'antiquariato.
ART. 15
(Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura)
1. Il prezzo per unità di misura si riferisce ad una quantità
dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore.
2. Per le modalità di indicazione del prezzo per unità di misura si applica
quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.
3. Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di governo,
anche congelati o surgelati, il prezzo per unità di misura si riferisce al peso
netto del prodotto sgocciolato.
4. È ammessa l'indicazione del prezzo per unità di misura di multipli o
sottomultipli, decimali delle unità di misura, nei casi in cui taluni prodotti
sono generalmente ed abitualmente commercializzati in dette quantità.
5. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e
pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti,
devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. E’
fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi
praticati al consumo.
ART. 16
(Esenzioni)
1. Sono esenti dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per
unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a
motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare
luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti:
a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformità alle disposizioni di
esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, e successive modificazioni ,
recante disposizioni sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere
venduti a pezzo o a collo;
b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;
c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;
d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un
unico imballaggio;
e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall'obbligo di indicazione della
quantità netta secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, concernenti l'attuazione
delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;
f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più
elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di
lavorazione da parte del consumatore per ottenere l'alimento finito;
g) prodotti di fantasia;
h) gelati monodose;
i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a
collo.
2. Il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, può aggiornare
l'elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonché indicare espressamente
prodotti o categorie di prodotti non alimentari ai quali non si applicano le
predette esenzioni.
ART. 17
(Sanzioni)
1. Chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura
o non lo indica secondo quanto previsto dal presente capo è soggetto alla
sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste.
TITOLO III
Pubblicità e altre comunicazioni commerciali
CAPO I
Disposizioni generali
ART. 18
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ad ogni forma di
comunicazione commerciale in qualsiasi modo effettuata.
2. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, lettera a), ai fini del
presente titolo, si intende per consumatore o utente anche la persona fisica o
giuridica cui sono dirette le comunicazioni commerciali o che ne subisce le
conseguenze.
CAPO II
Caratteri della pubblicità
SEZIONE I
Pubblicità ingannevole e comparativa
ART. 19
(Finalità)
1. Le disposizioni della presente sezione hanno lo scopo di
tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti
che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o
professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella
fruizione di messaggi pubblicitari, nonché di stabilire le condizioni di liceità
della pubblicità comparativa.
2. La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.
ART. 20
(Definizioni)
1. Ai fini della presente sezione si intende:
a) per pubblicità: qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi
modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o
professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la
costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la
prestazione di opere o di servizi;
b) per pubblicità ingannevole: qualsiasi pubblicità che in qualunque modo,
compresa la sua presentazione sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche
o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo
carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero
che, per questo motivo, sia idonea ledere un concorrente;
c) per pubblicità comparativa: qualsiasi pubblicità che identifica in modo
esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente;
d) per operatore pubblicitario: il committente del messaggio pubblicitario ed il
suo autore, nonché, nel caso in cui non consenta all'identificazione di costoro,
il proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario è diffuso ovvero il
responsabile della programmazione radiofonica o televisiva.
ART. 21
(Elementi di valutazione)
1. Per determinare se la pubblicità sia ingannevole se ne
devono considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi
riferimenti:
a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la
natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o
della prestazione, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione,
l'origine geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il
loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli
effettuati sui beni o sui servizi;
b) al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato ed alle condizioni alle
quali i beni o i servizi vengono forniti;
c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario,
quali l'identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà
intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi
all'impresa ed i premi o riconoscimenti.
ART. 22
(Condizioni di liceità della pubblicità comparativa)
1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità
comparativa è lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) non è ingannevole ai sensi del presente codice;
b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono
gli stessi obiettivi;
c) confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti,
verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e
servizi;
d) non ingenera confusione sul mercato fra l'operatore pubblicitario ed un
concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni
distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un
concorrente;
e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali,
altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente;
f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a
prodotti aventi la stessa denominazione;
g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla
denominazione commerciale ovvero ad altro segno distintivo di un concorrente o
alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti;
h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o
servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati.
2. Il requisito della verificabilità di cui al comma 1, lettera c), si intende
soddisfatto quando i dati addotti ad illustrazione della caratteristica del bene
o servizio pubblicizzato sono suscettibili di dimostrazione.
3. Qualunque raffronto che fa riferimento a un'offerta speciale deve indicare in
modo chiaro e non equivoco il termine finale dell'offerta oppure, nel caso in
cui l'offerta speciale non sia ancora cominciata, la data di inizio del periodo
nel corso del quale si applicano il prezzo speciale o altre condizioni
particolari o, se del caso, che l'offerta speciale dipende dalla disponibilità
dei beni e servizi.
ART. 23
(Trasparenza della pubblicità)
1. La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come
tale. La pubblicità a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle altre
forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente
percezione.
2. I termini “garanzia”, “garantito” e simili possono essere usati solo se
accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia
offerta. Quando la brevità del messaggio pubblicitario non consente di riportare
integralmente tali precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle
modalità della garanzia offerta deve essere integrato dall'esplicito rinvio ad
un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano riportate
integralmente le precisazioni medesime.
3. È vietata ogni forma di pubblicità subliminale.
ART. 24
(Pubblicità di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori)
1. È considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando
prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei
consumatori, ometta di darne notizia in modo da indurre i consumatori a
trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.
ART. 25
(Bambini e adolescenti)
1. È considerata ingannevole la pubblicità, che, in quanto
suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, possa, anche indirettamente,
minacciare la loro sicurezza o che abusi della loro naturale credulità o
mancanza di esperienza o che, impiegando bambini ed adolescenti in messaggi
pubblicitari, salvo il divieto di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 3
maggio 2004, n. 112, abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i più
giovani.
ART. 26
(Tutela amministrativa e giurisdizionale)
1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato,
istituita dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di seguito
chiamata Autorità nella presente sezione, esercita le attribuzioni disciplinate
dal presente articolo.
2. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il
Ministro delle attività produttive, nonché ogni altra pubblica amministrazione
che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su
denuncia del pubblico, possono chiedere all'Autorità che siano inibiti gli atti
di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita ai sensi
della presente sezione, che sia inibita la loro continuazione e che ne siano
eliminati gli effetti.
3. L'Autorità può disporre con provvedimento motivato la sospensione provvisoria
della pubblicità ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita,
in caso di particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura
dell'istruttoria all'operatore pubblicitario e, se il committente non è
conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio
pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo. L'Autorità può inoltre
richiedere all'operatore pubblicitario, ovvero al proprietario del mezzo che ha
diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire copia del messaggio pubblicitario
ritenuto ingannevole o illecito, anche avvalendosi, nei casi di inottemperanza,
dei poteri previsti dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre
1990, n. 287.
4. L'Autorità può disporre che l'operatore pubblicitario fornisca prove
sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto
conto dei diritti o interessi legittimi dell'operatore pubblicitario e di
qualsiasi altra parte nella procedura, tale esigenza risulti giustificata, date
le circostanze del caso specifico. Se tale prova è omessa o viene ritenuta
insufficiente, i dati di fatto dovranno essere considerati inesatti.
5. Quando il messaggio pubblicitario è stato o deve essere diffuso attraverso la
stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro
mezzo di telecomunicazione, l'Autorità, prima di provvedere, richiede il parere
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
6. L'Autorità provvede con decisione motivata. Se ritiene la pubblicità
ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa illecito accoglie il
ricorso vietando la pubblicità non ancora portata a conoscenza del pubblico o la
continuazione di quella già iniziata. Con la decisione di accoglimento può
essere disposta la pubblicazione della pronuncia, anche per estratto, nonché,
eventualmente, di un'apposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire
che la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa ritenuto
illecito, continuino a produrre effetti.
7. Con la decisione che accoglie il ricorso l'Autorità dispone inoltre
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 100.000
euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso dei
messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli articoli 5 e 6 la sanzione non può
essere inferiore a 25.000 euro.
8. Nei casi riguardanti messaggi pubblicitari inseriti sulle confezioni di
prodotti, l'Autorità, nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 5,
assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici
necessari per l'adeguamento.
9. La procedura istruttoria è stabilita, con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da
garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la
verbalizzazione.
10. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o
di rimozione degli effetti, l'Autorità applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza
l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo
non superiore a trenta giorni.
11. In caso di inottemperanza alle richieste di fornire le informazioni o la
documentazione di cui al comma 3, l'Autorità applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la
documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.
12. I ricorsi avverso le decisioni adottate dall'Autorità rientrano nella
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per le sanzioni
amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione
I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al
presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del
provvedimento dell'Autorità.
13. Ove la pubblicità sia stata assentita con provvedimento amministrativo,
preordinato anche alla verifica del carattere non ingannevole della stessa o di
liceità del messaggio di pubblicità comparativa, la tutela dei concorrenti, dei
consumatori e delle loro associazioni e organizzazioni è esperibile in via
giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto
provvedimento.
14. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di
atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile,
nonché, per quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti
compiuti in violazione della disciplina sul diritto d'autore protetto dalla
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e del marchio
d'impresa protetto a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e
successive modificazioni, nonché delle denominazioni di origine riconosciute e
protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi
concorrenti.
ART. 27
(Autodisciplina)
1. Le parti interessate possono richiedere che
sia inibita la continuazione degli atti di pubblicità ingannevole o di
pubblicità comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari e
autonomi di autodisciplina.
2. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti
possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorità fino alla pronuncia
definitiva.
3. Nel caso in cui il ricorso all'Autorità sia stato già proposto o venga
proposto successivamente da altro soggetto legittimato, ogni interessato può
richiedere all'Autorità la sospensione del procedimento in attesa della
pronuncia dell'organismo di autodisciplina. L'Autorità, valutate tutte le
circostanze, può disporre la sospensione del procedimento per un periodo non
superiore a trenta giorni.
CAPO III
Particolari modalità della comunicazione pubblicitaria
SEZIONE I
Rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite
ART. 28
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle
televendite, come definite nel regolamento in materia di pubblicità
radiotelevisiva e televendite, adottato dall’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, comprese quelle di
astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a concorsi o
giochi comportanti ovvero strutturati in guisa di pronostici. Le medesime
disposizioni si applicano altresì agli spot di televendita.
ART. 29
(Prescrizioni)
1. Le televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento
della superstizione, della credulità o della paura, non devono contenere scene
di violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la sensibilità dei
consumatori per indecenza, volgarità o ripugnanza.
ART. 30
(Divieti)
1. È vietata la televendita che offenda la dignità umana,
comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni
religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la
sicurezza o la protezione dell'ambiente. È vietata la televendita di sigarette o
di altri prodotti a base di tabacco.
2. Le televendite non devono contenere dichiarazioni o rappresentazioni che
possono indurre in errore gli utenti o i consumatori, anche per mezzo di
omissioni, ambiguità o esagerazioni, in particolare per ciò che riguarda le
caratteristiche e gli effetti del servizio, il prezzo, le condizioni di vendita
o di pagamento, le modalità della fornitura, gli eventuali premi, l'identità
delle persone rappresentate.
ART. 31
(Tutela dei minori)
1. La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare
contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La
televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve
rispettare i seguenti criteri a loro tutela:
a) non esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio,
sfruttandone l'inesperienza o la credulità;
b) non esortare i minorenni a persuadere genitori o altri ad acquistare tali
prodotti o servizi;
c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori,
negli insegnanti o in altri;
d) non mostrare minorenni in situazioni pericolose.
ART. 32
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e fatte salve le
disposizioni ed il regime sanzionatorio stabiliti per i contratti a distanza,
così come disciplinati alla parte III, titolo III, capo II, sezione II,
dall’articolo 50 all’articolo 61, del codice, nonché le ulteriori disposizioni
stabilite in materia di pubblicità, alle televendite sono applicabili altresì le
sanzioni di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre
1995, n. 481, e di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n.
249.
TITOLO I
DEI CONTRATTI DEL CONSUMATORE IN GENERALE
ART. 33
(Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore)
1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano
vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del
consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti
dal contratto.
