DECRETO LEGISLATIVO 12 Settembre 2007, n. 169
Disposizioni integrative e correttive al regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche' al decreto
legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di
disciplina del fallimento, del concordato preventivo e
della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14
maggio 2005, n. 80.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della
Costituzione;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante
disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa;
Vista la legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione,
con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano
di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del
codice di procedura civile in materia di processo di
cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma
organica della disciplina delle procedure concorsuali;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5,
recante riforma organica della disciplina delle
procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 1, comma
5, della legge 14 maggio 2005, n. 80;
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 5-bis, della
citata legge 14 maggio 2005, n. 80, inserito dal comma 3
dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2006, n. 228, che
prevede la possibilita' di emanare disposizioni
correttive ed integrative del decreto legislativo n. 5
del 2006 e del regio decreto n. 267 del 1942;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione
giustizia del Senato della Repubblica e dalla
Commissione giustizia della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 settembre 2007
Sulla proposta del Ministro della giustizia e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al Titolo I, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267
1. L'articolo 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Imprese soggette al fallimento e al concordato
preventivo). - Sono soggetti alle disposizioni sul
fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori
che esercitano una attivita' commerciale, esclusi gli
enti pubblici.
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul
concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo
comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei
seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di
deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attivita'
se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di
ammontare complessivo annuo non superiore ad euro
trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre
esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di
fallimento o dall'inizio dell'attivita' se di durata
inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo
annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non
superiore ad euro cinquecentomila.
I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo
comma possono essere aggiornati ogni tre anni con
decreto del Ministro della giustizia, sulla base della
media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati
intervenute nel periodo di riferimento.".
Art. 2.
Modifiche al Titolo II, Capo I, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All'articolo 9-bis, primo comma, del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 le parole "La sentenza che
dichiara l'incompetenza e' trasmessa" sono sostituite
dalle seguenti: "Il provvedimento che dichiara
l'incompetenza e' trasmesso".
2. All'articolo 10, secondo comma, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, dopo le parole "salva la facolta",
sono aggiunte le seguenti:
"per il creditore o per il pubblico ministero".
3. All'articolo 14, primo comma, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, le parole "tre anni" sono sostituite
dalle seguenti: "tre esercizi".
4. L'articolo 15, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e' sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Procedimento per la dichiarazione di
fallimento). - Il procedimento per la dichiarazione di
fallimento si svolge dinanzi al tribunale in
composizione collegiale con le modalita' dei
procedimenti in camera di consiglio.
Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al
ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il
fallimento; nel procedimento interviene il pubblico
ministero che ha assunto l'iniziativa per la
dichiarazione di fallimento.
Il decreto di convocazione e' sottoscritto dal
presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi e'
delega alla trattazione del procedimento ai sensi del
sesto comma. Tra la data della notificazione, a cura di
parte, del decreto di convocazione e del ricorso e
quella dell'udienza deve intercorrere un termine non
inferiore a quindici giorni.
Il decreto contiene l'indicazione che il procedimento e'
volto all'accertamento dei presupposti per la
dichiarazione di fallimento e fissa un termine non
inferiore a sette giorni prima dell'udienza per la
presentazione di memorie e il deposito di documenti e
relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone
che l'imprenditore depositi i bilanci relativi agli
ultimi tre esercizi, nonche' una situazione
patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata; puo'
richiedere eventuali informazioni urgenti.
I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere
abbreviati dal presidente del tribunale, con decreto
motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza.
In tali casi, il presidente del tribunale puo' disporre
che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza
siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo
idoneo, omessa ogni formalita' non indispensabile alla
conoscibilita' degli stessi.
Il tribunale puo' delegare al giudice relatore
l'audizione delle parti. In tal caso, il giudice
delegato provvede all'ammissione ed all'espletamento dei
mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti
d'ufficio.
Le parti possono nominare consulenti tecnici.
Il tribunale, ad istanza di parte, puo' emettere i
provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del
patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, che
hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e
vengono confermati o revocati dalla sentenza che
dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto
che rigetta l'istanza.
Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se
l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti
dagli atti dell'istruttoria prefallimentare e'
complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale
importo e' periodicamente aggiornato con le modalita' di
cui al terzo comma dell'articolo 1.".
5. L'articolo 16, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e' sostituito dal seguente:
"Art. 16 (Sentenza dichiarativa di fallimento). - Il
tribunale dichiara il fallimento con sentenza, con la
quale:
1) nomina il giudice delegato per la procedura;
2) nomina il curatore;
3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle
scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonche'
dell'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non e'
stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14;
4) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza
in cui si procedera' all'esame dello stato passivo,
entro il termine perentorio di non oltre centoventi
giorni dal deposito della sentenza, ovvero centottanta
giorni in caso di particolare complessita' della
procedura;
5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti
reali o personali su cose in possesso del fallito, il
termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza
di cui al numero 4 per la presentazione in cancelleria
delle domande di insinuazione.
La sentenza produce i suoi effetti dalla data della
pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma,
del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi
dei terzi si producono dalla data di iscrizione della
sentenza nel registro delle imprese ai sensi
dell'articolo 17, secondo comma.".
6. All'articolo 17, comma 1, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, dopo le parole "codice di procedura
civile," sono aggiunte le seguenti "al pubblico
ministero,".
7. L'articolo 18, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e' sostituito dal seguente:
"Art. 18 (Reclamo). - Contro la sentenza che dichiara il
fallimento puo' essere proposto reclamo dal debitore e
da qualunque interessato con ricorso da depositarsi
nella cancelleria della corte d'appello nel termine
perentorio di trenta giorni.
Il ricorso deve contenere:
1) l'indicazione della corte d'appello competente;
2) le generalita' dell'impugnante e l'elezione del
domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello;
3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto
su cui si basa l'impugnazione, con le relative
conclusioni;
4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente
intende avvalersi e dei documenti prodotti.
Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza
impugnata, salvo quanto previsto dall'articolo 19, primo
comma.
Il termine per il reclamo decorre per il debitore dalla
data della notificazione della sentenza a norma
dell'articolo 17 e per tutti gli altri interessati dalla
data della iscrizione nel registro delle imprese ai
sensi del medesimo articolo. In ogni caso, si applica la
disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del
codice di procedura civile.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito
del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto
l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal
deposito del ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione
dell'udienza, deve essere notificato, a cura del
reclamante, al curatore e alle altre parti entro dieci
giorni dalla comunicazione del decreto.
