DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2006, n.5
Riforma organica della disciplina delle procedure
concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della
legge 14 maggio 2005 n. 80
(GU n. 12 del 16-1-2006 - Suppl. Ordinario n.13)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della
Costituzione;
Visto l’ articolo 1, commi 5 e 6, della legge 14 maggio
2005, n. 80, recante delega al Governo per la riforma
organica della disciplina delle procedure concorsuali;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante la
disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell’amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati, espressi in data 16 novembre 2005 e
del Senato della Repubblica espressi in data 22 novembre
2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;
Sulla proposta del Ministro della giustizia e del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle attività produttive;
EMANA
Il seguente decreto legislativo
CAPO I
(Modifiche al Titolo I del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267)
Art. 1 (Modifiche all’articolo 1 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente:
“Art.1. Imprese soggette al fallimento e al
concordato preventivo. Sono soggetti alle disposizioni
sul fallimento e sul concordato preventivo gli
imprenditori che esercitano un’attività commerciale,
esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori.
Ai fini del primo comma, non sono piccoli imprenditori
gli esercenti un’attività commerciale in forma
individuale o collettiva che, anche alternativamente:
a) hanno effettuato investimenti nell’azienda per un
capitale di valore superiore a euro trecentomila;
b) hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi
lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o
dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, per un
ammontare complessivo annuo superiore a euro
duecentomila.
I limiti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma
possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del
Ministro della giustizia sulla base della media delle
variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati intervenute nel
periodo di riferimento.”.
Art. 2 (Modifiche all’articolo 3 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. Il secondo comma dell’articolo 3 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 è soppresso.
Art. 3 (Abrogazione dell’articolo 4 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 )
1. L’articolo 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è abrogato.
CAPO II
(Modifiche al Titolo II, Capo I del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267)
Art. 4 (Modifiche all’articolo 6 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente: “Art.
6. Iniziativa per la dichiarazione di fallimento. Il
fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno
o più creditori o su richiesta del pubblico ministero.
Nel ricorso di cui al primo comma l’istante può indicare
il recapito telefax o l’indirizzo di posta elettronica
presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e
gli avvisi previsti dalla presente legge.”.
Art. 5 (Modifiche all’articolo 7 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 7 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente: “Art.
7. Iniziativa del pubblico ministero. Il pubblico
ministero presenta la richiesta di cui al primo comma
dell’articolo 6:
1) quando l'insolvenza risulta nel corso di un
procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla
irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore,
dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal
trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione
fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore;
2) quando l’insolvenza risulta dalla segnalazione
proveniente dal giudice che l’abbia rilevata nel corso
di un procedimento civile.
Art. 6 (Abrogazione dell’articolo 8 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 8 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è abrogato.
Art. 7 (Modifiche all’articolo 9 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. All’articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai
seguenti: “Il trasferimento della sede intervenuto
nell’anno antecedente all’esercizio dell’iniziativa per
la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della
competenza.
L’imprenditore, che ha all’estero la sede principale
dell’impresa, può essere dichiarato fallito nella
Repubblica anche se è stata pronunciata dichiarazione di
fallimento all’estero.
Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la
normativa dell’Unione europea.
Il trasferimento della sede dell’impresa all’estero non
esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se
è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui
all’articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui
all’articolo 7.”.
Art. 8 (Introduzione degli articoli 9-bis e 9-ter)
1. Dopo l’articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, sono inseriti i seguenti:
“Art. 9-bis. Disposizioni in materia di incompetenza. La
sentenza che dichiara l’incompetenza è trasmessa in
copia al tribunale dichiarato incompetente, il quale
dispone con decreto l’immediata trasmissione degli atti
a quello competente. Allo stesso modo provvede il
tribunale che dichiara la propria incompetenza.
Il tribunale dichiarato competente, entro venti giorni
dal ricevimento degli atti, se non richiede d’ufficio il
regolamento di competenza ai sensi dell’articolo 45 del
codice di procedura civile, dispone la prosecuzione
della procedura fallimentare, provvedendo alla nomina
del giudice delegato e del curatore.
Restano salvi gli effetti degli atti precedentemente
compiuti.
Qualora l’incompetenza sia dichiarata all’esito del
giudizio di cui all’articolo 18, l’appello, per le
questioni diverse dalla competenza, è riassunto, a norma
dell’articolo 50 del codice di procedura civile, dinanzi
alla corte di appello competente.