2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per
oggetto, o per effetto, di:
a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o
danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del
professionista;
b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del
professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o
di adempimento inesatto da parte del professionista;
c) escludere o limitare l’opponibilità da parte del consumatore della
compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito
vantato nei confronti di quest’ultimo;
d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l’esecuzione della
prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui
adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal
consumatore se quest’ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza
prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio
della somma corrisposta se è quest’ultimo a non concludere il contratto oppure a
recedere;
f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo
nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento,
clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo;
g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di
recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche
solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per
prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal
contratto;
h) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato
senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
i) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del
contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o
rinnovazione;
l) prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha
avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del
contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire,
senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento
della consegna o della prestazione;
o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio
senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente
elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
p) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene
venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il
diritto esclusivo d’interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
q) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni
derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare
l’adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;
r) limitare o escludere l’opponibilità dell’eccezione d’inadempimento da parte
del consumatore;
s) consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti
derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore,
qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest’ultimo;
t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di
opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria,
limitazioni all’adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell’onere della
prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa
da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
v) prevedere l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo come
subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del
professionista a fronte di un’obbligazione immediatamente efficace del
consumatore. È fatto salvo il disposto dell’articolo 1355 del codice civile.
3. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo
indeterminato il professionista può, in deroga alle lettere h) e m) del comma 2:
a) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone
immediata comunicazione al consumatore;
b) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del
contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto
di recedere dal contratto.
4. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il
professionista può modificare, senza preavviso, sempreché vi sia un giustificato
motivo in deroga alle lettere n) e o) del comma 2, il tasso di interesse o
l’importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria
originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha
diritto di recedere dal contratto.
5. Le lettere h), m), n) e o) del comma 2 non si applicano ai contratti aventi
ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il
cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o
di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonché la
compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali
internazionali emessi in valuta estera.
6. Le lettere n) e o) del comma 2 non si applicano alle clausole di
indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le
modalità di variazione siano espressamente descritte.
ART. 34
(Accertamento della vessatorietà delle clausole)
1. La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto
della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento
alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre
clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.
2. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla
determinazione dell’oggetto del contratto, né all’adeguatezza del corrispettivo
dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e
comprensibile.
3. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero
che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in
convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati
membri dell’Unione europea o l’Unione europea.
4. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati
oggetto di trattativa individuale.
5. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari
predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti
contrattuali, incombe sul professionista l’onere di provare che le clausole, o
gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente
predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.
ART. 35
(Forma e interpretazione)
1. Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune
clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre
essere redatte in modo chiaro e comprensibile.
2. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più
favorevole al consumatore.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei casi di cui all’articolo
37.
ART. 36
(Nullità di protezione)
1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli
33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.
2. Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per
oggetto o per effetto di:
a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o
danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del
professionista;
b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del
professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o
di adempimento inesatto da parte del professionista;
c) prevedere l’adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto,
di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.
3. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata
d’ufficio dal giudice.
4. Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni
che ha subito in conseguenza della declaratoria di nullità delle clausole
dichiarate abusive.
5. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilità al
contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l’effetto di
privare il consumatore della protezione assicurata dal presente capo, laddove il
contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno Stato
membro dell’Unione europea.
ART. 37
(Azione inibitoria)
1. Le associazioni rappresentative dei consumatori, di cui
all’articolo 137, le associazioni rappresentative dei professionisti e le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in
giudizio il professionista o l’associazione di professionisti che utilizzano, o
che raccomandano, l’utilizzo di condizioni generali di contratto e richiedere al
giudice competente che inibisca l’uso delle condizioni di cui sia accertata
l’abusività ai sensi del presente capo.
2. L’inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza,
ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
3. Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più
giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle azioni inibitorie
esercitate dalle associazioni dei consumatori di cui al comma 1, si applicano le
disposizioni dell’articolo 140.
ART. 38
(Rinvio)
1. Per quanto non previsto dal codice, ai contratti conclusi
tra il consumatore ed il professionista si applicano le disposizioni del codice
civile.
TITOLO II
Esercizio dell’attività commerciale
CAPO I
Disposizioni generali
ART. 39
(Regole nelle attività commerciali)
1. Le attività commerciali sono improntate al rispetto dei
principi di buona fede, di correttezza e di lealtà, valutati anche alla stregua
delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori.
CAPO II
Promozione delle vendite
SEZIONE I
Credito al consumo
(decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 63)
ART. 40
(Credito al consumo)
1. Il Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio (CICR) provvede ad adeguare la normativa nazionale alla direttiva
98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che
modifica la direttiva 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di
credito al consumo, con particolare riguardo alla previsione di indicare il
tasso annuo effettivo globale (TAEG) mediante un esempio tipico.
ART. 41
(Tasso annuo effettivo globale e pubblicità)
1. Ai fini di cui all'articolo 40, il CICR, apporta, ai sensi
degli articoli 122, comma 2, e 123, comma 2, del testo unico della legge in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, e successive modificazioni, le necessarie modifiche alla disciplina
recata dal decreto del Ministro del tesoro in data 8 luglio 1992, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 1992.
ART. 42
(Inadempimento del fornitore)
1. Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi,
il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha
diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a
condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l’esclusiva per
la concessione di credito ai clienti del fornitore. La responsabilità si estende
anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal
contratto di concessione del credito.
ART. 43
(Rinvio al testo unico bancario)
1. Per la restante disciplina del credito al consumo si fa
rinvio ai capi II e III del titolo VI del citato decreto legislativo n. 385 del
1993, e successive modificazioni, nonché agli articoli 144 e 145 del medesimo
testo unico per l’applicazione delle relative sanzioni.
ART. 44
(Contratti negoziati nei locali commerciali. Rinvio)
1. Ove non diversamente disciplinato dal presente codice, per
la disciplina del settore del commercio si fa rinvio al decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
TITOLO III
Modalità contrattuali
CAPO I
Particolari modalità di conclusione del contratto
SEZIONE I
Contratti negoziati fuori dei locali commerciali
(decreto legislativo 15 gennaio 1992, 50)
ART. 45
(Campo di applicazione)
1. La presente sezione disciplina i contratti tra un
professionista ed un consumatore, riguardanti la fornitura di beni o la
prestazione di servizi, in qualunque forma conclusi, stipulati:
a) durante la visita del professionista al domicilio del consumatore o di un
altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore o nei locali nei
quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di
studio o di cura;
b) durante una escursione organizzata dal professionista al di fuori dei propri
locali commerciali;
c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota
d'ordine, comunque denominata;
d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha
avuto modo di consultare senza la presenza del professionista.
2. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche nel caso di
proposte contrattuali sia vincolanti che non vincolanti effettuate dal
consumatore in condizioni analoghe a quelle specificate nel comma 1, per le
quali non sia ancora intervenuta l'accettazione del professionista.
3. Ai contratti di cui al comma 1, lettera d), si applicano, se più favorevoli,
le disposizioni di cui alla sezione II.
ART. 46
(Esclusioni)
1. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni della
presente sezione:
a) i contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili ed i
contratti relativi ad altri diritti concernenti beni immobili, con eccezione dei
contratti relativi alla fornitura di merci e alla loro incorporazione in beni
immobili e dei contratti relativi alla riparazione di beni immobili;
b) i contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o bevande o di
altri prodotti di uso domestico corrente consegnati a scadenze frequenti e
regolari;
c) i contratti di assicurazione;
d) i contratti relativi a strumenti finanziari.
2. Sono esclusi dall'applicazione della presente sezione anche i contratti
aventi ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi per i quali
il corrispettivo globale che deve essere pagato da parte del consumatore non
supera l'importo di 26 euro, comprensivo di oneri fiscali ed al netto di
eventuali spese accessorie che risultino specificamente individuate nella nota
d'ordine o nel catalogo o altro documento illustrativo, con indicazione della
relativa causale. Si applicano comunque le disposizioni della presente sezione
nel caso di più contratti stipulati contestualmente tra le medesime parti,
qualora l'entità del corrispettivo globale, indipendentemente dall'importo dei
singoli contratti, superi l'importo di 26 euro.
ART. 47
(Informazione sul diritto di recesso)
1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti
alle disposizioni della presente sezione, il professionista deve informare il
consumatore del diritto di cui agli articoli da 64 a 67. L'informazione deve
essere fornita per iscritto e deve contenere:
a) l'indicazione dei termini, delle modalità e delle eventuali condizioni per
l'esercizio del diritto di recesso;
b) l'indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il diritto di
recesso ed il suo indirizzo o, se si tratti di società o altra persona
giuridica, la denominazione e la sede della stessa, nonché l'indicazione del
soggetto al quale deve essere restituito il prodotto eventualmente già
consegnato, se diverso.
2. Qualora il contratto preveda che l'esercizio del diritto di recesso non sia
soggetto ad alcun termine o modalità, l'informazione deve comunque contenere gli
elementi indicati nella lettera b) del comma 1.
3. Per i contratti di cui all’articolo 45, comma 1, lettere a), b) e c), qualora
sia sottoposta al consumatore, per la sottoscrizione, una nota d'ordine,
comunque denominata, l'informazione di cui al comma 1 deve essere riportata
nella suddetta nota d'ordine, separatamente dalle altre clausole contrattuali e
con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli degli altri elementi
indicati nel documento. Una copia della nota d'ordine, recante l'indicazione del
luogo e della data di sottoscrizione, deve essere consegnata al consumatore.
4. Qualora non venga predisposta una nota d'ordine, l'informazione deve essere
comunque fornita al momento della stipulazione del contratto ovvero all'atto
della formulazione della proposta, nell'ipotesi prevista dall’articolo 45, comma
2, ed il relativo documento deve contenere, in caratteri chiaramente leggibili,
oltre agli elementi di cui al comma 1, l'indicazione del luogo e della data in
cui viene consegnato al consumatore, nonché gli elementi necessari per
identificare il contratto. Di tale documento il professionista può richiederne
una copia sottoscritta dal consumatore.
5. Per i contratti di cui all'articolo 45, comma 1, lettera d), l'informazione
sul diritto di recesso deve essere riportata nel catalogo o altro documento
illustrativo della merce o del servizio oggetto del contratto, o nella relativa
nota d'ordine, con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli delle altre
informazioni concernenti la stipulazione del contratto, contenute nel documento.
Nella nota d'ordine, comunque, in luogo della indicazione completa degli
elementi di cui al comma 1, può essere riportato il solo riferimento al diritto
di esercitare il recesso, con la specificazione del relativo termine e con
rinvio alle indicazioni contenute nel catalogo o altro documento illustrativo
della merce o del servizio per gli ulteriori elementi previsti
nell'informazione.
6. Il professionista non potrà accettare, a titolo di corrispettivo, effetti
cambiari che abbiano una scadenza inferiore a quindici giorni dalla stipulazione
del contratto e non potrà presentarli allo sconto prima di tale termine.
ART. 48
(Esclusione del recesso)
1. Per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, il
diritto di recesso non può essere esercitato nei confronti delle prestazioni che
siano state già eseguite.
ART. 49
(Norme applicabili)
1. Alle vendite di cui alla presente sezione si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del
commercio.
SEZIONE II
Contratti a distanza
ART. 50
(Definizioni)
1. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi
stipulato tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di
vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista
che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di
comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la
conclusione del contratto stesso;
b) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza
fisica e simultanea del professionista e del consumatore, possa impiegarsi per
la conclusione del contratto tra le dette parti;
c) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica,
pubblica o privata, la cui attività professionale consiste nel mettere a
disposizione dei professionisti una o più tecniche di comunicazione a distanza.
ART. 51
(Campo di applicazione)
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai
contratti a distanza, esclusi i contratti:
a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali è riportato
nell'allegato I;
b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni
pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni
immobili, con esclusione della locazione;
e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.
ART. 52
(Informazioni per il consumatore)
1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi
contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
a) identità del professionista e, in caso di contratti che prevedono il
pagamento anticipato, l'indirizzo del professionista;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte;
d) spese di consegna;
e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del
servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso, ai sensi
dell'articolo 55, comma 2;
g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio
del diritto di recesso;
h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è
calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
i) durata della validità dell'offerta e del prezzo;
l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti
o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere
inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni
mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in
particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni
commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie
di consumatori particolarmente vulnerabili.
3. In caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del professionista e lo
scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo
inequivocabile all'inizio della conversazione con il consumatore, a pena di
nullità del contratto. In caso di utilizzo della posta elettronica si applica la
disciplina prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
70.
4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione
individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore
lo richieda, in lingua italiana. In tale caso, sono fornite nella stessa lingua
anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui all'articolo 53.