Tra la data della notificazione e quella dell'udienza
deve intercorrere un termine non minore di trenta
giorni. Le parti resistenti devono costituirsi almeno
dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio
nel comune in cui ha sede la corte d'appello.
La costituzione si effettua mediante il deposito in
cancelleria di una memoria contenente l'esposizione
delle difese in fatto e in diritto, nonche'
l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti
prodotti.
L'intervento di qualunque interessato non puo' avere
luogo oltre il termine stabilito per la costituzione
delle parti resistenti con le modalita' per queste
previste.
All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume,
anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio,tutti
i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente
delegando un suo componente.
La corte provvede sul ricorso con sentenza.
La sentenza che revoca il fallimento e' notificata, a
cura della cancelleria, al curatore, al creditore che ha
chiesto il fallimento e al debitore, se non reclamante,
e deve essere pubblicata a norma dell'articolo 17.
La sentenza che rigetta il reclamo e' notificata al
reclamante a cura della cancelleria.
Il termine per proporre il ricorso per cassazione e' di
trenta giorni dalla notificazione.
Se il fallimento e' revocato, restano salvi gli effetti
degli atti legalmente compiuti dagli organi della
procedura.
Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono
liquidati dal tribunale, su relazione del giudice
delegato, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo
26.".
8. All'articolo 19 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole "l'appello" sono sostituite
dalle parole "il reclamo" e le parole "il collegio" sono
sostituite dalle parole "la corte d'appello";
b) il secondo comma e' abrogato.
9. L'articolo 20 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
e' abrogato.
10. All'articolo 22 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nei commi secondo, terzo, quarto e quinto, le parole
"Corte di appello" e "Corte d'appello" sono sostituite
dalle seguenti: "corte d'appello";
b) nel secondo comma, le parole "quindici giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".
Art. 3.
Modifiche al Titolo II, Capo II,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All'articolo 24 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, il secondo comma e' abrogato.
2. All'articolo 25, primo comma, n. 6), del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: "agli
avvocati" sono sostituite dalla seguente: "ai
difensori".
3. L'articolo 26, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e' sostituito dal seguente:
"Art. 26 (Reclamo contro i decreti del giudice delegato
e del tribunale). - Salvo che sia diversamente disposto,
contro i decreti del giudice delegato e del tribunale,
puo' essere proposto reclamo al tribunale o alla corte
di appello, che provvedono in camera di consiglio.
Il reclamo e' proposto dal curatore, dal fallito, dal
comitato dei creditori e da chiunque vi abbia interesse.
Il reclamo e' proposto nel termine perentorio di dieci
giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla
notificazione del provvedimento per il curatore, per il
fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha
chiesto o nei cui confronti e' stato chiesto il
provvedimento; per gli altri interessati, il termine
decorre dall'esecuzione delle formalita' pubblicitarie
disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se
quest'ultimo ha emesso il provvedimento.
La comunicazione integrale del provvedimento fatta dal
curatore mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, telefax o posta elettronica con garanzia
dell'avvenuta ricezione in base al testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
equivale a notificazione.
Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo
comma, il reclamo non puo' piu' proporsi decorso il
termine perentorio di novanta giorni dal deposito del
provvedimento in cancelleria.
Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Il reclamo si propone con ricorso che deve contenere:
1) l'indicazione del tribunale o della corte di appello
competente, del giudice delegato e della procedura
fallimentare;
2) le generalita' del ricorrente e l'elezione del
domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito;
3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto
su cui si basa il reclamo, con le relative conclusioni;
4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente
intende avvalersi e dei documenti prodotti.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito
del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto
l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal
deposito del ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione
dell'udienza, deve essere notificato, a cura del
reclamante, al curatore ed ai controinteressati entro
cinque giorni dalla comunicazione del decreto.
Tra la data della notificazione e quella dell'udienza
deve intercorrere un termine non minore di quindici
giorni.
Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni
prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in
cui ha sede il tribunale o la corte d'appello, e
depositando una memoria contenente l'esposizione delle
difese in fatto e in diritto, nonche' l'indicazione dei
mezzi di prova e dei documenti prodotti.
L'intervento di qualunque interessato non puo' avere
luogo oltre il termine stabilito per la costituzione
della parte resistente, con le modalita' per questa
previste.
All'udienza il collegio, sentite le parti, assume anche
d'ufficio i mezzi di prova, eventualmente delegando un
suo componente.
Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle
parti, il collegio provvede con decreto motivato, con il
quale conferma, modifica o revoca il provvedimento
reclamato".
4. All'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, il secondo comma e' abrogato.
5. All'articolo 32, primo comma, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, le parole "giudice delegato" sono
sostituite dalle seguenti:
"comitato dei creditori, con esclusione degli
adempimenti di cui agli articoli 89, 92, 95, 97 e
104-ter.".
6. All'articolo 33, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica dopo le parole: "Relazione al giudice"
sono aggiunte: "e rapporti riepilogativi.";
b) nel primo comma le parole "dell'istruttoria penale"
sono sostituite con "delle indagini preliminari in sede
penale.".
7. All'articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, dopo le parole "scelti dal
curatore." e' aggiunta la seguente frase: "Su proposta
del curatore il comitato dei creditori puo' autorizzare
che le somme riscosse vengano in tutto o in parte
investite con strumenti diversi dal deposito in conto
corrente, purche' sia garantita l'integrita' del
capitale";
b) il terzo comma e' abrogato.
8. All'articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Nel
richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori,
il curatore formula le proprie conclusioni anche sulla
convenienza della proposta.";
b) al secondo comma, le parole "approvati dal medesimo
ai sensi dell'articolo 104-ter" sono sostituite dalla
seguente: "autorizzati dal medesimo ai sensi
dell'articolo 104-ter comma ottavo".