Nei giudizi promossi ai sensi dell’articolo 24 dinanzi
al tribunale dichiarato incompetente, il giudice assegna
alle parti un termine per la riassunzione della causa
davanti al giudice competente ai sensi dell’articolo 50
del codice di procedura civile e ordina la cancellazione
della causa dal ruolo.
Art. 9-ter. Conflitto positivo di competenza. Quando il
fallimento è stato dichiarato da più tribunali, il
procedimento prosegue avanti al tribunale competente che
si è pronunciato per primo.
Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se
non richiede d’ufficio il regolamento di competenza ai
sensi dell’articolo 45 del codice di procedura civile,
dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è
pronunziato per primo. Si applica l’articolo precedente,
in quanto compatibile.”.
Art. 9 (Modifiche all’articolo 10 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente: “Art.
10. Fallimento dell’imprenditore che ha cessato
l’esercizio dell’impresa. Gli imprenditori individuali e
collettivi possono essere dichiarati falliti entro un
anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se
l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla
medesima o entro l'anno successivo.
In caso di impresa individuale o di cancellazione di
ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la
facoltà di dimostrare il momento dell’effettiva
cessazione dell’attività da cui decorre il termine del
primo comma.”.
Art. 10 (Modifiche all’articolo 11 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267)
1. All’articolo 11 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, il secondo comma è sostituito dal seguente:
“L'erede può chiedere il fallimento del defunto, purché
l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio;
l’erede che chiede il fallimento del defunto non è
soggetto agli obblighi di deposito di cui agli articoli
14 e 16, secondo comma, numero 3).”.
Art. 11 (Abrogazione dell’articolo 13 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 13 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
è abrogato Art. 12 (Modifiche all’articolo 14 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 14 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente: “
Art. 14. Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio
fallimento. L'imprenditore che chiede il proprio
fallimento deve depositare presso la cancelleria del
tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie
concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera
esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore
durata. Deve inoltre depositare uno stato
particolareggiato ed estimativo delle sue attività,
l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei
rispettivi crediti, l’indicazione dei ricavi lordi per
ciascuno degli ultimi tre anni, l'elenco nominativo di
coloro che vantano diritti reali e personali su cose in
suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del
titolo da cui sorge il diritto.”.
Art. 13 (Modifiche all’articolo 15 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente: “
Art. 15. Istruttoria prefallimentare. Il procedimento
per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al
tribunale in composizione collegiale con le modalità dei
procedimenti in camera di consiglio.
Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al
ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il
fallimento; nel procedimento interviene il pubblico
ministero che ha assunto l’iniziativa per la
dichiarazione di fallimento.
Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente
del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla
trattazione del procedimento ai sensi del quinto comma.
Tra la data della notificazione, a cura di parte, del
decreto di convocazione e del ricorso, e quella
dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore
a quindici giorni liberi.
Il decreto contiene l’indicazione che il procedimento è
volto all’accertamento dei presupposti per la
dichiarazione di fallimento e fissa un termine non
inferiore a sette giorni prima dell’udienza per la
presentazione di memorie ed il deposito di documenti e
relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone,
con gli accertamenti necessari, che l’imprenditore
depositi una situazione patrimoniale, economica e
finanziaria aggiornata.
I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere
abbreviati dal presidente del tribunale, con decreto
motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza.
Il tribunale può delegare al giudice relatore
l’audizione delle parti. In tal caso, il giudice
delegato provvede, senza indugio e nel rispetto del
contraddittorio, all’ammissione ed all’espletamento dei
mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti
d’ufficio.
Le parti possono nominare consulenti tecnici.
Il tribunale, ad istanza di parte, può emettere i
provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del
patrimonio o dell’impresa oggetto del provvedimento, che
hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e
vengono confermati o revocati dalla sentenza che
dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto
che rigetta l’istanza.
Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se
l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti
dagli atti dell’istruttoria prefallimentare è
complessivamente inferiore a euro venticinquemila. Tale
importo è periodicamente aggiornato con le modalità di
cui al terzo comma dell’articolo 1.”.