5. In caso di commercio elettronico gli obblighi informativi dovuti dal
professionista vanno integrati con le informazioni previste dall'articolo 12 del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
ART. 53
(Conferma scritta delle informazioni)
1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a
sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile,
di tutte le informazioni previste dall'articolo 52, comma 1, prima od al momento
della esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono
comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni:
a) un'informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di
recesso, ai sensi della sezione IV del presente capo, inclusi i casi di cui
all'articolo 65, comma 3;
b) l'indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può
presentare reclami;
c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali
esistenti;
d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o
superiore ad un anno.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi la
cui esecuzione è effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza,
qualora i detti servizi siano forniti in un'unica soluzione e siano fatturati
dall'operatore della tecnica di comunicazione. Anche in tale caso il consumatore
deve poter disporre dell'indirizzo geografico della sede del professionista cui
poter presentare reclami.
ART. 54
(Esecuzione del contratto)
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il professionista deve
eseguire l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al professionista.
2. In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del professionista,
dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio
richiesto, il professionista, entro il termine di cui al comma 1, informa il
consumatore, secondo le modalità di cui all'articolo 53, comma 1, e provvede al
rimborso delle somme eventualmente già corrisposte per il pagamento della
fornitura. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento
della conclusione del contratto, il professionista non può adempiere eseguendo
una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità
equivalenti o superiori.
ART. 55
(Esclusioni)
1. Il diritto di recesso previsto agli articoli 64 e
seguenti, nonché gli articoli 52 e 53 ed il comma 1 dell'articolo 54 non si
applicano:
a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni
per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio del consumatore, al
suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano
giri frequenti e regolari;
b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti,
alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della conclusione del
contratto il professionista si impegna a fornire tali prestazioni ad una data
determinata o in un periodo prestabilito.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il
diritto di recesso previsto agli articoli 64 e seguenti nei casi:
a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo del
consumatore, prima della scadenza del termine previsto dall’articolo 64, comma
1;
b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei
tassi del mercato finanziario che il professionista non è in grado di
controllare;
c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o
che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o
alterarsi rapidamente;
d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati,
aperti dal consumatore;
e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;
f) di servizi di scommesse e lotterie.
ART. 56
(Pagamento mediante carta)
1. Il consumatore può effettuare il pagamento mediante carta
ove ciò sia previsto tra le modalità di pagamento, da comunicare al consumatore
al sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera e).
2. L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i
pagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito
ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di
pagamento da parte del professionista o di un terzo, fatta salva l'applicazione
dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'istituto di emissione della
carta di pagamento ha diritto di addebitare al professionista le somme
riaccreditate al consumatore.
ART. 57
(Fornitura non richiesta)
1. E' vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore
in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti
una richiesta di pagamento.
2. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di
fornitura non richiesta. In ogni caso la mancata risposta non significa
consenso.
ART. 58
(Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza)
1. L'impiego da parte di un professionista del telefono,
della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento
di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo del consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1,
qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal
professionista se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.
ART. 59
(Vendita tramite mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi)
1. Nel caso di contratti a distanza riguardanti la fornitura
di beni o la prestazione di servizi, sulla base di offerte effettuate al
pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi e finalizzate ad
una diretta stipulazione del contratto stesso, nonché nel caso di contratti
conclusi mediante l'uso di strumenti informatici e telematici, l'informazione
sul diritto di recesso di cui all'articolo 52, comma 1, lettere f) e g), come
disciplinato agli articoli 64 e seguenti, deve essere fornita nel corso della
presentazione del prodotto o del servizio oggetto del contratto, compatibilmente
con le particolari esigenze poste dalle caratteristiche dello strumento
impiegato e dalle relative evoluzioni tecnologiche. Per i contratti negoziati
sulla base di una offerta effettuata tramite il mezzo televisivo l'informazione
deve essere fornita all'inizio e nel corso della trasmissione nella quale sono
contenute le offerte. L'informazione sul diritto di recesso deve essere altresì
fornita per iscritto, con le modalità previste dall’articolo 52, non oltre il
momento in cui viene effettuata la consegna della merce. Il termine per l'invio
della comunicazione per l’esercizio del diritto di recesso decorre, ai sensi
dell’articolo 65, dalla data di ricevimento della merce.
ART. 60
(Riferimenti)
1. Il contratto a distanza deve contenere il riferimento alle
disposizioni della presente sezione.
ART. 61
(Rinvio)
1. Ai contratti a distanza si applicano altresì le
disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, recante riforma della disciplina relativa al commercio.
SEZIONE III
Disposizioni comuni
ART. 62
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato il professionista che
contravviene alle norme di cui al presente capo, ovvero non fornisce
l'informazione al consumatore, ovvero ostacola l'esercizio del diritto di
recesso ovvero fornisce informazione incompleta o errata o comunque non conforme
sul diritto di recesso da parte del consumatore secondo le modalità di cui agli
articoli 64 e seguenti, ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi
eventualmente pagate, nonché nei casi in cui abbia presentato all'incasso o allo
sconto gli effetti cambiari prima che sia trascorso il termine di cui
all’articolo 64, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantacinque.
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo
della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati. La recidiva si verifica
qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche
se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli
ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta
legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o
su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto
dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato alla Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi è
la residenza o la sede legale del professionista, ovvero, limitatamente alla
violazione di cui all'articolo 58, al Garante per la protezione dei dati
personali.
ART. 63
(Foro competente)
1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione del
presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di
residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
SEZIONE IV
Diritto di recesso
ART. 64
(Esercizio del diritto di recesso)
1. Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza
ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di
recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine
di dieci giorni lavorativi, salvo quanto stabilito dall’articolo 65, commi 3, 4
e 5.
2. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro i termini previsti dal
comma 1, di una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere
inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta
elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata
si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante
entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L'avviso di
ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del
diritto di recesso.
3. Qualora espressamente previsto nell'offerta o nell'informazione concernente
il diritto di recesso, in luogo di una specifica comunicazione è sufficiente la
restituzione, entro il termine di cui al comma 1, della merce ricevuta.
ART. 65
(Decorrenze)
1. Per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori
dei locali commerciali, il termine per l’esercizio del diritto di recesso di cui
all’articolo 64 decorre:
a) dalla data di sottoscrizione della nota d'ordine contenente l'informazione di
cui all’articolo 47 ovvero, nel caso in cui non sia predisposta una nota
d'ordine, dalla data di ricezione dell'informazione stessa, per i contratti
riguardanti la prestazione di servizi ovvero per i contratti riguardanti la
fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente mostrato o
illustrato dal professionista il prodotto oggetto del contratto;
b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti
riguardanti la fornitura di beni, qualora l'acquisto sia stato effettuato senza
la presenza del professionista ovvero sia stato mostrato o illustrato un
prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto.
2. Per i contratti a distanza, il termine per l’esercizio del diritto di recesso
di cui all’articolo 64 decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove
siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all'articolo 52 o
dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga
dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla
conclusione stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui
siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all'articolo 52,
qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il
termine di tre mesi dalla conclusione stessa.
3. Nel caso in cui il professionista non abbia soddisfatto, per i contratti o le
proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali gli obblighi di
informazione di cui all’articolo 47, ovvero, per i contratti a distanza, gli
obblighi di informazione di cui agli articoli 52, comma 1, lettere f) e g), e
53, il termine per l’esercizio del diritto di recesso è, rispettivamente, di
sessanta o di novanta giorni e decorre, per i beni, dal giorno del loro
ricevimento da parte del consumatore, per i servizi, dal giorno della
conclusione del contratto.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nel caso in cui il
professionista fornisca una informazione incompleta o errata che non consenta il
corretto esercizio del diritto di recesso.
5. Le parti possono convenire garanzie più ampie nei confronti dei consumatori
rispetto a quanto previsto dal presente articolo.
ART. 66
(Effetti del diritto di recesso)
1. Con la ricezione da parte del professionista della
comunicazione di cui all’articolo 64, le parti sono sciolte dalle rispettive
obbligazioni derivanti dal contratto o dalla proposta contrattuale, fatte salve,
nell'ipotesi in cui le obbligazioni stesse siano state nel frattempo in tutto o
in parte eseguite, le ulteriori obbligazioni di cui all’articolo 67.
ART. 67
(Ulteriori obbligazioni delle parti)
1. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è
tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del professionista o della
persona da questi designata, secondo le modalità ed i tempi previsti dal
contratto. Il termine per la restituzione del bene non può comunque essere
inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del
bene. Ai fini della scadenza del termine la merce si intende restituita nel
momento in cui viene consegnata all'ufficio postale accettante o allo
spedizioniere.
2. Per i contratti riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia stata la
consegna della merce, la sostanziale integrità del bene da restituire è
condizione essenziale per l'esercizio del diritto di recesso. E’ comunque
sufficiente che il bene sia restituito in normale stato di conservazione, in
quanto sia stato custodito ed eventualmente adoperato con l'uso della normale
diligenza.
3. Le sole spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto di recesso a
norma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al
mittente, ove espressamente previsto dal contratto.
4. Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente alle
disposizioni della presente sezione, il professionista è tenuto al rimborso
delle somme versate dal consumatore, ivi comprese le somme versate a titolo di
caparra. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in
ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il professionista è venuto a
conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le
somme si intendono rimborsate nei termini qualora vengano effettivamente
restituite, spedite o riaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza del
termine precedentemente indicato.
5. Nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti
cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati all'incasso, deve
procedersi alla loro restituzione. È nulla qualsiasi clausola che preveda
limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in
conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso.
6. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto di cui
al presente titolo, sia interamente o parzialmente coperto da un credito
concesso al consumatore, dal professionista ovvero da terzi in base ad un
accordo tra questi e il professionista, il contratto di credito si intende
risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore
eserciti il diritto di recesso conformemente alle disposizioni di cui al
presente articolo. E' fatto obbligo al professionista di comunicare al terzo
concedente il credito l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del
consumatore. Le somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito
a pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza
dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore sono
rimborsate al terzo dal professionista, senza alcuna penalità, fatta salva la
corresponsione degli interessi legali maturati.
CAPO II
Commercio elettronico
ART. 68
(Rinvio)
1. Alle offerte di servizi della società dell’informazione,
effettuate ai consumatori per via elettronica, si applicano, per gli aspetti non
disciplinati dal presente codice, le disposizioni di cui al decreto legislativo
9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni
aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il
commercio elettronico, nel mercato interno.
TITOLO IV
Disposizioni relative a singoli contratti
CAPO I
Contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni
immobili
ART. 69
(Definizioni)
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) contratto: uno o più contratti della durata di almeno tre anni con i quali,
verso pagamento di un prezzo globale, si costituisce, si trasferisce o si
promette di costituire o trasferire, direttamente o indirettamente, un diritto
reale ovvero un altro diritto avente ad oggetto il godimento di uno o più beni
immobili, per un periodo determinato o determinabile dell'anno non inferiore ad
una settimana;
b) acquirente: il consumatore in favore del quale si costituisce, si trasferisce
o si promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto;
c) venditore: la persona fisica o giuridica che, nell'ambito della sua attività
professionale, costituisce, trasferisce o promette di costituire o di trasferire
il diritto oggetto del contratto; al venditore è equiparato ai fini
dell'applicazione del codice colui che, a qualsiasi titolo, promuove la
costituzione, il trasferimento o la promessa di trasferimento del diritto
oggetto del contratto;
d) bene immobile: un immobile, anche con destinazione alberghiera, o parte di
esso, per uso abitazione o per uso alberghiero o per uso turistico-ricettivo, su
cui verte il diritto oggetto del contratto.