9. All'articolo 37-bis del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma, e' sostituito dal seguente: "Conclusa
l'adunanza per l'esame dello stato passivo e prima della
dichiarazione di esecutivita' dello stesso, i creditori
presenti, personalmente o per delega, che rappresentano
la maggioranza dei crediti ammessi, possono effettuare
nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato
dei creditori nel rispetto dei criteri di cui
all'articolo 40; possono chiedere la sostituzione del
curatore indicando al tribunale le ragioni della
richiesta e un nuovo nominativo. Il tribunale, valutate
le ragioni della richiesta di sostituzione del curatore,
provvede alla nomina dei soggetti designati dai
creditori salvo che non siano rispettati i criteri di
cui agli articoli 28 e 40";
b) nel terzo comma, le parole "allo stato" sono
soppresse.
10. All'articolo 41 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto comma, dopo le parole "In caso di inerzia,
di impossibilita" sono inserite le seguenti: "di
costituzione per insufficienza di numero o
indisponibilita' dei creditori, o";
b) il settimo comma e' sostituito dai seguenti:
"Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in
quanto compatibile, l'articolo 2407, primo e terzo
comma, del codice civile.
L'azione di responsabilita' puo' essere proposta dal
curatore durante lo svolgimento della procedura. Con il
decreto di autorizzazione il giudice delegato
sostituisce i componenti del comitato dei creditori nei
confronti dei quali ha autorizzato l'azione.".
Art. 4.
Modifiche al Titolo II, Capo III,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All'articolo 48 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole da "L'imprenditore" a
"sono tenuti" sono sostituite dalle seguenti: "Il
fallito persona fisica e' tenuto";
b) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
"La corrispondenza diretta al fallito che non sia
persona fisica e' consegnata al curatore.".
2. All'articolo 52 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai
crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 51.".
3. All'articolo 53, secondo comma, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, le parole da "disponendo" fino a
"relative", sono sostituite dalle seguenti:
"determinandone le modalita' a norma dell'articolo 107".
4. All'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera c) del terzo comma e' sostituita dalla
seguente:
"c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai
sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui
effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della
suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed
aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a
costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di
suoi parenti e affini entro il terzo grado;";
b) alla lettera d) del terzo comma dopo le parole "sia
attestata", sono aggiunte le seguenti: "da un
professionista iscritto nel registro dei revisori
contabili e che abbia i requisiti previsti dall'articolo
28, lettere a) e b)".
5. All'articolo 70, terzo comma, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, dopo le parole "atti estintivi di",
sono aggiunte le seguenti: "posizioni passive derivanti
da rapporti di conto corrente bancario o comunque".
6. All'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", salvo che, nei contratti ad effetti reali,
sia gia' avvenuto il trasferimento del diritto";
b) al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:
", senza che gli sia dovuto risarcimento del danno";
c) il settimo comma e' sostituito dai seguenti:
"In caso di scioglimento del contratto preliminare di
vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'articolo
2645-bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di
far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli
sia dovuto il risarcimento del danno e gode del
privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice
civile a condizione che gli effetti della trascrizione
del contratto preliminare non siano cessati
anteriormente alla data della dichiarazione di
fallimento.
Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano
al contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi
dell'articolo 2645-bis del codice civile avente ad
oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a
costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di
suoi parenti ed affini entro il terzo grado".
7. L'articolo 72-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e' sostituito dal seguente:
"Art. 72-bis (Contratti relativi ad immobili da
costruire). - I contratti di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 si sciolgono
se, prima che il curatore comunichi la scelta tra
esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la
fideiussione a garanzia della restituzione di quanto
versato al costruttore, dandone altresi' comunicazione
al curatore. In ogni caso, la fideiussione non puo'
essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di
voler dare esecuzione al contratto.".
8. All'articolo 72-quater, secondo comma, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole " del bene
stesso" sono inserite le seguenti: "avvenute a valori di
mercato".
9. L'articolo 73 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e' sostituito dal seguente:
"Art. 73 (Vendita con riserva di proprieta). - Nella
vendita con riserva di proprieta', in caso di fallimento
del compratore, se il prezzo deve essere pagato a
termine o a rate, il curatore puo' subentrare nel
contratto con l'autorizzazione del comitato dei
creditori; il venditore puo' chiedere cauzione a meno
che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo
sconto dell'interesse legale.
Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il
venditore deve restituire le rate di prezzo gia'
riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso
della cosa.
Il fallimento del venditore non e' causa di scioglimento
del contratto.".
10. L'articolo 74 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e' sostituito dal seguente:
"Art. 74 (Contratti ad esecuzione continuata o
periodica). - Se il curatore subentra in un contratto ad
esecuzione continuata o periodica deve pagare
integralmente il prezzo anche delle consegne gia'
avvenute o dei servizi gia' erogati.".
11. L'articolo 79 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e' sostituito dal seguente:
"Art. 79 (Contratto di affitto d'azienda). - Il
fallimento non e' causa di scioglimento del contratto di
affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono recedere
entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte
un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, e'
determinato dal giudice delegato, sentiti gli
interessati.
L'indennizzo dovuto dalla curatela e' regolato
dall'articolo 111, n. 1.".
12. L'articolo 80 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e' sostituito dal seguente:
"Art. 80 (Contratto di locazione di immobili). - Il
fallimento del locatore non scioglie il contratto di
locazione d'immobili e il curatore subentra nel
contratto.
Qualora la durata del contratto sia complessivamente
superiore a quattro anni dalla dichiarazione di
fallimento, il curatore ha, entro un anno dalla
dichiarazione di fallimento, la facolta' di recedere dal
contratto corrispondendo al conduttore un equo
indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso
fra le parti, e' determinato dal giudice delegato,
sentiti gli interessati. Il recesso ha effetto decorsi
quattro anni dalla dichiarazione di fallimento.
In caso di fallimento del conduttore, il curatore puo'
in qualunque tempo recedere dal contratto,
corrispondendo al locatore un equo indennizzo per
l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, e'
determinato dal giudice delegato, sentiti gli
interessati.
Il credito per l'indennizzo e' soddisfatto in
prededuzione ai sensi dell'articolo 111, n. 1 con il
privilegio dell'articolo 2764 del codice civile.".
13. L'articolo 80-bis del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, e' abrogato.
Art. 5.
Modifiche al Titolo II, Capo IV,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All'articolo 88, secondo comma, del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, la parola "annotato" e'
sostituita dalla seguente:
"trascritto".
2. All'articolo 89, primo comma, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, le parole: "e delle" sono sostituite
dalle seguenti: "e alle".
Art. 6.