Art. 14 (Modifiche all’articolo 16 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. All’articolo 16 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, i numeri 3, 4 e 5 sono sostituiti
dai seguenti: “3) ordina al fallito il deposito dei
bilanci e delle scritture contabili e fiscali
obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori, entro
tre giorni, se non è stato ancora eseguito a norma
dell'articolo 14;
4) stabilisce il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza
in cui si procederà all’esame dello stato passivo, entro
il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal
deposito della sentenza;
5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti
reali o personali su cose in possesso del fallito, il
termine perentorio di trenta giorni prima dell’adunanza
di cui al numero precedente per la presentazione in
cancelleria delle domande di insinuazione.”;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente: “La
sentenza produce i suoi effetti dalla data della
pubblicazione ai sensi dell’articolo 133, primo comma,
del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi
dei terzi si producono dalla data di iscrizione della
sentenza nel registro delle imprese ai sensi
dell’articolo 17, secondo comma.”;
c) il quarto comma è abrogato.
Art. 15 (Modifiche all’articolo 17 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente: “Art.
17. Comunicazione e pubblicazione della sentenza
dichiarativa di fallimento. Entro il giorno successivo
al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il
fallimento è notificata, su richiesta del cancelliere,
ai sensi dell’articolo 137 del codice di procedura
civile al debitore, eventualmente presso il domicilio
eletto nel corso del procedimento previsto dall’articolo
15, ed è comunicata per estratto, ai sensi dell’articolo
136 del codice di procedura civile, al curatore ed al
richiedente il fallimento. L’estratto deve contenere il
nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo
e la data del deposito della sentenza.
La sentenza è altresì annotata presso l’ufficio del
registro delle imprese ove l’imprenditore ha la sede
legale e, se questa differisce dalla sede effettiva,
anche presso quello corrispondente al luogo ove la
procedura è stata aperta.
A tal fine, il cancelliere, entro il termine di cui al
primo comma, trasmette, anche per via telematica,
l’estratto della sentenza all’ufficio del registro delle
imprese indicato nel comma precedente.”.
Art. 16 (Modifiche all’articolo 18 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 18 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente: “Art.
18. Appello. Contro la sentenza che dichiara il
fallimento può essere proposto appello dal debitore e da
qualunque interessato con ricorso da depositarsi entro
trenta giorni presso la corte d’appello.
L’appello non sospende gli effetti della sentenza
impugnata, salvo quanto previsto dall’articolo 19, primo
comma.
Il termine per l’appello decorre per il debitore dalla
data della notificazione della sentenza a norma
dell’articolo 17 e, per tutti gli altri interessati,
dalla data della iscrizione nel registro delle imprese
ai sensi del medesimo articolo. In ogni caso, si applica
la disposizione di cui all’articolo 327, primo comma,
del codice di procedura civile.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito
del ricorso, fissa con decreto, da comunicarsi al
ricorrente, l’udienza di comparizione entro
quarantacinque giorni dal deposito del ricorso,
assegnando termine al ricorrente non superiore a dieci
giorni dalla comunicazione per la notifica del ricorso e
del decreto alle parti e al curatore, nonché un termine
alle parti resistenti non superiore a cinque giorni
prima dell’udienza per il deposito di memorie.
All’udienza il collegio, sentite le parti presenti in
contraddittorio tra loro ed assunti, anche d’ufficio, i
mezzi di prova necessari ai fini della decisione,
provvede con sentenza, emessa ai sensi dell’articolo
281-sexies del codice di procedura civile. In caso di
particolare complessità, la corte può riservarsi di
depositare la motivazione entro quindici giorni.
La sentenza che revoca il fallimento è notificata al
curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al
debitore, se non opponente, e deve essere pubblicata,
comunicata ed iscritta a norma dell'articolo. 17.
La sentenza che rigetta l'appello è notificata al
ricorrente.
Se il fallimento è revocato, restano salvi gli effetti
degli atti legalmente compiuti dagli organi della
procedura.
Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono
liquidati dal tribunale, su relazione del giudice
delegato, con decreto non soggetto a reclamo.”.
Art. 17 (Modifiche all’articolo 19 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 19 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente: “Art 19. Sospensione
della liquidazione dell’attivo – Proposto l’appello, il
collegio, su richiesta di parte, ovvero del curatore,
può, quando ricorrono gravi motivi, sospendere, in tutto
o in parte, ovvero temporaneamente, la liquidazione
dell’attivo.
Se è proposto ricorso per cassazione i provvedimenti di
cui al primo comma o la loro revoca sono chiesti alla
corte di appello.