ART. 70
(Documento informativo)
1. Il venditore è tenuto a consegnare ad ogni persona che
richiede informazioni sul bene immobile un documento informativo in cui sono
indicati con precisione i seguenti elementi:
a) il diritto oggetto del contratto, con specificazione della natura e delle
condizioni di esercizio di tale diritto nello Stato in cui è situato l'immobile;
se tali ultime condizioni sono soddisfatte o, in caso contrario, quali occorre
soddisfare;
b) l'identità ed il domicilio del venditore, con specificazione della sua
qualità giuridica, l'identità ed il domicilio del proprietario;
c) se l'immobile è determinato:
1) la descrizione dell'immobile e la sua ubicazione;
2) gli estremi del permesso di costruire ovvero di altro titolo edilizio e delle
leggi regionali che regolano l'uso dell'immobile con destinazione
turistico-ricettiva e, per gli immobili situati all'estero, gli estremi degli
atti che garantiscano la loro conformità alle prescrizioni vigenti in materia;
d) se l'immobile non è ancora determinato:
1) gli estremi della concessione edilizia e delle leggi regionali che regolano
l'uso dell'immobile con destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili
situati all'estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro conformità
alle prescrizioni vigenti in materia, nonché lo stato di avanzamento dei lavori
di costruzione dell'immobile e la data entro la quale è prevedibile il
completamento degli stessi;
2) lo stato di avanzamento dei lavori relativi ai servizi, quali il collegamento
alla rete di distribuzione di gas, elettricità, acqua e telefono;
3) in caso di mancato completamento dell'immobile, le garanzie relative al
rimborso dei pagamenti già effettuati e le modalità di applicazione di queste
garanzie;
e) i servizi comuni ai quali l'acquirente ha o avrà accesso, quali luce, acqua,
manutenzione, raccolta di rifiuti, e le relative condizioni di utilizzazione;
f) le strutture comuni alle quali l'acquirente ha o avrà accesso, quali piscina,
sauna, ed altre, e le relative condizioni di utilizzazione;
g) le norme applicabili in materia di manutenzione e riparazione dell'immobile,
nonché in materia di amministrazione e gestione dello stesso;
h) il prezzo globale, comprensivo di IVA, che l'acquirente verserà quale
corrispettivo; la stima dell'importo delle spese, a carico dell'acquirente, per
l'utilizzazione dei servizi e delle strutture comuni e la base di calcolo
dell'importo degli oneri connessi all'occupazione dell'immobile da parte
dell'acquirente, delle tasse e imposte, delle spese amministrative accessorie
per la gestione, la manutenzione e la riparazione, nonché le eventuali spese di
trascrizione del contratto;
i) informazioni circa il diritto di recesso dal contratto con l'indicazione
degli elementi identificativi della persona alla quale deve essere comunicato il
recesso stesso, precisando le modalità della comunicazione e l'importo
complessivo delle spese, specificando quelle che l'acquirente in caso di recesso
è tenuto a rimborsare; informazioni circa le modalità per risolvere il contratto
di concessione di credito connesso al contratto, in caso di recesso;
l) le modalità per ottenere ulteriori informazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il venditore
offre al pubblico un diritto che attribuisce il godimento su uno o più beni
immobili sulla base di liste, elenchi, cataloghi o altre forme di comunicazione.
In questo caso il documento informativo deve essere consegnato per ciascuno dei
beni immobili oggetto dell'offerta.
3. Il venditore non può apportare modifiche agli elementi del documento di cui
al comma 1, a meno che le stesse non siano dovute a circostanze indipendenti
dalla sua volontà; in tale caso le modifiche devono essere comunicate alla parte
interessata prima della conclusione del contratto ed inserite nello stesso.
Tuttavia, dopo la consegna del documento informativo, le parti possono
accordarsi per modificare il documento stesso.
4. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto nella lingua o in una
delle lingue dello Stato membro in cui risiede la persona interessata oppure, a
scelta di quest'ultima, nella lingua o in una delle lingue dello Stato di cui la
persona stessa è cittadina, purché si tratti di lingue ufficiali dell'Unione
europea.
5. Restano salve le disposizioni previste dal codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
ART. 71
(Requisiti del contratto)
1. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di
nullità; esso è redatto nella lingua italiana e tradotto nella lingua o in una
delle lingue dello Stato membro in cui risiede l'acquirente oppure, a scelta di
quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato di cui egli è
cittadino, purché si tratti di lingue ufficiali dell'Unione europea.
2. Il contratto contiene, oltre a tutti gli elementi di cui all'articolo 70,
comma 1, lettere da a) a i), i seguenti ulteriori elementi:
a) l'identità ed il domicilio dell'acquirente;
b) la durata del contratto ed il termine a partire dal quale il consumatore può
esercitare il suo diritto di godimento;
c) una clausola in cui si afferma che l'acquisto non comporta per l'acquirente
altri oneri, obblighi o spese diversi da quelli stabiliti nel contratto;
d) la possibilità o meno di partecipare ad un sistema di scambio ovvero di
vendita del diritto oggetto del contratto, nonché i costi eventuali qualora il
sistema di scambio ovvero di vendita sia organizzato dal venditore o da un terzo
da questi designato nel contratto;
e) la data ed il luogo di sottoscrizione del contratto.
3. Il venditore deve fornire all'acquirente la traduzione del contratto nella
lingua dello Stato membro in cui è situato il bene immobile, purché si tratti di
una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.
ART. 72
(Obblighi specifici del venditore)
1. Il venditore utilizza il termine multiproprietà nel
documento informativo, nel contratto e nella pubblicità commerciale relativa al
bene immobile soltanto quando il diritto oggetto del contratto è un diritto
reale.
2. La pubblicità commerciale relativa al bene immobile deve fare riferimento al
diritto di ottenere il documento informativo, indicando il luogo in cui lo
stesso viene consegnato.
ART. 73
(Diritto di recesso)
1. Entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del
contratto l'acquirente può recedere dallo stesso senza specificarne il motivo.
In tale caso l'acquirente non è tenuto a pagare alcuna penalità e deve
rimborsare al venditore solo le spese sostenute e documentate per la conclusione
del contratto e di cui è fatta menzione nello stesso, purché si tratti di spese
relative ad atti da espletare tassativamente prima dello scadere del periodo di
recesso.
2. Se il contratto non contiene uno degli elementi di cui all'articolo 70, comma
1, lettere a), b), c), d), numero 1), h) e i), ed all'articolo 71, comma 2,
lettere b) e d), e non contiene la data di cui all'articolo 71, comma 2, lettera
e), l'acquirente può recedere dallo stesso entro tre mesi dalla conclusione. In
tale caso l'acquirente non è tenuto ad alcuna penalità né ad alcun rimborso.
3. Se entro tre mesi dalla conclusione del contratto sono comunicati gli
elementi di cui al comma 2, l'acquirente può esercitare il diritto di recesso
alle condizioni di cui al comma 1, ed il termine di dieci giorni lavorativi
decorre dalla data di ricezione della comunicazione degli elementi stessi.
4. Se l'acquirente non esercita il diritto di recesso di cui al comma 2, ed il
venditore non effettua la comunicazione di cui al comma 3, l'acquirente può
esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui al comma 1, ed il
termine di dieci giorni lavorativi decorre dal giorno successivo alla scadenza
dei tre mesi dalla conclusione del contratto.
5. Il diritto di recesso si esercita dandone comunicazione alla persona indicata
nel contratto e, in mancanza, al venditore. La comunicazione deve essere
sottoscritta dall'acquirente e deve essere inviata mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento entro il termine previsto. Essa può essere inviata,
entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex e fax, a condizione
che sia confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le
quarantotto ore successive.
ART. 74
(Divieto di acconti)
1. È fatto divieto al venditore di esigere o ricevere
dall'acquirente il versamento di somme di danaro a titolo di anticipo, di
acconto o di caparra, fino alla scadenza dei termini concessi per l'esercizio
del diritto di recesso di cui all'articolo 73.
ART. 75
(Rinvio alla generale disciplina dei contratti con particolari modalità di
conclusione)
1. Salvo quanto specificamente disposto, ai contratti
disciplinati dal presente capo si applicano le disposizioni di cui agli articoli
da 64 a 67.
2. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, ove ne ricorrano i
relativi presupposti, le più favorevoli disposizioni dettate dal capo I del
titolo III della parte III.
ART. 76
(Obbligo di fideiussione)
1. Il venditore non avente la forma giuridica di società di
capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.164.569 euro e non
avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a
prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta
esecuzione del contratto.
2. Il venditore è in ogni caso obbligato a prestare fideiussione bancaria o
assicurativa allorquando l'immobile oggetto del contratto sia in corso di
costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.
3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di
nullità.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all'acquirente la
preventiva escussione del venditore.
ART. 77
(Risoluzione del contratto di concessione di credito)
1. Il contratto di concessione di credito erogato dal
venditore o da un terzo in base ad un accordo tra questi ed il venditore,
sottoscritto dall'acquirente per il pagamento del prezzo o di una parte di esso,
si risolve di diritto, senza il pagamento di alcuna penale, qualora l'acquirente
abbia esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 73.
ART. 78
(Nullità di clausole contrattuali o patti aggiunti)
1. Sono nulle le clausole contrattuali o i patti aggiunti di
rinuncia dell'acquirente ai diritti previsti dal presente capo o di limitazione
delle responsabilità previste a carico del venditore.
ART. 79
(Competenza territoriale inderogabile)
1. Per le controversie derivanti dall'applicazione del
presente capo, la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo
di residenza o di domicilio dell'acquirente, se ubicati nel territorio dello
Stato.
ART. 80
(Diritti dell'acquirente nel caso di applicazione di legge straniera)
1. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una
legislazione diversa da quella italiana, all'acquirente devono comunque essere
riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente capo, allorquando
l'immobile oggetto del contratto sia situato nel territorio di uno Stato membro
dell'Unione europea.
ART. 81
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore che
contravviene alle norme di cui agli articoli 70, comma 1, lettere a), b), c),
numero 1), d), numeri 2) e 3), e), f), g), h) e i), 71, comma 3, 72, 74 e 78, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.
2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
dall'esercizio dell'attività da quindici giorni a tre mesi al venditore che
abbia commesso una ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'accertamento dell'infrazione e dell'applicazione della sanzione
si applica l'articolo 62, comma 3.
CAPO II
Servizi turistici
ART. 82
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai
pacchetti turistici definiti all'articolo 83, venduti od offerti in vendita nel
territorio nazionale dall'organizzatore o dal venditore, di cui all’articolo 84.
2. Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di
fuori dai locali commerciali e a distanza, ferme restando le disposizioni
previste negli articoli da 64 a 67.
ART. 83
(Definizioni)
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli
elementi di cui all'articolo 84 e si obbliga in nome proprio e verso
corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;
b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti
turistici realizzati ai sensi dell'articolo 84 verso un corrispettivo
forfetario;
c) consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il cessionario di un
pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte
le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il
contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto
turistico.
2. L'organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un
venditore.
ART. 84
(Pacchetti turistici)
1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le
vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione
di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita
ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero
comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui
all’articolo 86, lettere i) e o), che costituiscano parte significativa del
pacchetto turistico.
2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non
sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi della presente sezione.
ART. 85
(Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici)
1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto
in forma scritta in termini chiari e precisi.
2. Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato,
sottoscritto o timbrato dall'organizzatore o venditore.
ART. 86
(Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici)
1. Il contratto contiene i seguenti elementi:
a) destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora sia previsto un
soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine;
b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione
all'esercizio dell'organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto;
c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse
sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri
oneri posti a carico del viaggiatore;
d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da
versarsi all’atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento del
saldo; il suddetto importo è versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui
all'articolo 1385 del codice civile non si producono qualora il recesso dipenda
da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave
inadempimento della controparte;
e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con
il viaggiatore;
f) presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia di cui
all'articolo 100;
g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della
partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;
h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l'ubicazione,
la categoria turistica, il livello, l'eventuale idoneità all'accoglienza di
persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la conformità alla
regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;
i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto
turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;
l) termine entro cui il consumatore deve essere informato dell'annullamento del
viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente
previsto;
m) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra
l'organizzatore o il venditore e il consumatore al momento della prenotazione;
n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto
ad un terzo;
o) termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per
l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto;
p) termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in
relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all'articolo 91.
ART. 87
(Informazione del consumatore)
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della
conclusione del contratto, il venditore o l'organizzatore forniscono per
iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni
applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in materia di
passaporto e visto con l'indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli
obblighi sanitari e le relative formalità per l'effettuazione del viaggio e del
soggiorno.
2. Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore ed il venditore comunicano al
consumatore per iscritto le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali
dell'organizzatore o venditore ovvero di uffici locali contattabili dal
viaggiatore in caso di difficoltà;
c) recapito telefonico dell'organizzatore o venditore utilizzabile in caso di
difficoltà in assenza di rappresentanti locali;
d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all'estero, recapiti telefonici per
stabilire un contatto diretto con questi o con il responsabile locale del suo
soggiorno;
e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a
copertura delle spese sostenute dal consumatore per l'annullamento del contratto
o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.
3. Quando il contratto è stipulato nell’imminenza della partenza, le indicazioni
contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del
contratto.
4. È fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità
del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque
sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al
consumatore.