Modifiche al Titolo II, Capo V, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All'articolo 93, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, n. 4), le parole "anche in relazione
alla graduazione del credito," sono soppresse;
b) il settimo comma e' abrogato.
2. L'articolo 95, secondo comma, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 e' sostituito dal seguente: "Il
curatore deposita il progetto di stato passivo nella
cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima
dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. I
creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito
possono esaminare il progetto e presentare osservazioni
scritte e documenti integrativi fino all'udienza.".
3. All'articolo 96 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
1) dopo le parole "con decreto", sono aggiunte le
seguenti:
"succintamente motivato";
2) il secondo periodo e' soppresso;
b) il secondo comma e' abrogato.
4. L'articolo 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e' sostituito dal seguente:
"Art. 99 (Procedimento). - Le impugnazioni di cui
all'articolo precedente si propongono con ricorso
depositato presso la cancelleria del tribunale entro
trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 97
ovvero in caso di revocazione dalla scoperta del fatto o
del documento.
Il ricorso deve contenere:
1) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e
del fallimento;
2) le generalita' dell'impugnante e l'elezione del
domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha
dichiarato il fallimento;
3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto
su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni;
4) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di
merito non rilevabili d'ufficio, nonche' l'indicazione
specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente
intende avvalersi e dei documenti prodotti.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito
del ricorso, designa il relatore, al quale puo' delegare
la trattazione del procedimento e fissa con decreto
l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal
deposito del ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione
dell'udienza, deve essere notificato, a cura del
ricorrente, al curatore ed all'eventuale
controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione
del decreto.
Tra la data della notificazione e quella dell'udienza
deve intercorrere un termine non minore di trenta
giorni.
Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci
giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel
comune in cui ha sede il tribunale.
La costituzione si effettua mediante il deposito in
cancelleria di una memoria difensiva contenente, a pena
di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non
rilevabili d'ufficio, nonche' l'indicazione specifica
dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
L'intervento di qualunque interessato non puo' avere
luogo oltre il termine stabilito per la costituzione
delle parti resistenti con le modalita' per queste
previste.
Il giudice provvede, anche ai sensi del terzo comma,
all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori.
Il giudice delegato al fallimento non puo' far parte del
collegio.
Il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione,
impugnazione o revocazione con decreto motivato entro
sessanta giorni dall'udienza o dalla scadenza del
termine eventualmente assegnato per il deposito di
memorie.
Il decreto e' comunicato dalla cancelleria alle parti
che, nei successivi trenta giorni, possono proporre
ricorso per cassazione.".
5. All'articolo 101, secondo comma, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: "Il giudice delegato fissa per l'esame delle
domande tardive un'udienza ogni quattro mesi, salvo che
sussistano motivi d'urgenza.".
6. All'articolo 102, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma primo le parole "e sentiti il comitato dei
creditori ed il fallito" sono sostituite dalle seguenti
"e dal parere del comitato dei creditori, sentito il
fallito";
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Le
disposizioni di cui al primo comma si applicano, in
quanto compatibili, ove la condizione di insufficiente
realizzo emerge successivamente alla verifica dello
stato passivo".
7. All'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: "Sono
salve le disposizioni dell'articolo 1706 del codice
civile.".
Art. 7.
Modifiche al titolo II, capo VI del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All'articolo 104-ter, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:
"Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario,
il curatore predispone un programma di liquidazione da
sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori.
Il programma costituisce l'atto di pianificazione e di
indirizzo in ordine alle modalita' e ai termini previsti
per la realizzazione dell'attivo, e deve specificare:
a) l'opportunita' di disporre l'esercizio provvisorio
dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi
dell'articolo 104, ovvero l'opportunita' di autorizzare
l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi
dell'articolo 104-bis;
b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro
contenuto;
c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie
da esercitare ed il loro possibile esito;
d) le possibilita' di cessione unitaria dell'azienda, di
singoli rami, di beni o di rapporti giuridici
individuabili in blocco;
e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti";
b) al quarto comma, il secondo periodo e' soppresso;
c) dopo il settimo comma e' inserito il seguente:
"Il programma approvato e' comunicato al giudice
delegato che autorizza l'esecuzione degli atti a esso
conformi.".
2. Prima dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, sono inserite le seguenti parole: "Sezione
II DELLA VENDITA DEI BENI".
3. Prima dell'articolo 106 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, le parole: "Sezione II DELLA VENDITA DEI
BENI MOBILI" sono soppresse.
4. All'articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, nella rubrica, la parola "Vendita", e' sostituita
dalla seguente:
"Cessione".
5. Prima dell'articolo 107 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, le parole: "Sezione III DELLA VENDITA DEI
BENI IMMOBILI" sono soppresse.
6. All'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in
essere in esecuzione del programma di liquidazione sono
effettuati dal curatore tramite procedure competitive
anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base
di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto
valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con
adeguate forme di pubblicita', la massima informazione e
partecipazione degli interessati.";
b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"Il curatore puo' prevedere nel programma di
liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e
mobili registrati vengano effettuate dal giudice
delegato secondo le disposizioni del codice di procedura
civile in quanto compatibili.";
c) al secondo comma, dopo le parole "Per i beni
immobili" sono inserite le seguenti: "e gli altri beni
iscritti nei pubblici registri".
7. All'articolo 108 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, al secondo comma le parole "Per i veicoli iscritti
nel pubblico registro automobilistico e per i beni
immobili" sono sostituite dalle seguenti: "Per i beni
immobili e gli altri beni iscritti in pubblici
registri,".
8. L'articolo 108-bis del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, e' abrogato.
Art. 8.
Modifiche al Titolo II, Capo VII,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente:
"Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali
non si applica il divieto di azioni esecutive e
cautelari di cui all'articolo 51.";
b) al secondo comma, le parole "sentito il comitato dei
creditori" sono soppresse;
c) nel terzo comma, dopo la parola: "reclamo" sono
aggiunte le seguenti: "al giudice delegato" e le parole
"nelle forme di cui all'articolo 26." sono sostituite
dalle seguenti: "ai sensi dell'art. 36.".
2. All'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, la parola: "debiti" e' sostituita
dalla seguente:
"crediti".
3. All'articolo 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma e' abrogato;
b) nel terzo comma, le parole: "secondo un criterio
proporzionale" sono sostituite dalle seguenti: "tenuto
conto delle rispettive cause di prelazione";
c) al quarto comma, le parole da "se l'importo" fino a
"costo della vita", sono soppresse.