L’istanza si propone con ricorso. Il presidente, con
decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione
delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio.
Copia del ricorso e del decreto sono notificate alle
altre parti ed al curatore.”.
Art. 18 (Abrogazione dell’articolo 21 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 21 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è abrogato.
Art. 19 (Modifiche all’articolo 22 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 22 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente: “Art.
22. Gravami contro il provvedimento che respinge
l'istanza di fallimento. Il tribunale, che respinge il
ricorso per la dichiarazione di fallimento, provvede con
decreto motivato, comunicato a cura del cancelliere alle
parti.
Entro quindici giorni dalla comunicazione, il creditore
ricorrente o il pubblico ministero richiedente possono
proporre reclamo contro il decreto alla corte d'appello
che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio
con decreto motivato. Il debitore non può chiedere in
separato giudizio la condanna del creditore istante alla
rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno
per responsabilità aggravata ai sensi dell’articolo 96
del codice di procedura civile.
Il decreto della corte di appello è comunicato a cura
del cancelliere alle parti del procedimento di cui
all’articolo 15.
Se la corte d'appello accoglie il reclamo del creditore
ricorrente o del pubblico ministero richiedente, rimette
d'ufficio gli atti al tribunale, per la dichiarazione di
fallimento, salvo che, anche su segnalazione di parte,
accerti che sia venuto meno alcuno dei presupposti
necessari.
I termini di cui agli articoli 10 e 11 si computano con
riferimento al decreto della corte d’appello. ”.
CAPO III
(Modifiche al Titolo II, Capo II del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267)
Art. 20 (Modifiche all’articolo 23 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 23 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente: “23.
Poteri del tribunale fallimentare. Il tribunale che ha
dichiarato il fallimento è investito dell'intera
procedura fallimentare; provvede alla nomina ed alla
revoca o sostituzione, per giustificati motivi, degli
organi della procedura, quando non è prevista la
competenza del giudice delegato; può in ogni tempo
sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e
il comitato dei creditori; decide le controversie
relative alla procedura stessa che non sono di
competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro
i provvedimenti del giudice delegato.
I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da
questo articolo sono pronunciate con decreto, salvo che
non sia diversamente disposto.”.
Art. 21 (Modifiche all’articolo 24 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 24 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente: “24.
Competenza del tribunale fallimentare. Il tribunale che
ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di
tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il
valore.
Salvo che non sia diversamente previsto, alle
controversie di cui al primo comma si applicano le norme
previste dagli articoli da 737 a 742 del codice di
procedura civile.
Non si applica l'articolo 40, terzo comma, del codice di
procedura civile.”.
Art. 22 (Modifiche all’articolo 25 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 25 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente: “25.
Poteri del giudice delegato. - Il giudice delegato
esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla
regolarità della procedura e:
1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è
richiesto un provvedimento del collegio;
2) emette o provoca dalle competenti autorità i
provvedimenti urgenti per la conservazione del
patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su
diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto
incompatibile con l’acquisizione;
3) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei
casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi
opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della
procedura;
4) su proposta del curatore, liquida i compensi e
dispone l’eventuale revoca dell’incarico conferito alle
persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo
curatore nell'interesse del fallimento;
5) provvede, nel termine di quindici giorni, sui reclami
proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei
creditori;
6) autorizza per iscritto il curatore a stare in
giudizio come attore o come convenuto. L’autorizzazione
deve essere sempre data per atti determinati e per i
giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi.
Su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone
l’eventuale revoca dell’incarico conferito agli avvocati
nominati dal medesimo curatore;
7) su proposta del curatore, nomina gli arbitri,
verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla
legge;
8) procede all’accertamento dei crediti e dei diritti
reali e personali vantati dai terzi, a norma del Capo V
della presente legge.
Il giudice delegato non può trattare i giudizi che abbia
autorizzato, né può far parte del collegio investito del
reclamo proposto contro i suoi atti.
I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati
con decreto motivato.”.
Art. 23 (Modifiche all’articolo 26 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 26 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente: “26.
Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del
tribunale. Salvo che non sia diversamente disposto,
contro i decreti del giudice delegato e del tribunale,
può essere proposto reclamo al tribunale o alla corte di
appello, che provvedono in camera di consiglio.