ART. 88
(Opuscolo informativo)
1. L'opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore,
indica in modo chiaro e preciso:
a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;
b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'ubicazione, la
categoria o il livello e le caratteristiche principali, la sua approvazione e
classificazione dello Stato ospitante;
c) i pasti forniti;
d) l'itinerario;
e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato
membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei
termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da
assolvere per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno;
f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze
per il versamento del saldo;
g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per
l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il
consumatore deve essere informato dell'annullamento del pacchetto turistico;
h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto
di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67, nel caso di contratto negoziato
fuori dei locali commerciali o a distanza.
2. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano l'organizzatore e il
venditore in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche
delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore
prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti,
mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione.
ART. 89
(Cessione del contratto)
1. Il consumatore può sostituire a sé un terzo che soddisfi
tutte le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal
contratto, ove comunichi per iscritto all'organizzatore o al venditore, entro e
non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi
nell'impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del
cessionario.
2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti
dell'organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo e delle spese
ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.
ART. 90
(Revisione del prezzo)
1. La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto
turistico convenuto dalle parti è ammessa solo quando sia stata espressamente
prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo, in
conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei
diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti
o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. I costi devono essere
adeguatamente documentati dal venditore.
2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al dieci per
cento del prezzo nel suo originario ammontare.
3. Quando l'aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2,
l'acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate
alla controparte.
4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che
precedono la partenza.
ART. 91
(Modifiche delle condizioni contrattuali )
1. Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che
abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del
contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il
tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue, ai sensi
dell’articolo 90.
2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore può
recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a quanto previsto
nell'articolo 92.
3. Il consumatore comunica la propria scelta all'organizzatore o al venditore
entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al
comma 2.
4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal
contratto non può essere effettuata, l'organizzatore predispone adeguate
soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non
comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa
quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente
previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.
5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non
l'accetta per un giustificato motivo, l'organizzatore gli mette a disposizione
un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro
luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro
anticipato.
ART. 92
(Diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del servizio)
1. Quando il consumatore recede dal contratto nei casi
previsti dagli articoli 90 e 91, o il pacchetto turistico viene cancellato prima
della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore,
questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità
equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico
qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo,
oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o
della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto ad essere risarcito
di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico
dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti
eventualmente richiesto ed il consumatore sia stato informato in forma scritta
almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa
di forza maggiore, escluso in ogni caso l'eccesso di prenotazioni.
ART. 93
(Mancato o inesatto adempimento)
1. Fermi restando gli obblighi previsti dall’articolo
precedente, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte
con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e il venditore sono
tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non
provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da
impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.
2. L 'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi
è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il
diritto di rivalersi nei loro confronti.
ART. 94
(Responsabilità per danni alla persona)
1. Il danno derivante alla persona dall’inadempimento o dalla
inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto
turistico è risarcibile nei limiti stabiliti delle convenzioni internazionali
che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, ed,
in particolare, nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre
1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio
1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto
ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione
di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre
1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di responsabilità dell'organizzatore e del
venditore, così come recepite nell'ordinamento ovvero nei limiti stabiliti dalle
ulteriori convenzioni, rese esecutive nell'ordinamento italiano, alle quali
aderiscono i Paesi dell'Unione europea ovvero la stessa Unione europea.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del
rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o
dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto
comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l’articolo 2951 del
codice civile.
3. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli
di cui al comma 1.
ART. 95
(Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona)
1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta,
fatta salva in ogni caso l'applicazione degli articoli 1341 del codice civile e
degli articoli da 33 a 37 del codice, limitazioni al risarcimento del danno,
diverso dal danno alla persona, derivante dall'inadempimento o dall'inesatta
esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.
2. La limitazione di cui al comma 1 non può essere, a pena di nullità, comunque
inferiore a quanto previsto dall'articolo 13 della convenzione internazionale
relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile
1970, resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 1977, n. 1084.
3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno è ammesso nei
limiti previsti dall'articolo 13 della convenzione internazionale relativa al
contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa
esecutiva dalla legge 29 dicembre 1977, n. 1084, e dagli articoli dal 1783 al
1786 del codice civile.
4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del
viaggiatore nel luogo della partenza.
ART. 96
(Esonero di responsabilità)
1. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla
responsabilità di cui agli articoli 94 e 95, quando la mancata o inesatta
esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un
terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di
forza maggiore.
2. L'organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni rimedio
utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del
viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui
l'inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile.
ART. 97
(Diritto di surrogazione)
1. L'organizzatore o il venditore che hanno risarcito il
consumatore sono surrogati in tutti i diritti e azioni di quest'ultimo verso i
terzi responsabili.
2. Il consumatore fornisce all'organizzatore o al venditore tutti i documenti,
le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto
di surroga.
ART. 98
(Reclamo )
1. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere
contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo
rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
2. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una
raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro
e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di
partenza.
ART. 99
(Assicurazione)
1. L'organizzatore e il venditore devono essere coperti
dall'assicurazione per la responsabilità civile verso il consumatore per il
risarcimento dei danni di cui agli articoli 94 e 95.
2. È fatta salva la facoltà di stipulare polizze assicurative di assistenza al
turista.
ART. 100
(Fondo di garanzia)
1. È istituito presso il Ministero delle attività produttive
un fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di
fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed
il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonché per fornire
una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da
Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al
comportamento dell'organizzatore.
2. Il fondo è alimentato annualmente da una quota pari al due per cento
dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui
all’articolo 99, che è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnata, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al fondo di
cui al comma 1.
3. Il fondo interviene, per le finalità di cui al comma 1, nei limiti
dell'importo corrispondente alla quota così come determinata ai sensi del comma
2.
4. Il fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto
inadempiente.
5. Le modalità di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con
decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze.
TITOLO V
Erogazione di servizi pubblici
CAPO I
Servizi pubblici
ART. 101
(Norma di rinvio)
1. Lo Stato e le regioni, nell’ambito delle rispettive
competenze, garantiscono i diritti degli utenti dei servizi pubblici attraverso
la concreta e corretta attuazione dei principi e dei criteri previsti della
normativa vigente in materia.
2. Il rapporto di utenza deve svolgersi nel rispetto di standard di qualità
predeterminati e adeguatamente resi pubblici.
3. Agli utenti è garantita, attraverso forme rappresentative, la partecipazione
alle procedure di definizione e di valutazione degli standard di qualità
previsti dalle leggi.
4. La legge stabilisce per determinati enti erogatori di servizi pubblici
l'obbligo di adottare, attraverso specifici meccanismi di attuazione
diversificati in relazione ai settori, apposite carte dei servizi.
PARTE IV
SICUREZZA E QUALITA’
TITOLO I
Sicurezza dei prodotti
ART. 102
(Finalità e campo di applicazione)
1. Il presente titolo intende garantire che i prodotti
immessi sul mercato ovvero in libera pratica siano sicuri.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i prodotti definiti
all’articolo 103, comma 1, lettera a). Ciascuna delle sue disposizioni si
applica laddove non esistono, nell’ambito della normativa vigente, disposizioni
specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti.
3. Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti da
normativa comunitaria, le disposizioni del presente titolo si applicano
unicamente per gli aspetti ed i rischi o le categorie di rischio non soggetti a
tali requisiti.
4. Ai prodotti di cui al comma 3 non si applicano l’articolo 103, comma 1,
lettere b) e c), e gli articoli 104 e 105.
5. Ai prodotti di cui al comma 3 si applicano gli articoli da 104 a 108 se sugli
aspetti disciplinati da tali articoli non esistono disposizioni specifiche
riguardanti lo stesso obiettivo.
6. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti alimentari
di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 28 gennaio 2002.
ART. 103
(Definizioni)
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) prodotto sicuro: qualsiasi prodotto, come definito all’articolo 3, comma 1,
lettera e), che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili,
compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la
manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi
minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili
nell’osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza
delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi:
1) delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il
suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua
installazione e manutenzione;
2) dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente
prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi;
3) della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali
avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonché di
qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;
4) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio
nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani;
b) prodotto pericoloso: qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di
prodotto sicuro di cui alla lettera a);
c) rischio grave: qualsiasi rischio grave compreso quello i cui effetti non sono
immediati, che richiede un intervento rapido delle autorità pubbliche;
d) produttore: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi
altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio
nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a
nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è
stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella
Comunità, l'importatore del prodotto; gli altri operatori professionali della
catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa
incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;
e) distributore: qualsiasi operatore professionale della catena di
commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di
sicurezza dei prodotti;
f) richiamo: le misure volte ad ottenere la restituzione di un prodotto
pericoloso che il fabbricante o il distributore ha già fornito o reso
disponibile ai consumatori;
g) ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione e l’esposizione di
un prodotto pericoloso, nonché la sua offerta al consumatore.
2. La possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore o di
procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non costituisce un
motivo sufficiente per considerare un prodotto come non sicuro o pericoloso.
ART. 104
(Obblighi del produttore e del distributore)
1. Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri.
2. Il produttore fornisce al consumatore tutte le informazioni utili alla
valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall’uso normale o
ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente
percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi.
La presenza di tali avvertenze non esenta, comunque, dal rispetto degli altri
obblighi previsti nel presente titolo.
3. Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche
del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui
rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per
evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e
l’informazione appropriata ed efficace dei consumatori.
4. Le misure di cui al comma 3 comprendono:
a) l’indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell’identità e degli
estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente,
alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l’omissione di tale indicazione
nei casi in cui sia giustificata;
b) i controlli a campione sui prodotti commercializzati, l’esame dei reclami e,
se del caso, la tenuta di un registro degli stessi, nonché l’informazione ai
distributori in merito a tale sorveglianza.
5. Le misure di ritiro, di richiamo e di informazione al consumatore, previste
al comma 3, hanno luogo su base volontaria o su richiesta delle competenti
autorità a norma dell’articolo 107. Il richiamo interviene quando altre azioni
non siano sufficienti a prevenire i rischi del caso, ovvero quando i produttori
lo ritengano necessario o vi siano tenuti in seguito a provvedimenti
dell’autorità competente.
6. Il distributore deve agire con diligenza nell’esercizio della sua attività
per contribuire a garantire l’immissione sul mercato di prodotti sicuri; in
particolare è tenuto:
a) a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la
pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di
operatore professionale;
b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato,
trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e
alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza;
c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b), conservando e
fornendo la documentazione idonea a rintracciare l’origine dei prodotti per un
periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale.
7. Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere, sulla base
delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un
prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore
presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l’obbligo generale
di sicurezza, informano immediatamente le amministrazioni competenti, di cui
all’articolo 106, comma 1, precisando le azioni intraprese per prevenire i
rischi per i consumatori.
8. In caso di rischio grave, le informazioni da fornire comprendono almeno:
a) elementi specifici che consentano una precisa identificazione del prodotto o
del lotto di prodotti in questione;
b) una descrizione completa del rischio presentato dai prodotti interessati;
c) tutte le informazioni disponibili che consentono di rintracciare il prodotto;
d) una descrizione dei provvedimenti adottati per prevenire i rischi per i
consumatori.
9. Nei limiti delle rispettive attività, produttori e distributori collaborano
con le Autorità competenti, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni
intraprese per evitare i rischi presentati dai prodotti che essi forniscono o
hanno fornito.
ART. 105
(Presunzione e valutazione di sicurezza)
1. In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie che
disciplinano gli aspetti di sicurezza, un prodotto si presume sicuro quando è
conforme alla legislazione vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso
è commercializzato e con riferimento ai requisiti cui deve rispondere sul piano
sanitario e della sicurezza.
2. Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le
categorie di rischi disciplinati dalla normativa nazionale, quando è conforme
alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee i cui
riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee a norma dell’articolo 4 della direttiva
2001/95/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001.
3. In assenza delle norme di cui ai commi 1 e 2, la sicurezza del prodotto è
valutata in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee,
alle norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato,
alle raccomandazioni della Commissione europea relative ad orientamenti sulla
valutazione della sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in materia
di sicurezza vigenti nel settore interessato, agli ultimi ritrovati della
tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente
attendersi.
4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, le Autorità competenti
adottano le misure necessarie per limitare o impedire l’immissione sul mercato o
chiedere il ritiro o il richiamo dal mercato del prodotto, se questo si rivela,
nonostante la conformità, pericoloso per la salute e la sicurezza del
consumatore.