4. All'articolo 115, secondo comma, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, dopo le parole "formale dello stato
passivo." sono aggiunte le seguenti: "Le stesse
disposizioni si applicano in caso di surrogazione del
creditore".
Art. 9.
Modifiche al Titolo II, Capo VIII,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All'articolo 118, secondo comma, del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole "Ove si tratti di fallimento di societa' il
curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle
imprese." sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi di
chiusura di cui ai numeri 3)
e 4), ove si tratti di fallimento di societa' il
curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle
imprese";
b) dopo le parole "della societa" sono inserite le
seguenti: "nei casi di cui ai numeri 1) e 2)".
2. All'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel terzo comma, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente:
"Contro il decreto della corte d'appello il ricorso per
cassazione e' proposto nel termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione
del provvedimento per il curatore, per il fallito, per
il comitato dei creditori e per chi ha proposto il
reclamo o e' intervenuto nel procedimento; dal
compimento della pubblicita' di cui all'articolo 17 per
ogni altro interessato.";
b) dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
"Il decreto di chiusura acquista efficacia quando e'
decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia
stato proposto, ovvero quando il reclamo e'
definitivamente rigettato.";
3. L'articolo 120, primo comma, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
"Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul
patrimonio del fallito e le conseguenti incapacita'
personali e decadono gli organi preposti al
fallimento.".
4. All'articolo 121, terzo comma, regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, la parola: "appellata" e' sostituita dalla
seguente:
"reclamata";
5. All'articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"La proposta di concordato puo' essere presentata da uno
o piu' creditori o da un terzo, anche prima del decreto
che rende esecutivo lo stato passivo, purche' sia stata
tenuta la contabilita' ed i dati risultanti da essa e le
altre notizie disponibili consentano al curatore di
predisporre un elenco provvisorio dei creditori del
fallito da sottoporre all'approvazione del giudice
delegato. Essa non puo' essere presentata dal fallito,
da societa' cui egli partecipi o da societa' sottoposte
a comune controllo se non dopo il decorso di un anno
dalla dichiarazione di fallimento e purche' non siano
decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo
stato passivo.";
b) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"La proposta puo' prevedere che i creditori muniti di
privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti
integralmente, purche' il piano ne preveda la
soddisfazione in misura non inferiore a quella
realizzabile, in ragione della collocazione
preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione,
avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni
o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione
indicato nella relazione giurata di un professionista in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo
comma, lettera d) designato dal tribunale. Il
trattamento stabilito per ciascuna classe non puo' avere
l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di
prelazione.";
c) al quarto comma:
1) dopo le parole: "La proposta presentata" sono
inserite le seguenti: "da uno o piu' creditori o";
2) nel secondo periodo le parole "Il terzo" vengono
sostituite dalle seguenti: "Il proponente".
6. All'articolo 125, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole "comitato dei creditori e"
sono soppresse e dopo le parole "della liquidazione"
sono aggiunte le seguenti: "ed alle garanzie offerte";
b) i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
"Una volta espletato tale adempimento preliminare, il
giudice delegato, acquisito il parere favorevole del
comitato dei creditori, valutata la ritualita' della
proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del
curatore e del comitato dei creditori venga comunicata
ai creditori, specificando dove possono essere reperiti
i dati per la sua valutazione ed informandoli che la
mancata risposta sara' considerata come voto favorevole.
Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un
termine non inferiore a venti giorni ne' superiore a
trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire
nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni
di dissenso.
Qualora la proposta contenga condizioni differenziate
per singole classi di creditori essa, prima di essere
comunicata ai creditori, deve essere sottoposta, con i
pareri di cui al primo e secondo comma, al giudizio del
tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri
di cui all'articolo 124, secondo comma, lettere a) e b)
tenendo conto della relazione resa ai sensi
dell'articolo 124, terzo comma.";
7. All'articolo 128 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi primo e secondo sono sostituiti dal seguente:
"Il concordato e' approvato dai creditori che
rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al
voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il
concordato e' approvato se tale maggioranza si verifica
inoltre nel maggior numero di classi.";
b) nel comma quarto le parole: "una sentenza emessa"
sono sostituite dalle seguenti: "un provvedimento
emesso";
8. L'articolo 129, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e' sostituito dal seguente:
"Art. 129 (Giudizio di omologazione). - Decorso il
termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta
al giudice delegato una relazione sul loro esito.
Se la proposta e' stata approvata, il giudice delegato
dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione
al proponente, affinche' richieda l'omologazione del
concordato, al fallito e ai creditori dissenzienti e,
con decreto da pubblicarsi a norma dell'articolo 17,
fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non
superiore a trenta giorni per la proposizione di
eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro
interessato, e per il deposito da parte del comitato dei
creditori di una relazione motivata col suo parere
definitivo; se il comitato non provvede nel termine, la
relazione e' redatta e depositata dal curatore nei sette
giorni successivi.
L'opposizione e la richiesta di omologazione si
propongono con ricorso a norma dell'articolo 26.
Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni,
il tribunale, verificata la regolarita' della procedura
e l'esito della votazione, omologa il concordato con
decreto motivato non soggetto a gravame.
Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume
i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di
ufficio, anche delegando uno dei componenti del
collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del
primo comma dell'articolo 128, se un creditore
appartenente ad una classe dissenziente contesta la
convenienza della proposta, il tribunale puo' omologare
il concordato qualora ritenga che il credito possa
risultare soddisfatto dal concordato in misura non
inferiore rispetto alle alternative concretamente
praticabili.
Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a
norma dell'articolo 17.".
9. L'articolo 131 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e' sostituito dal seguente:
"Art. 131 (Reclamo). - Il decreto del tribunale e'
reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia
in camera di consiglio.
Il reclamo e' proposto con ricorso da depositarsi nella
cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio
di trenta giorni dalla notificazione del decreto fatta
dalla cancelleria del tribunale.
Esso deve contenere i requisiti prescritti dall'articolo
18, secondo comma, numeri 1), 2), 3) e 4).
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito
del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto
l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal
deposito del ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione
dell'udienza, deve essere notificato, a cura del
reclamante, entro dieci giorni dalla comunicazione del
decreto, al curatore e alle altre parti, che si
identificano, se non sono reclamanti, nel fallito, nel
proponente e negli opponenti.