Il reclamo è proposto dal curatore, dal fallito, dal
comitato dei creditori e da chiunque vi abbia interesse.
Il reclamo è proposto nel termine perentorio di dieci
giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla
notificazione del provvedimento per il curatore, per il
fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha
chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il
provvedimento; per gli altri interessati, il termine
decorre dall’esecuzione delle formalità pubblicitarie
disposte dal giudice delegato. La comunicazione
integrale del provvedimento fatta dal curatore mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax
o posta elettronica con garanzia dell’avvenuta ricezione
in base al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, equivale a notificazione.
Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo
comma, il reclamo non può proporsi decorsi novanta
giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria.
Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento.
Il reclamo si propone con ricorso che deve contenere
l'indicazione del tribunale o della corte di appello
competente, del giudice delegato e della procedura
fallimentare; le generalità del ricorrente e l’elezione
del domicilio in un comune sito nel circondario del
tribunale competente; la determinazione dell’oggetto
della domanda; l’esposizione dei fatti e degli elementi
di diritto su cui si basa il reclamo e le relative
conclusioni;
l’indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi
di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei
documenti prodotti.
Il presidente del collegio nomina il giudice relatore e
fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti
in camera di consiglio, assegnando al reclamante un
termine per la notifica al curatore ed ai
controinteressati del ricorso e del decreto di
fissazione dell’udienza. Tra la notifica e l’udienza
devono intercorrere non meno di dieci giorni liberi e
non più di venti; il resistente, almeno cinque giorni
prima dell’udienza fissata, deposita memoria difensiva
contenente l’indicazione dei documenti prodotti.
Nel medesimo termine e con le medesime forme devono
costituirsi gli interessati che intendono intervenire
nel giudizio.
Nel corso dell’udienza il collegio, sentiti il
reclamante, il curatore e gli eventuali
controinteressati, assume, anche d’ufficio, le
informazioni ritenute necessarie, eventualmente
delegando uno dei suoi componenti.
Entro trenta giorni dall’udienza di convocazione delle
parti, il collegio provvede con decreto motivato con il
quale conferma, modifica o revoca il provvedimento
reclamato.”.
Art. 24 (Modifiche all’articolo 27 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 27 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente: “27.
Nomina del curatore. Il curatore è nominato con la
sentenza di fallimento, o in caso di sostituzione o di
revoca, con decreto del tribunale.”.
Art. 25 (Modifiche all’articolo 28 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente: “28.
Requisiti per la nomina a curatore.
Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di
curatore:
a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e
ragionieri commercialisti;
b) studi professionali associati o società tra
professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i
requisiti professionali di cui alla lettera a). In tal
caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve
essere designata la persona fisica responsabile della
procedura.
c) coloro che abbiano svolto funzioni di
amministrazione, direzione e controllo in società per
azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali
e purché non sia intervenuta nei loro confronti
dichiarazione di fallimento;
Nel provvedimento di nomina, il tribunale indica le
specifiche caratteristiche e attitudini del curatore.
Non possono essere nominati curatore il coniuge, i
parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito,
i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto
dell’impresa durante i due anni anteriori alla
dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi in
conflitto di interessi con il fallimento.”.
Art. 26 (Modifiche all’articolo 29 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. All’articolo 29 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, al primo comma, la parola:
“comunicare” è sostituita dalle seguenti: “far
pervenire”.
Art. 27 (Modifiche all’articolo 31 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 31 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente: “31.
Gestione della procedura. Il curatore ha
l'amministrazione del patrimonio fallimentare e compie
tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza
del giudice delegato e del comitato dei creditori,
nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite.
Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione
del giudice delegato, salvo che in materia di
contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di
diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento, e
salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti
del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro
caso in cui non occorra ministero di difensore.
Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei
giudizi che riguardano il fallimento.”.
Art. 28 (Modifiche all’articolo 32 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 32 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente: “32.
Esercizio delle attribuzioni del curatore. Il curatore
esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e
può delegare ad altri specifiche operazioni, previa
autorizzazione del giudice delegato. L’onere per il
compenso del delegato,liquidato dal giudice, è detratto
dal compenso del curatore.
Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei
creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre
persone retribuite, compreso il fallito, sotto la sua
responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali
soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del
compenso finale del curatore.”.