ART. 106
(Procedure di consultazione e coordinamento)
1. I Ministeri delle attività produttive, della salute, del
lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell’economia e delle finanze,
delle infrastrutture e trasporti, nonché le altre amministrazioni pubbliche di
volta in volta competenti per materia alla effettuazione dei controlli di cui
all'articolo 107, provvedono, nell’ambito delle ordinarie disponibilità di
bilancio e secondo le rispettive competenze, alla realizzazione di un sistema di
scambio rapido di informazioni mediante un adeguato supporto informativo
operante in via telematica, anche attraverso il Sistema pubblico di
connettività, in conformità alle prescrizioni stabilite in sede comunitaria che
consenta anche l'archiviazione e la diffusione delle informazioni.
2. I criteri per il coordinamento dei controlli previsti dall'articolo 107 sono
stabiliti in una apposita conferenza di servizi fra i competenti uffici dei
Ministeri e delle amministrazioni di cui al comma 1, convocata almeno due volte
l’anno dal Ministro delle attività produttive; alla conferenza partecipano anche
il Ministro della giustizia e le altre amministrazioni di cui al comma 1 di
volta in volta competenti per materia.
3. La conferenza di cui al comma 2 tiene conto anche dei dati raccolti ed
elaborati nell'ambito del sistema comunitario di informazione sugli incidenti
domestici e del tempo libero.
4. Alla conferenza di cui al comma 2 possono presentare osservazioni gli
organismi di categoria della produzione e della distribuzione, nonché le
associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti iscritte
all’elenco di cui all’articolo 137, secondo modalità definite dalla conferenza
medesima.
ART. 107
(Controlli)
1. Le amministrazioni di cui all'articolo 106, comma 1,
controllano che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri. Il Ministero delle
attività produttive comunica alla Commissione europea l'elenco delle
amministrazioni di cui al periodo che precede, nonché degli uffici e degli
organi di cui esse si avvalgono, aggiornato annualmente su indicazione delle
amministrazioni stesse.
2. Le amministrazioni di cui all’articolo 106 possono adottare tra l'altro le
misure seguenti:
a) per qualsiasi prodotto:
1) disporre, anche dopo che un prodotto è stato immesso sul mercato come
prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino
allo stadio dell'utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso
gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di
stoccaggio e presso i magazzini di vendita;
2) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate;
3) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad
accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere
rilasciata copia agli interessati;
b) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi in determinate condizioni:
1) richiedere l'apposizione sul prodotto, in lingua italiana, di adeguate
avvertenze sui rischi che esso può presentare, redatte in modo chiaro e
facilmente comprensibile;
2) sottoporne l'immissione sul mercato a condizioni preventive, in modo da
renderlo sicuro;
c) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi per determinati soggetti:
1) disporre che tali soggetti siano avvertiti tempestivamente ed in una forma
adeguata di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici;
d) per qualsiasi prodotto che può essere pericoloso:
1) vietare, per il tempo necessario allo svolgimento dei controlli, delle
verifiche o degli accertamenti sulla sicurezza del prodotto, di fornirlo, di
proporne la fornitura o di esporlo;
2) disporre, entro un termine perentorio, l’adeguamento del prodotto o di un
lotto di prodotti già commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal
presente titolo, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e
l’incolumità pubblica;
e) per qualsiasi prodotto pericoloso:
1) vietarne l'immissione sul mercato e adottare le misure necessarie a garantire
l'osservanza del divieto;
f) per qualsiasi prodotto pericoloso già immesso sul mercato rispetto al quale
l’azione già intrapresa dai produttori e dai distributori sia insoddisfacente o
insufficiente:
1) ordinare o organizzare il suo ritiro effettivo e immediato e l'informazione
dei consumatori circa i rischi da esso presentati. I costi relativi sono posti a
carico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico
del distributore;
2) ordinare o coordinare o, se del caso, organizzare con i produttori e i
distributori, il suo richiamo anche dai consumatori e la sua distruzione in
condizioni opportune. I costi relativi sono posti a carico dei produttori e dei
distributori.
3. Nel caso di prodotti che presentano un rischio grave le amministrazioni di
cui all’articolo 106 intraprendono le azioni necessarie per applicare, con la
dovuta celerità, opportune misure analoghe a quelle previste al comma 2, lettere
da b) a f), tenendo conto delle linee-guida che riguardano la gestione del RAPEX
di cui all’allegato II.
4. Le amministrazioni competenti quando adottano misure analoghe a quelle di cui
al comma 2 ed in particolare a quelle di cui alle lettere d), e) e f), tenendo
conto del principio di precauzione, agiscono nel rispetto del Trattato
istitutivo della Comunità europea, in particolare degli articoli 28 e 30, per
attuarle in modo proporzionato alla gravità del rischio.
5. Le amministrazioni competenti, nell’ambito delle misure adottate sulla base
del principio di precauzione e, senza maggiori oneri per la finanza pubblica,
incoraggiano e favoriscono l’azione volontaria dei produttori e dei distributori
di adeguamento agli obblighi imposti dal presente titolo, anche mediante
l’eventuale elaborazione di codici di buona condotta ed accordi con le categorie
di settore.
6. Per le finalità di cui al presente titolo e senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica, le amministrazioni di cui all’articolo 106, comma 1, si
avvalgono della collaborazione dell’Agenzia delle dogane e della Guardia di
finanza, le quali hanno accesso al sistema di scambio rapido delle informazioni
gestite dal sistema RAPEX, di cui all’allegato II, ed agiscono secondo le norme
e le facoltà ad esse attribuite dall’ordinamento.
7. Le misure di cui al presente articolo possono riguardare, rispettivamente:
a) il produttore;
b) il distributore, e, in particolare, il responsabile della prima immissione in
commercio;
c) qualsiasi altro detentore del prodotto, qualora ciò sia necessario al fine di
collaborare alle azioni intraprese per evitare i rischi derivanti dal prodotto
stesso.
8. Per armonizzare l'attività di controllo derivante dal presente titolo con
quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono
disciplinati dalla normativa antincendio, il Ministero dell’interno si avvale,
per gli aspetti di coordinamento, del proprio Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile-direzione centrale per la
prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonché degli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli
interventi sul territorio,nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e,
comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
9. Il Ministero della salute, ai fini degli adempimenti comunitari derivanti
dalle norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente titolo, si avvale anche
dei propri uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera nell'ambito delle
dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato.
10. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, i soggetti di cui
al comma 1 sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite che, per loro
natura, sono coperte dal segreto professionale, a meno che la loro divulgazione
sia necessaria alla tutela della salute o della pubblica o privata incolumità.
ART. 108
(Disposizioni procedurali)
1. Il provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 107 che
limita l’immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il
richiamo, deve essere adeguatamente motivato, con l’indicazione dei termini e
delle Autorità competenti cui è possibile ricorrere e deve essere notificato
entro sette giorni dall’adozione.
2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per la salute o per la
pubblica o privata incolumità, prima dell’adozione delle misure di cui
all’articolo 107, commi 2 e 3, agli interessati deve essere consentito di
partecipare alla fase del procedimento amministrativo e di presenziare agli
accertamenti riguardanti i propri prodotti, in base agli articoli 7 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241; in particolare, gli interessati possono
presentare all’Autorità competente osservazioni scritte e documenti.
3. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in seguito
all’emanazione del provvedimento, anche quando, a causa dell’urgenza della
misura da adottare, non hanno potuto partecipare al procedimento.
ART. 109
(Sorveglianza del mercato)
1. Per esercitare un’efficace sorveglianza del mercato, volta
a garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei
consumatori, le amministrazioni di cui all’articolo 106, anche indipendentemente
dalla conferenza di servizi, assicurano:
a) l'istituzione, l'aggiornamento periodico e l'esecuzione di programmi
settoriali di sorveglianza per categorie di prodotti o di rischi, nonché il
monitoraggio delle attività di sorveglianza, delle osservazioni e dei risultati;
b) l'aggiornamento delle conoscenze scientifiche e tecniche relative alla
sicurezza dei prodotti;
c) esami e valutazioni periodiche del funzionamento delle attività di controllo
e della loro efficacia, come pure, se del caso, la revisione dei metodi
dell'organizzazione della sorveglianza messa in opera.
2. Le Amministrazioni di cui all’articolo 106 assicurano, altresì, la gestione
dei reclami presentati dai consumatori e dagli altri interessati con riguardo
alla sicurezza dei prodotti e alle attività di controllo e sorveglianza. Le
modalità operative di cui al presente comma vengono concordate in sede di
conferenza di servizi.
3. Le strutture amministrative competenti a svolgere l’attività di cui al comma
2 vanno rese note in sede di conferenza di servizi convocata dopo la data di
entrata in vigore del codice. In quella sede sono definite le modalità per
informare i consumatori e le altre parti interessate delle procedure di reclamo.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
ART. 110
(Notificazione e scambio di informazioni)
1. Il Ministero delle attività produttive notifica alla
Commissione europea, precisando le ragioni che li hanno motivati, i
provvedimenti di cui all’articolo 107, commi 2, lettere b), c), d), e) e f), e
3, nonché eventuali modifiche e revoche, fatta salva l’eventuale normativa
comunitaria specifica vigente sulla procedura di notifica.
2. I provvedimenti, anche concordati con produttori e distributori, adottati per
limitare o sottoporre a particolari condizioni la commercializzazione o l’uso di
prodotti che presentano un rischio grave per i consumatori, vanno notificati
alla Commissione europea secondo le prescrizioni del sistema RAPEX, tenendo
conto dell’allegato II della direttiva 2001/95/CE, di cui all’allegato II.
3. Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che si ritiene limitato al
territorio nazionale, il Ministero delle attività produttive procede, anche su
richiesta delle altre amministrazioni competenti, alla notifica alla Commissione
europea qualora il provvedimento contenga informazioni suscettibili di
presentare un interesse, quanto alla sicurezza dei prodotti, per gli altri Stati
membri, in particolare se tale provvedimento risponde ad un rischio nuovo, non
ancora segnalato in altre notifiche.
4. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i provvedimenti adottati dalle
amministrazioni competenti di cui all’articolo 106 devono essere comunicati
tempestivamente al Ministero delle attività produttive; analoga comunicazione
deve essere data a cura delle cancellerie ovvero delle segreterie degli organi
giurisdizionali, relativamente ai provvedimenti, sia a carattere provvisorio,
sia a carattere definitivo, emanati dagli stessi nell’ambito degli interventi di
competenza.
5. Il Ministero delle attività produttive comunica all’amministrazione
competente le decisioni eventualmente adottate dalla Commissione europea
relativamente a prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la
sicurezza dei consumatori in diversi Stati membri e che quindi necessitano,
entro un termine di venti giorni, dell’adozione di provvedimenti idonei. E’
fatto salvo il rispetto del termine eventualmente inferiore previsto nella
decisione della Commissione europea.
6. Le Autorità competenti assicurano alle parti interessate la possibilità di
esprimere entro un mese dall’adozione della decisione di cui al comma 5, pareri
ed osservazioni per il successivo inoltro alla Commissione.
7. Sono vietate le esportazioni al di fuori dell’Unione europea di prodotti
pericolosi oggetto di una decisione di cui al comma 5, a meno che la decisione
non disponga diversamente.
ART. 111
(Responsabilità del produttore)
1. Sono fatte salve le disposizioni di cui al titolo secondo
in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.
ART. 112
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il
produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in
violazione del divieto di cui all’articolo 107, comma 2, lettera e), è punito
con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000
euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul
mercato prodotti pericolosi, è punito con l’arresto fino ad un anno e con
l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il
distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell’articolo
107, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), c) e d), numeri 1) e 2), è punito con
l’ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro.
4. Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai
fini dello svolgimento delle attività di cui all’articolo 107, comma 2, lettera
a), è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le disposizioni
di cui all’articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi
le disposizioni di cui al medesimo articolo 104, commi 6, 7, 8 e 9, sono
soggetti ad una sanzione amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro.
ART. 113
(Rinvio)
1. Sono fatte salve le specifiche norme di settore che, con
riferimento a particolari categorie merceologiche, obbligano a specifici
standard di sicurezza.
2. Sono fatte salve le disposizioni regionali che disciplinano i controlli di
competenza.
TITOLO II
Responsabilità per danno da prodotti difettosi
ART. 114
(Responsabilità del produttore)
1. Il produttore è responsabile del danno cagionato da
difetti del suo prodotto.