Tra la data della notificazione e quella dell'udienza
deve intercorrere un termine non minore di trenta
giorni.
Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci
giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel
comune in cui ha sede la corte d'appello.
La costituzione si effettua mediante il deposito in
cancelleria di una memoria contenente l'esposizione
delle difese in fatto e in diritto, nonche'
l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti
prodotti.
L'intervento di qualunque interessato non puo' aver
luogo oltre il termine stabilito per la costituzione
delle parti resistenti, con le modalita' per queste
previste.
All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume,
anche d'ufficio, i mezzi di prova, eventualmente
delegando un suo componente.
La corte provvede con decreto motivato.
Il decreto e' pubblicato a norma dell'articolo 17 e
notificato alle parti, a cura della cancelleria, ed e'
impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta
giorni dalla notificazione.".
10. L'articolo 137 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e' sostituito dal seguente:
"Art. 137 (Risoluzione del concordato). - Se le garanzie
promesse non vengono costituite o se il proponente non
adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal
concordato, ciascun creditore puo' chiederne la
risoluzione.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 15 in quanto
compatibili.
Al procedimento e' chiamato a partecipare anche
l'eventuale garante.
La sentenza che risolve il concordato riapre la
procedura di fallimento ed e' provvisoriamente
esecutiva.
La sentenza e' reclamabile ai sensi dell'articolo 18.
Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un
anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo
adempimento previsto nel concordato.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano
quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati
assunti dal proponente o da uno o piu' creditori con
liberazione immediata del debitore.
Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori
del fallito verso cui il terzo, ai sensi dell'articolo
124, non abbia assunto responsabilita' per effetto del
concordato.".
11. L'articolo 138 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e' sostituito dal seguente:
"Art. 138 (Annullamento del concordato). - Il concordato
omologato puo' essere annullato dal tribunale, su
istanza del curatore o di qualunque creditore, in
contraddittorio con il debitore, quando si scopre che e'
stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta
o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non e'
ammessa alcuna altra azione di nullita'. Si procede a
norma dell'articolo 137.
La sentenza che annulla il concordato riapre la
procedura di fallimento ed e' provvisoriamente
esecutiva. Essa e' reclamabile ai sensi dell'articolo
18.
Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine
di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non
oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per
l'ultimo adempimento previsto nel concordato.".
Art. 10.
Modifiche al Titolo II, Capo IX,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All'articolo 142, terzo comma, lettera a), del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: "non
compresi nel fallimento ai sensi dell'articolo 46" sono
sostituite dalle seguenti: "estranei all'esercizio
dell'impresa".
2. All'articolo 144, primo comma, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, le parole: "rispetto a quanto i
creditori avrebbero avuto diritto di percepire nel
concorso." sono sostituite dalle seguenti:
"alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori
di pari grado".
Art. 11.
Modifiche al Titolo II, Capo X, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All'articolo 147, sesto comma, del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, la parola: "appello" e'
sostituita dalla seguente: "reclamo".
Art. 12.
Modifiche al Titolo III, Capo I,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. Nella rubrica dell'articolo 160 la parola
"Condizioni" e' sostituita dalla parola "Presupposti".
2. All'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"La proposta puo' prevedere che i creditori muniti di
privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti
integralmente, purche' il piano ne preveda la
soddisfazione in misura non inferiore a quella
realizzabile, inragione della collocazione
preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione,
avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni
o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione
indicato nella relazione giurata di un professionista in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo
comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna
classe non puo' avere l'effetto di alterare l'ordine
delle cause legittime di prelazione.".
3. All'articolo 161, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti
devono essere accompagnati dalla relazione di un
professionista in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la
veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del
piano medesimo.";
b) dopo il quarto comma e' aggiunto il comma seguente:
"La domanda di concordato e' comunicata al pubblico
ministero".
4. L'articolo 162 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e' sostituito dal seguente:
"Art. 162 (Inammissibilita' della proposta). - Il
Tribunale puo' concedere al debitore un termine non
superiore a quindici giorni per apportare integrazioni
al piano e produrre nuovi documenti.
Il Tribunale, se all'esito del procedimento verifica che
non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160,
commi primo e secondo, e 161, sentito il debitore in
camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo
dichiara inammissibile la proposta di concordato. In
tali casi il Tribunale, su istanza del creditore o su
richiesta del pubblico ministero, accertati i
presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il
fallimento del debitore.
Contro la sentenza che dichiara il fallimento e'
proponibile reclamo a norma dell'articolo 18. Con il
reclamo possono farsi valere anche motivi attinenti
all'ammissibilita' della proposta di concordato.".
5. All'articolo 163, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole "verificata la completezza e
la regolarita' della documentazione" sono sostituite
dalle seguenti:
"ove non abbia provveduto a norma dell'articolo 162,
commi primo e secondo,";
b) al secondo comma, n. 4), le parole: "che si presume
necessaria per l'intera procedura" sono sostituite dalle
seguenti: "pari al 50 per cento delle spese che si
presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la
diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di
tali spese, che sia determinata dal giudice. Su proposta
del commissario giudiziale, il giudice delegato puo'
disporre che le somme riscosse vengano investite secondo
quanto previsto dall'articolo 34, primo comma";
c) al terzo comma, le parole "quarto comma", sono
sostituite dalle seguenti: "primo comma".
6. All'articolo 166, primo comma, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "Il decreto e' pubblicato, a cura del
cancelliere, a norma dell'articolo 17".
Art. 13.
Modifiche al Titolo III, Capo II,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All'articolo 168, primo comma, del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, le parole "fino al passaggio in
giudicato della sentenza di omologazione del concordato"
sono sostituite dalle seguenti: "fino al momento in cui
il decreto di omologazione del concordato preventivo
diventa definitivo".
Art. 14.
Modifiche al Titolo III, Capo III,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L'articolo 173, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, e' sostituito dal seguente:
"Art. 173 (Revoca dell'ammissione al concordato e
dichiarazione del fallimento nel corso della procedura).
- Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore
ha occultato o dissimulato parte dell'attivo,
dolosamente omesso di denunciare uno o piu' crediti,
esposto passivita' insussistenti o commesso altri atti
di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il
quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca
dell'ammissione al concordato, dandone comunicazione al
pubblico ministero e ai creditori.