Art. 29 (Modifiche all’articolo 33 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 33 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole: “entro un mese” sono
sostituite dalle seguenti “entro sessanta giorni” e le
parole “sul tenore della vita privata di lui e della
famiglia” sono soppresse;
b) il secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dai
seguenti: “Il curatore deve inoltre indicare gli atti
del fallito già impugnati dai creditori, nonché quelli
che egli intende impugnare. Il giudice delegato può
chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima
del termine suddetto.
Se si tratta di società, la relazione deve esporre i
fatti accertati e le informazioni raccolte sulla
responsabilità degli amministratori e degli organi di
controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla
società.
Il giudice delegato ordina il deposito della relazione
in cancelleria, disponendo la segretazione delle parti
relative alla responsabilità penale del fallito e di
terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre
qualora possano comportare l’adozione di provvedimenti
cautelari, nonché alle circostanze estranee agli
interessi della procedura e che investano la sfera
personale del fallito. Copia della relazione, nel suo
testo integrale, è trasmessa al pubblico ministero.
Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione
della relazione di cui al primo comma, redige altresì un
rapporto riepilogativo delle attività svolte, con
indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la
prima relazione, accompagnato dal conto della sua
gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei
creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi
postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei
creditori o ciascuno dei suoi componenti possono
formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto
è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per
via telematica all’ufficio del registro delle imprese,
nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine
per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del
tribunale. “.
Art. 30 (Modifiche all’articolo 34 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente: “34.
Deposito delle somme riscosse. Le somme riscosse a
qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il
termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul
conto corrente intestato alla procedura fallimentare
aperto presso un ufficio postale o presso una banca
scelti dal curatore.
La mancata costituzione del deposito nel termine
prescritto è valutata dal tribunale ai fini della revoca
del curatore.
Se è prevedibile che le somme disponibili non possano
essere immediatamente destinate ai creditori, su
richiesta del curatore e previa approvazione del
comitato dei creditori, il giudice delegato può ordinare
che le disponibilità liquide siano impiegate
nell’acquisto di titoli emessi dallo Stato.
Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del
mandato di pagamento del giudice delegato.”.
Art. 31 (Modifiche all’articolo 35 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente: “35.
Integrazione dei poteri del curatore. Le riduzioni di
crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle
liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la
cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo
svincolo delle cauzioni, l’accettazione di eredità e
donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione
sono effettuate dal curatore, previa autorizzazione del
comitato dei creditori.
Se gli atti suddetti sono di valore superiore a
cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il
curatore ne informa previamente il giudice delegato,
salvo che gli stessi siano già stati approvati dal
medesimo ai sensi dell’articolo 104-ter.
Il limite di cui al secondo comma può essere adeguato
con decreto del Ministro della giustizia”.
Art. 32 (Modifiche all’articolo 36 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 36 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente: “36.
Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei
creditori. Contro gli atti di amministrazione del
curatore, contro le autorizzazioni o i dinieghi del
comitato dei creditori e i relativi comportamenti
omissivi, il fallito e ogni altro interessato possono
proporre reclamo al giudice delegato per violazione di
legge, entro otto giorni dalla conoscenza dell’atto o,
in caso di omissione, dalla scadenza del termine
indicato nella diffida a provvedere. Il giudice
delegato, sentite le parti, decide con decreto motivato,
omessa ogni formalità non indispensabile al
contraddittorio.
Contro il decreto del giudice delegato è ammesso ricorso
al tribunale entro otto giorni dalla data della
comunicazione del decreto medesimo. Il tribunale decide
entro trenta giorni, sentito il curatore e il
reclamante, omessa ogni formalità non essenziale al
contraddittorio, con decreto motivato non soggetto a
gravame.
Se è accolto il reclamo concernente un comportamento
omissivo del curatore, questi è tenuto a dare esecuzione
al provvedimento della autorità giudiziaria. Se è
accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo
del comitato dei creditori, il giudice delegato provvede
in sostituzione di quest’ultimo con l’accoglimento del
reclamo.”.
Art. 33 (Introduzione dell’articolo 36-bis)
1. Dopo l’articolo 36 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, è inserito il seguente: “36 bis. Termini
processuali. Tutti i termini processuali previsti negli
articoli 26 e 36 non sono soggetti alla sospensione
feriale.”.