ART. 115
(Prodotto)
1. Prodotto, ai fini del presente titolo, è ogni bene mobile,
anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.
2. Si considera prodotto anche l'elettricità.
ART. 116
(Responsabilità del fornitore)
1. Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto
alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto
nell'esercizio di un'attività commerciale, se ha omesso di comunicare al
danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e il
domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.
2. La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto che
ha cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole approssimazione, la data
dell'acquisto; deve inoltre contenere l'offerta in visione del prodotto, se
ancora esistente.
3. Se la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non è stata preceduta
dalla richiesta prevista dal comma 2, il convenuto può effettuare la
comunicazione entro i tre mesi successivi.
4. In ogni caso, su istanza del fornitore presentata alla prima udienza del
giudizio di primo grado, il giudice, se le circostanze lo giustificano, può
fissare un ulteriore termine non superiore a tre mesi per la comunicazione
prevista dal comma 1.
5. Il terzo indicato come produttore o precedente fornitore può essere chiamato
nel processo a norma dell'articolo 106 del codice di procedura civile e il
fornitore convenuto può essere estromesso, se la persona indicata comparisce e
non contesta l'indicazione. Nell'ipotesi prevista dal comma 3, il convenuto può
chiedere la condanna dell'attore al rimborso delle spese cagionategli dalla
chiamata in giudizio.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano al prodotto importato
nella Comunità europea, quando non sia individuato l'importatore, anche se sia
noto il produttore.
ART. 117
(Prodotto difettoso)
1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che
ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra
cui:
a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua
presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze
fornite;
b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i
comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un
prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio.
3. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli
altri esemplari della medesima serie.
ART. 118
(Esclusione della responsabilità)
1. La responsabilità è esclusa:
a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha
messo il prodotto in circolazione;
c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi
altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito
nell'esercizio della sua attività professionale;
d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica
imperativa o a un provvedimento vincolante;
e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il
produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di
considerare il prodotto come difettoso;
f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia
prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è
stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle
istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata.
ART. 119
(Messa in circolazione del prodotto)
1. Il prodotto è messo in circolazione quando sia consegnato
all'acquirente, all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione
o in prova.
2. La messa in circolazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo
spedizioniere per l'invio all'acquirente o all'utilizzatore.
3. La responsabilità non è esclusa se la messa in circolazione dipende da
vendita forzata, salvo che il debitore abbia segnalato specificamente il difetto
con dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario all'atto del pignoramento o con
atto notificato al creditore procedente e depositato presso la cancelleria del
giudice dell'esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso.
ART. 120
(Prova)
1. Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la
connessione causale tra difetto e danno.
2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità
secondo le disposizioni dell'articolo 116. Ai fini dell'esclusione da
responsabilità prevista nell'articolo 118, comma 1, lettera b), è sufficiente
dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non
esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
3. Se è verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il
giudice può ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate dal
produttore.
ART. 121
(Pluralità di responsabili)
1. Se più persone sono responsabili del medesimo danno, tutte
sono obbligate in solido al risarcimento.
2. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misura
determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, dalla gravità
delle eventuali colpe e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel
dubbio la ripartizione avviene in parti uguali.
ART. 122
(Colpa del danneggiato)
1. Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del
danneggiato il risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell'articolo 1227
del codice civile.
2. Il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del
difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia
volontariamente esposto.
3. Nell'ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di questa è parificata
alla colpa del danneggiato.
ART. 123
(Danno risarcibile)
1. È risarcibile in base alle disposizioni del presente
titolo:
a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto
difettoso, purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così
principalmente utilizzata dal danneggiato.
2. Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro
trecentottantasette.
ART. 124
(Clausole di esonero da responsabilità)
1. È nullo qualsiasi patto che escluda o limiti
preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità prevista dal
presente titolo.
ART. 125
(Prescrizione)
1. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal
giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del
danno, del difetto e dell'identità del responsabile.
2. Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere
prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere
conoscenza di un danno di gravità sufficiente a giustificare l'esercizio di
un'azione giudiziaria.
ART. 126
(Decadenza)
1. Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di
dieci anni dal giorno in cui il produttore o l'importatore nella Comunità
europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno.
2. La decadenza è impedita solo dalla domanda giudiziale, salvo che il processo
si estingua, dalla domanda di ammissione del credito in una procedura
concorsuale o dal riconoscimento del diritto da parte del responsabile.
3. L'atto che impedisce la decadenza nei confronti di uno dei responsabili non
ha effetto riguardo agli altri.
ART. 127
(Responsabilità secondo altre disposizioni di legge)
1. Le disposizioni del presente titolo non escludono né
limitano i diritti attribuiti al danneggiato da altre leggi.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai danni cagionati dagli
incidenti nucleari previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive
modificazioni.
3. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti messi in
circolazione prima del 30 luglio 1988.
TITOLO III
Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo
CAPO I
Della vendita dei beni di consumo.
ART. 128
(Ambito di applicazione e definizioni)
1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle
garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono
equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di
appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla
fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
2. Ai fini del presente capo si intende per:
a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui al comma 1,
agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale
eventualmente svolta;
b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità
dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
2) l’acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume
delimitato o in quantità determinata;
3) l’energia elettrica;
c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che,
nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza
i contratti di cui al comma 1;
d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l’importatore del bene di
consumo nel territorio dell’Unione europea o qualsiasi altra persona che si
presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o
altro segno distintivo;
e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un
produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di
rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul
bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella
dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità;
f) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di
consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di
consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai
difetti non derivanti dall’uso normale della cosa.
ART. 129
(Conformità al contratto)
1. Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore
beni conformi al contratto di vendita.
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove
pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità
del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo,
che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del
bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche
specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo
agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura;
d) sono altresì idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia
stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione
del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
3. Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del
contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con
l’ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o
materiali forniti dal consumatore.
4. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2,
lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con
l’ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della
conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla
dichiarazione.
5. Il difetto di conformità che deriva dall’imperfetta installazione del bene di
consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l’installazione è
compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la
sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il
prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo
installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di
installazione.
ART. 130
(Diritti del consumatore)
1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore
per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del
bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino,
senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a
norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla
risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o
di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto
sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due
rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro,
tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
b) dell’entità del difetto di conformità;
c) dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza
notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo
termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al
consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il
consumatore ha acquistato il bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per
rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese
effettuate per la spedizione, per la mano d’opera e per i materiali.
7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo
o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene
entro il termine congruo di cui al comma 6;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato
notevoli inconvenienti al consumatore.
8. Nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tiene
conto dell’uso del bene.
9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al
consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il
venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine
alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 6, salvo accettazione da
parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il
consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio
ai sensi del presente articolo.
10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile
o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della
sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.
ART. 131
(Diritto di regresso)
1. Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti
del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un’azione o ad
un’omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena
contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di
regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei
soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore,
può agire, entro un anno dall’esecuzione della prestazione, in regresso nei
confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la
reintegrazione di quanto prestato.
ART. 132
(Termini)
1. Il venditore è responsabile, a norma dell’articolo 130,
quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla
consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall’articolo 130, comma 2, se non
denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi
dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il
venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato.
3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si
manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data,
a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura
del difetto di conformità.
4. L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal
venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla
consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l’esecuzione del
contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all’articolo 130,
comma 2, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi
dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.
ART. 133
(Garanzia convenzionale)
1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le
modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa
pubblicità.
2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal
presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali
diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi
essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l’estensione
territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede
di chi la offre.
3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto
o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno
evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane
comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne
l’applicazione.
ART. 134
(Carattere imperativo delle disposizioni)
1. È nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al
venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in
modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullità può
essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal
giudice.
2. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della
responsabilità di cui all’articolo 1519-sexies, comma primo, del codice civile
ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.
3. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilità al
contratto di una legislazione di un paese extracomunitario, abbia l’effetto di
privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo,
laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno
Stato membro dell’Unione europea.
ART. 135
(Tutela in base ad altre disposizioni)
1. Le disposizioni del presente capo non escludono né
limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme
dell’ordinamento giuridico.
2. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del
codice civile in tema di contratto di vendita.
PARTE V
ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA
TITOLO I
Le associazioni rappresentative a livello nazionale
ART. 136
(Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti)
1. E' istituito presso il Ministero delle attività produttive
il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato:
“Consiglio”.
2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del
personale del Ministero delle attività produttive, è composto dai rappresentanti
delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui
all'articolo 137 e da un rappresentante designato dalla Conferenza di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed è presieduto
dal Ministro delle attività produttive o da un suo delegato. Il Consiglio è
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle attività produttive, e dura in carica tre anni.
3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni
di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali delle
cooperative dei consumatori. Possono altresì essere invitati i rappresentanti di
enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del
mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche
amministrazioni competenti, nonché esperti delle materie trattate.
4. E' compito del Consiglio:
a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che
riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;
b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche
in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie;
c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui
diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualità e della
sicurezza dei prodotti e dei servizi;
d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori
e gli utenti;
e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei
consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle
controversie;
f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e
regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche
iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei
consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali. A tale fine il
presidente convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui
partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei
consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle province
autonome di Trento e di Bolzano;
g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e
dell'Unione europea;
h) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, eventuali difficoltà, impedimenti od ostacoli, relativi
all'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e
documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal
predetto Dipartimento anche mediante l'Ispettorato della funzione pubblica e
l’Ufficio per l’attività normativa e amministrativa di semplificazione delle
norme e delle procedure.
ART. 137
(Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a
livello nazionale)
1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito
l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a
livello nazionale.
2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la
presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure
stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, dei seguenti
requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata,
da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base
democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli
utenti, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione
delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione
nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province
autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli
abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le
modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con
indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili,
conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni
non riconosciute;
e) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti;
f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in
giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire
i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di
imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi
settori in cui opera l'associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di
promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti
da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di
distribuzione.
4. Il Ministero delle attività produttive provvede annualmente all'aggiornamento
dell'elenco.
5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le
associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei
territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute,
in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonché
con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della
regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante
dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del citato
testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
6. Il Ministero delle attività produttive comunica alla Commissione europea
l’elenco di cui al comma 1, comprensivo anche degli enti di cui all’articolo
139, comma 2, nonché i relativi aggiornamenti al fine dell’iscrizione
nell’elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli
interessi collettivi dei consumatori istituito presso la stessa Commissione
europea.
ART. 138
(Agevolazioni e contributi)
1. Le agevolazioni e i contributi previsti dalla legge 5
agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, in materia di disciplina delle
imprese editrici e provvidenze per l'editoria, sono estesi, con le modalità ed i
criteri di graduazione definiti con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, alle attività editoriali delle associazioni iscritte
nell'elenco di cui all'articolo 137.
TITOLO II
Le azioni inibitorie e l’accesso alla giustizia
ART. 139
(Legittimazione ad agire)
1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite
nell'elenco di cui all'articolo 137 sono legittimate ad agire a tutela degli
interessi collettivi dei consumatori e degli utenti. Oltre a quanto disposto
dall’articolo 2, le dette associazioni sono legittimate ad agire nelle ipotesi
di violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle
materie disciplinate dal presente codice, nonché dalle seguenti disposizioni
legislative:
a) legge 6 agosto 1990, n. 223, e legge 30 aprile 1998, n. 122, concernenti
l'esercizio delle attività televisive;
b) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, come modificato dal decreto
legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e legge 14 ottobre 1999, n. 362,
concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.
2. Gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le organizzazioni
riconosciuti in altro Stato dell’Unione europea ed inseriti nell’elenco degli
enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi
collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee, possono agire, ai sensi del presente articolo e secondo le modalità di
cui all’articolo 140, nei confronti di atti o comportamenti lesivi per i
consumatori del proprio paese, posti in essere in tutto o in parte sul
territorio dello Stato.
ART. 140
(Procedura)
1. I soggetti di cui all’articolo 139 sono legittimati ad
agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti
richiedendo al tribunale:
a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori
e degli utenti;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi
delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a
diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del
provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle
violazioni accertate.
2. Le associazioni di cui al comma 1, nonché i soggetti di cui all’articolo 139,
comma 2, possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di
conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio, a norma dell’articolo 2, comma 4, lettera
a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché agli altri organismi di
composizione extragiudiziale per la composizione delle controversie in materia
di consumo a norma dell’ articolo 141. La procedura è, in ogni caso, definita
entro sessanta giorni.