All'esito del procedimento, che si svolge nelle forme di
cui all'articolo 15, il tribunale provvede con decreto
e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico
ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli
1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con
contestuale sentenza, reclamabile a norma dell'articolo
18.
Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano
anche se il debitore durante la procedura di concordato
compie atti non autorizzati a norma dell'articolo 167 o
comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o
se in qualunque momento risulta che mancano le
condizioni prescritte per l'ammissibilita' del
concordato.".
Art. 15.
Modifiche al Titolo III, Capo IV,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All'articolo 175, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
"La proposta di concordato non puo' piu' essere
modificata dopo l'inizio delle operazioni di voto".
2. L'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e' sostituito dal seguente:
"Art. 177 (Maggioranza per l'approvazione del
concordato). - Il concordato e' approvato dai creditori
che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al
voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il
concordato e' approvato se tale maggioranza si verifica
inoltre nel maggior numero di classi.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca,
ancorche' la garanzia sia contestata, dei quali la
proposta di concordato prevede l'integrale pagamento,
non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od
in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori
muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto
o in parte alla prelazione, per la parte del credito non
coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori
chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del
concordato.
I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la
proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo
160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai
chirografari per la parte residua del credito.
Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il
coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al
quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro
crediti da meno di un anno prima della proposta di
concordato".
3. All'articolo 178 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Le adesioni, pervenute per telegramma o per lettera o
per telefax o per posta elettronica nei venti giorni
successivi alla chiusura del verbale, sono annotate dal
cancelliere in calce al medesimo e sono considerate ai
fini del computo della maggioranza dei crediti.".
Art. 16.
Modifiche al Titolo III, Capo V,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All'articolo 179, primo comma, del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, le parole "raggiungono le
maggioranze richieste negli articoli 177 e 178" sono
sostituite dalle seguenti: "raggiungono le maggioranze
richieste dal primo comma dell'articolo 177".
2. L'articolo 180 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e' sostituito dal seguente:
"Art. 180 (Giudizio di omologazione). - Se il concordato
e' stato approvato a norma del primo comma dell'articolo
177, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale
fissa un'udienza in camera di consiglio per la
comparizione delle parti e del commissario giudiziale,
disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma
dell'articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al
commissario giudiziale e agli eventuali creditori
dissenzienti.
Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali
creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono
costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza
fissata. Nel medesimo termine il commissario giudiziale
deve depositare il proprio motivato parere.
Se non sono proposte opposizioni, il tribunale,
verificata la regolarita' della procedura e l'esito
della votazione, omologa il concordato con decreto
motivato non soggetto a gravame.
Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume
i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di
ufficio, anche delegando uno dei componenti del
collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del
primo comma dell'articolo 177 se un creditore
appartenente ad una classe dissenziente contesta la
convenienza della proposta, il tribunale puo' omologare
il concordatoqualora ritenga che il credito possa
risultare soddisfatto dal concordato in misura non
inferiore rispetto alle alternative concretamente
praticabili.
Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato al
debitore e al commissario giudiziale, che provvede a
darne notizia ai creditori.
Il decreto e' pubblicato a norma dell'articolo 17 ed e'
provvisoriamente esecutivo.
Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali
o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal
tribunale, che fissa altresi' le condizioni e le
modalita' per lo svincolo.
Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del
creditore o su richiesta del pubblico ministero,
accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5,
dichiara il fallimento del debitore, con separata
sentenza, emessa contestualmente al decreto.".
3. All'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "nella sentenza" vengono sostituite dalle
seguenti:
"nel decreto";
b) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
"Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37,
38, 39 e 116 in quanto compatibili.
Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e
41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri
del comitato provvede in ogni caso il tribunale.
Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e
altri beni iscritti in pubblici registri, nonche' le
cessioni di attivita' e passivita' dell'azienda e di
beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono
essere autorizzate dal comitato dei creditori.
Si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto
compatibili.".
4. L'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, e' sostituito dal seguente:
"Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti).
- L'imprenditore in stato di crisi puo' domandare,
depositando la documentazione di cui all'articolo 161,
l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei
debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno
il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una
relazione redatta da un professionista in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera
d)
sull'attuabilita' dell'accordo stesso, con particolare
riferimento alla sua idoneita' ad assicurare il regolare
pagamento dei creditori estranei.
L'accordo e' pubblicato nel registro delle imprese e
acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.
Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i
creditori per titolo e causa anteriore a tale data non
possono iniziare o proseguire azioni cautelari o
esecutive sul patrimonio del debitore.
Si applica l'articolo 168, secondo comma.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e
ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il
tribunale, decise le opposizioni, procede
all'omologazione in camera di consiglio con decreto
motivato.
Il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di
appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto
applicabile, entro quindici giorni dalla sua
pubblicazione nel registro delle imprese.".
5. L'articolo 182-ter ultimo comma, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
"Il debitore puo' effettuare la proposta di cui al primo
comma anche nell'ambito delle trattative che precedono
la stipula dell'accordo di ristrutturazione di cui
all'articolo 182-bis. La proposta di transazione fiscale
e' depositata presso gli uffici indicati nel secondo
comma, che procedono alla trasmissione e alla
liquidazione ivi previste. Nei successivi trenta giorni
l'assenso alla proposta di transazione e' espresso
relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero
non ancora consegnati al concessionario del servizio
nazionale della riscossione alla data di presentazione
della domanda, con atto del direttore dell'ufficio, su
conforme parere della competente direzione regionale, e
relativamente ai tributi iscritti a ruolo e gia'
consegnati al concessionario del servizio nazionale
della riscossione alla data di presentazione della
domanda, con atto del concessionario su indicazione del
direttore dell'ufficio, previo conforme parere della
competente direzione generale. L'assenso cosi' espresso
equivale a sottoscrizione dell'accordo di
ristrutturazione.".
6. L'articolo 183 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e' sostituito dal seguente:
"Art. 183 (Reclamo). - Contro il decreto del tribunale
puo' essere proposto reclamo alla corte di appello, la
quale pronuncia in camera di consiglio.
Con lo stesso reclamo e' impugnabile la sentenza
dichiarativa di fallimento, contestualmente emessa a
norma dell'articolo 180, settimo comma.".
Art. 17.