3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal
rappresentante dell’organismo di composizione extragiudiziale adito, è
depositato per l'omologazione nella cancelleria del tribunale del luogo nel
quale si è svolto il procedimento di conciliazione.
4. Il tribunale, in composizione monocratica, accertata la regolarità formale
del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di
conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.
5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 può essere proposta solo dopo che
siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano
richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo
degli interessi dei consumatori e degli utenti.
6. Il soggetto al quale viene chiesta la cessazione del comportamento lesivo ai
sensi del comma 5, o che sia stato chiamato in giudizio ai sensi del comma 1,
può attivare la procedura di conciliazione di cui al comma 2 senza alcun
pregiudizio per l'azione giudiziale da avviarsi o già avviata. La favorevole
conclusione, anche nella fase esecutiva, del procedimento di conciliazione viene
valutata ai fini della cessazione della materia del contendere.
7. Con il provvedimento che definisce il giudizio di cui al comma 1 il giudice
fissa un termine per l'adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda
della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il
pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni
inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati alla gravità del fatto. In
caso di inadempimento degli obblighi risultanti dal verbale di conciliazione di
cui al comma 3 le parti possono adire il tribunale con procedimento in camera di
consiglio affinché, accertato l’inadempimento, disponga il pagamento delle dette
somme di denaro. Tali somme di denaro sono versate all’entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze al fondo da istituire nell’ambito di apposita unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, per
finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori.
8. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione inibitoria si
svolge a norma degli articoli da 669-bis a 669-quaterdecies del codice di
procedura civile.
9. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla connessione
e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo
non precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano
danneggiati dalle medesime violazioni.
10. Per le associazioni di cui all’articolo 139 l’azione inibitoria prevista
dall’articolo 37 in materia di clausole vessatorie nei contratti stipulati con i
consumatori, si esercita ai sensi del presente articolo.
11. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia
di servizi pubblici ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo
1988, n. 80.
12. Restano salve le procedure conciliative di competenza dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1, comma 11, della legge 31
luglio 1997, n. 249.
ART. 141
(Composizione extragiudiziale delle controversie)
1. Nei rapporti tra consumatore e professionista, le parti
possono avviare procedure di composizione extragiudiziale per la risoluzione
delle controversie in materia di consumo, anche in via telematica.
2. Il Ministero delle attività produttive, d’intesa con il Ministero della
giustizia, comunica alla Commissione europea l’elenco degli organi di
composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo che si
conformano ai principi della raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30
marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la
risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo e della
raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, concernente i
principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla
risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. Il
Ministero delle attività produttive, d’intesa con il Ministero della giustizia,
assicura, altresì, gli ulteriori adempimenti connessi all’attuazione della
risoluzione del Consiglio dell’Unione europea del 25 maggio 2000, 2000/C 155/01,
relativa ad una rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione
extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.
3. In ogni caso, si considerano organi di composizione extragiudiziale delle
controversie ai sensi del comma 2 quelli costituiti ai sensi dell’articolo 4
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
4. Non sono vessatorie le clausole inserite nei contratti dei consumatori aventi
ad oggetto il ricorso ad organi che si conformano alle disposizioni di cui al
presente articolo.
5. Il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il
giudice competente qualunque sia l’esito della procedura di composizione
extragiudiziale.
PARTE VI
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 142
(Modifiche al codice civile)
1. Gli articoli 1469-bis, 1469-ter, 1469-quater,
1469-quinquies e 1469-sexies del codice civile sono sostituiti dal seguente:
"ART. 1469-bis (Contratti del consumatore)
Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore,
ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli
per il consumatore.”.
ART. 143
(Irrinunciabilità dei diritti)
1. I diritti attribuiti al consumatore dal codice sono
irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del
codice.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione
diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute
le condizioni minime di tutela previste dal codice.
ART. 144
(Aggiornamenti)
1. Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle
materie dallo stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica,
integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso
contenute.
ART. 145
(Competenze delle regioni e delle province autonome)
1. Sono fatte salve le disposizioni adottate dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio delle proprie
competenze legislative in materia di educazione e informazione del consumatore.
ART. 146
(Abrogazioni)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono
abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, così come
modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, recante attuazione
della direttiva 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di
responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'articolo 15 della
legge 16 aprile 1987, n. 183;
b) la legge 10 aprile 1991, n. 126, così come modificata dalla legge 22 febbraio
1994, n. 146, recante norme per l’informazione del consumatore;
c) il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante attuazione della
direttiva 85/577/CEE, in materia di contratti negoziati fuori dei locali
commerciali;
d) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, così come modificato dal
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante attuazione della direttiva
84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa;
e) il decreto legislativo17 marzo 1995, n 111, così come modificato dalla legge
5 marzo 2001, n. 57, recante attuazione della direttiva 90/314/CEE, concernente
i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”;
f) la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei
consumatori e degli utenti, così come modificata dalla legge 24 novembre 2000,
n. 340, dal decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, e dall’articolo 11 della
legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge
comunitaria 2001;
g) il decreto legislativo 9 novembre 1998, n 427, recante attuazione della
direttiva 94/47/CE, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei
contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale
di beni immobili;
h) il decreto legislativo 22 maggio 1999, n 185, recante attuazione della
direttiva 97/7/CE, relativa alla protezione dei consumatori in materia di
contratti a distanza;
i) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n 63, recante attuazione della
direttiva 98/7/CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE, in materia di credito
al consumo;
l) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante attuazione della
direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia di
pubblicità ingannevole e comparativa;
m) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n 84, recante attuazione della
direttiva 98/6/CE, relativa alla protezione dei consumatori in materia di
indicazione dei prezzi offerti ai medesimi;
n) il decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, recante attuazione della
direttiva 98/27/CE, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi
dei consumatori;
o) il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, recante attuazione della
direttiva 2001/95/CE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
p) il comma 7 dell’articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
q) il comma 9 dell’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ,
recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
r) i commi 4 e 5 dell’articolo 125 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e successive modificazioni;
s) gli articoli 1519-bis, 1519-ter, 1519-quater, 1519-quinquies, 1519-sexies,
1519-septies, 1519-octies e 1519-nonies del codice civile;
t) la legge 6 aprile 2005, n. 49, recante modifiche all’articolo 7 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari
ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice restano abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903, recante
attuazione della direttiva 79/581/CEE, relativa alla indicazione dei prezzi dei
prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori;
b) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 76, recante attuazione della
direttiva 88/315/CEE, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti
alimentari ai fini della protezione dei consumatori;
c) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 78, recante attuazione della
direttiva 88/314/CEE, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non
alimentari ai fini della protezione dei consumatori;
d) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, recante attuazione della
direttiva 92/59/CEE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
ALLEGATO I
Servizi finanziari di cui all'articolo 51, comma 1, lettera
a):
servizi d'investimento;
operazioni di assicurazione e di riassicurazione;
servizi bancari;
operazioni riguardanti fondi di pensione;
servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione.
Tali servizi comprendono in particolare:
i servizi di investimento di cui all'allegato della
direttiva 93/22/CEE, i servizi di società di investimenti collettivi;
i servizi che rientrano nelle attività che beneficiano del riconoscimento
reciproco di cui si applica l'allegato della seconda direttiva 89/646/CEE;
le operazioni che rientrano nelle attività di assicurazione e
riassicurazione di cui:
all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE;
all'allegato della direttiva 79/267/CEE;
alla direttiva 64/225/CEE;
alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.
ALLEGATO II
(previsto dall'articolo 107, comma 3)
(riproduce l'allegato II della direttiva 2001/95/CE)
PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DEL RAPEX DELLE LINEE GUIDA PER LE NOTIFICHE
1. Il sistema riguarda i prodotti, secondo la definizione
dell'articolo 3, comma 1, lettera e), che presentano un rischio grave per la
salute e la sicurezza dei consumatori. I prodotti farmaceutici previsti nelle
direttive 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 novembre
2001, e 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001,
sono esclusi dall'applicazione del RAPEX.
2. Il RAPEX mira essenzialmente a permettere un rapido scambio di informazioni
in presenza di un rischio grave. Le linee guida di cui al punto 8 definiscono
criteri specifici per l'individuazione di rischi gravi.
3. Gli Stati membri che hanno effettuato la notifica a norma dell'articolo 12
forniscono tutte le precisazioni disponibili. In particolare, la notifica
contiene le informazioni stabilite dalle linee guida di cui al punto 8 e almeno:
a) le informazioni che permettono di identificare il prodotto;
b) una descrizione del rischio incontrato, ivi compresa una sintesi dei
risultati di qualsiasi prova o di qualsiasi analisi e delle loro conclusioni che
permettano di valutare l'importanza del rischio;
c) la natura e la durata delle misure o azioni prese o decise, se del caso;
d) informazioni sui canali di commercializzazione e sulla distribuzione del
prodotto, in particolare sui paesi destinatari.
Tali informazioni devono essere trasmesse valendosi dello speciale formulario
tipo di notifica e degli strumenti stabiliti dalle linee guida di cui al punto
8.
Quando la misura notificata a norma degli articoli 11 o 12 e' intesa a limitare
la commercializzazione o l'uso di una sostanza chimica o di un preparato chimico,
gli Stati membri forniscono quanto prima possibile una sintesi o i riferimenti
dei pertinenti dati della sostanza o del preparato in questione e dei sostituti
conosciuti, qualora tale informazione sia disponibile. Essi comunicano inoltre
gli effetti previsti del provvedimento sulla salute e la sicurezza dei
consumatori, nonché la valutazione del rischio effettuata in conformità dei
principi generali di valutazione dei rischi delle sostanze chimiche di cui
all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del
23 marzo 1993, nel caso di sostanze esistenti o all'articolo 3, paragrafo 2,
della direttiva n. 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, nel caso di
nuove sostanze. Le linee guida di cui al punto 8 definiscono i particolari e le
procedure relativi alle informazioni richieste a tale riguardo.
4. Quando uno Stato membro ha informato la Commissione, in virtù dell'articolo
12, paragrafo 1, terzo comma, in merito ad un rischio grave, prima di decidere
in merito a eventuali provvedimenti informa la Commissione, entro un termine di
quarantacinque giorni, se intende confermare o modificare tale informazione.
5. La Commissione verifica, nel più breve tempo possibile, la conformità con le
disposizioni della direttiva delle informazioni ricevute in base al RAPEX e,
qualora lo ritenga necessario ed al fine di valutare la sicurezza del prodotto,
può svolgere un'indagine di propria iniziativa. Qualora abbia luogo tale
indagine, gli Stati membri devono fornire alla Commissione nella misura del
possibile, le informazioni richieste.
6. Ricevuta una notifica a norma dell'articolo 12, gli Stati membri sono
invitati ad informare la Commissione, entro e non oltre il termine stabilito
dalle linee guida di cui al punto 8, sui punti seguenti:
a) se il prodotto e' stato immesso sul mercato nel loro territorio;
b) quali provvedimenti nei confronti del prodotto in questione adotteranno
eventualmente in funzione della situazione nel loro paese, motivandone le
ragioni, in specie la diversa valutazione del rischio o qualsiasi altra
circostanza particolare che giustifica la decisione, in particolare che
giustifica l'assenza di provvedimento o di seguito;
c) le informazioni supplementari pertinenti ottenute in merito al rischio
implicato, compresi i risultati di prove o analisi.
Le linee guida di cui al punto 8 propongono criteri precisi di notifica delle
misure la cui portata e' limitata al territorio nazionale e come trattare le
notifiche sui rischi che lo Stato membro ritiene limitati al proprio territorio.
7. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di eventuali
modifiche o della revoca delle misure o azioni in questione.
8. Le linee guida che riguardano la gestione del RAPEX da parte della
Commissione e degli Stati membri vengono elaborate e regolarmente aggiornate
dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 3.
9. La Commissione può informare i punti di contatto nazionali riguardo ai
prodotti che presentano rischi gravi, importati nella Comunità e nello Spazio
economico europeo o esportati a partire da tali territori.
10. La responsabilità delle informazioni fornite incombe allo Stato membro che
ha effettuato la notifica.
11. La Commissione assicura l'opportuno funzionamento del sistema, provvedendo
in particolare a classificare e a catalogare le notifiche in base al grado di
urgenza. Le modalità saranno stabilite dalle linee guida di cui al punto 8.