Modifiche al Titolo III, Capo VI,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L'articolo 186, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, e' sosituito dal seguente:
"Art. 186 (Risoluzione e annullamento del concordato). -
Ciascuno dei creditori puo' richiedere la risoluzione
del concordato per inadempimento.
Il concordato non si puo' risolvere se l'inadempimento
ha scarsa importanza.
Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un
anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo
adempimento previsto dal concordato.
Le disposizioni che precedono non si applicano quando
gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti
da un terzo con liberazione immediata del debitore.
Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138,
in quanto compatibili, intendendosi sostituito al
curatore il commissario giudiziale".
Art. 18.
Modifiche al Titolo V del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All'articolo 195, quinto comma, del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, la parola "appello" e' sostituita
dalla seguente: "reclamo".
2. L'articolo 209, commi secondo e terzo, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono sostituiti dal
seguente:
"Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le
domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate
dagli articoli 98, 99, 101 e 103, sostituiti al giudice
delegato il giudice istruttore ed al curatore il
commissario liquidatore.".
3. L'articolo 211 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e' abrogato.
4. L'articolo 213, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e' sostituito dal seguente:
"Art. 213 (Chiusura della liquidazione). - Prima
dell'ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale
della liquidazione con il conto della gestione e il
piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una
relazione del comitato di sorveglianza, devono essere
sottoposti all'autorita', che vigila sulla liquidazione,
la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria
del tribunale e liquida il compenso al commissario.
Dell'avvenuto deposito, a cura del commissario
liquidatore, e' data comunicazione ai creditori ammessi
al passivo ed ai creditori prededucibili nelle forme
previste dall'articolo 26, terzo comma, ed e' data
notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e
nei giornali designati dall'autorita' che vigila sulla
liquidazione.
Gli interessati possono proporre le loro contestazioni
con ricorso al tribunale nel termine perentorio di venti
giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal
commissario a norma del primo comma per i creditori e
dalla inserzione nella Gazzetta Ufficiale per ogni altro
interessato. Le contestazioni sono comunicate, a cura
del cancelliere, all'autorita' che vigila sulla
liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato
di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono
presentare nella cancelleria del tribunale le loro
osservazioni. Il tribunale provvede con decreto in
camera di consiglio. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 26.
Decorso il termine senza che siano proposte
contestazioni, il bilancio, il conto di gestione e il
piano di riparto si intendono approvati, e il
commissario provvede alle ripartizioni finali tra i
creditori. Si applicano le norme dell'articolo 117, e se
del caso degli articoli 2495 e 2496 del codice civile.";
5. L'articolo 214, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e' sostituito dal seguente:
"Art. 214 (Concordato). - L'autorita' che vigila sulla
liquidazione, su parere del commissario liquidatore,
sentito il comitato di sorveglianza, puo' autorizzare
l'impresa in liquidazione, uno o piu' creditori o un
terzo a proporre al tribunale un concordato, a norma
dell'articolo 124, osservate le disposizioni
dell'articolo 152, se si tratta di societa'.
La proposta di concordato e' depositata nella
cancelleria del tribunale col parere del commissario
liquidatore e del comitato di sorveglianza, comunicata
dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo
nelle forme previste dall'articolo 26, terzo comma, e
pubblicata mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale
e deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.
I creditori e gli altri interessati possono presentare
nella cancelleria le loro opposizioni nel termine
perentorio di trenta giorni, decorrente dalla
comunicazione fatta dal commissario per i creditori e
dall'esecuzione delle formalita' pubblicitarie di cui al
secondo comma per ogni altro interessato.
Il tribunale, sentito il parere dell'autorita' che
vigila sulla liquidazione, decide sulle opposizioni e
sulla proposta di concordato con decreto in camera di
consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 129, 130 e 131.
Gli effetti del concordato sono regolati dall'articolo
135.
Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato
di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato.".
6. L'articolo 215, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e' sostituito dal seguente:
"Art. 215 (Risoluzione e annullamento del concordato). -
Se il concordato non e' eseguito, il tribunale, su
ricorso del commissario liquidatore o di uno o piu'
creditori, pronuncia, con sentenza in camera di
consiglio, la risoluzione del concordato. Si applicano
le disposizioni dei commi dal secondo al sesto
dell'articolo 137.
Su richiesta del commissario o dei creditori il
concordato puo' essere annullato a norma dell'articolo
138.
Risolto o annullato il concordato, si riapre la
liquidazione amministrativa e l'autorita' che vigila
sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene
necessari.".
Art. 19.
Disciplina transitoria in materia
di esdebitazione
1. Le disposizioni di cui al Capo IX "della
esdebitazione" del Titolo II del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e successive modificazioni, si applicano
anche alle procedure di fallimento pendenti alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio
2006, n. 5.
2. Qualora le procedure fallimentari di cui al comma 1
risultino chiuse alla data di entrata in vigore del
presente decreto, la domanda di esdebitazione puo'
essere presentata nel termine di un anno dalla medesima
data.
Art. 20.
Modifica all'articolo 5 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114
1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, la lettera a) e' abrogata.
Art. 21.
Modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313
1. Le seguenti disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313,
sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto:
a) articolo 3 (L), comma 1, lettera q);
b) articolo 5 (L), comma 2, lettera i);
c) articolo 24 (L), comma 1, lettera n);
d) articolo 25 (L), comma 1, lettera n);
e) articolo 26 (L), comma 1, lettera b).
2. Per le procedure concorsuali aperte a far data dal 16
gennaio 2006, il richiamo alla riabilitazione civile del
fallito disposta con sentenza definitiva, nell'articolo
24 (L), comma 1, lettera n), e nell'articolo 26 (L),
comma 1, lettera b), del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 313 del 2002, si intende riferito al
decreto definitivo di chiusura del fallimento.
Art. 22.
Entrata in vigore e disciplina
transitoria
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio
2008.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti
alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle
procedure concorsuali e di concordato fallimentare
aperte successivamente alla sua entrata in vigore.
3. Gli articoli 7, comma 6, 18, comma 5, e 20 si
applicano anche alle procedure concorsuali pendenti.
4. L'articolo 19 si applica alle procedure di fallimento
pendenti alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, pendenti o chiuse alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 settembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Bersani, Ministro dello sviluppo economico
Visto, il Guardasigilli: Mastella