Art. 34 (Modifiche all’articolo 37 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. All’articolo 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente: “Il
tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il
curatore e il comitato dei creditori.”;
b) dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il
seguente: “Contro il decreto di revoca o di rigetto
dell’istanza di revoca, è ammesso reclamo alla corte di
appello ai sensi dell’articolo 26; il reclamo non
sospende l’efficacia del decreto.”.
Art. 35 (Introduzione dell’articolo 37-bis)
1. Dopo l’articolo 37 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, è inserito il seguente: “37 bis . Sostituzione
del curatore e dei componenti del comitato dei
creditori. In sede di adunanza per l’esame dello stato
passivo, i creditori presenti, personalmente o per
delega, che rappresentano la maggioranza dei crediti
allo stato ammessi, possono effettuare nuove
designazioni in ordine ai componenti del comitato dei
creditori nel rispetto dei criteri di cui all’articolo
40, nonché chiedere la sostituzione del curatore
indicando al tribunale le ragioni della richiesta e un
nuovo nominativo. Il tribunale provvede alla nomina dei
soggetti designati dai creditori salvo che non siano
rispettati i criteri di cui agli articoli 28 e 40.
Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più
creditori, sono esclusi quelli che si trovino in
conflitto di interessi.
Nella stessa adunanza, i creditori che rappresentano la
maggioranza di quelli allo stato ammessi,
indipendentemente dall’entità dei crediti vantati,
possono stabilire che ai componenti del comitato dei
creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese
di cui all’articolo 41, un compenso per la loro
attività, in misura non superiore al dieci per cento di
quello liquidato al curatore.
Art. 36 (Modifiche all’articolo 38 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. All’articolo 38 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: “Il
curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti
dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione
approvato, con la diligenza richiesta dalla natura
dell’incarico. Egli deve tenere un registro
preventivamente vidimato da almeno un componente del
comitato dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le
operazioni relative alla sua amministrazione.”;
b) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole:
“, ovvero del comitato dei creditori.”.
Art. 37 (Modifiche all’articolo 39 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. All’articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: “ministro per la grazia e
giustizia” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro
della giustizia”;
b) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:”Se
nell’incarico si sono succeduti più curatori, il
compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità
ed è liquidato, in ogni caso, al termine della
procedura, salvi eventuali acconti.”
c) al terzo comma, le parole: “se vi è luogo” sono
soppresse.
Art. 38 (Modifiche all’articolo 40 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 40 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente: “40.
Nomina del comitato. Il comitato dei creditori è
nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla
sentenza di fallimento sulla base delle risultanze
documentali, sentiti il curatore e i creditori che, con
la domanda di ammissione al passivo o precedentemente,
hanno dato la disponibilità ad assumere l’incarico
ovvero hanno segnalato altri nominativi aventi i
requisiti previsti. Salvo quanto previsto dall’articolo
37-bis, la composizione del comitato può essere
modificata dal giudice delegato in relazione alle
variazioni dello stato passivo o per altro giustificato
motivo.
Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti tra
i creditori,in modo da rappresentare in misura
equilibrata quantità e qualità dei crediti ed avuto
riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti
stessi.
Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede,
su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza
il proprio presidente.
La sostituzione dei membri del comitato avviene secondo
le modalità stabilite nel secondo comma.
Il componente del comitato che si trova in conflitto di
interessi si astiene dalla votazione.
Ciascun componente del comitato dei creditori può
delegare in tutto o in parte l’espletamento delle
proprie funzioni ad uno dei soggetti aventi i requisiti
indicati nell’articolo 28, previa comunicazione al
giudice delegato.”.
Art. 39 (Modifiche all’articolo 41 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 41 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente: “41.
Funzioni del comitato. Il comitato dei creditori vigila
sull’operato del curatore, ne autorizza gli atti ed
esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su
richiesta del tribunale o del giudice delegato,
succintamente motivando le proprie deliberazioni.
Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni
di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei
suoi componenti.
Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza
dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni
successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al
presidente. Il voto può essere espresso in riunioni
collegiali ovvero per mezzo telefax o con altro mezzo
elettronico o telematico, purché sia possibile
conservare la prova della manifestazione di voto.
In caso di inerzia, di impossibilità di funzionamento
del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato.
Il comitato ed ogni componente possono ispezionare in
qualunque tempo le scritture contabili e i documenti
della procedura ed hanno diritto di chiedere notizie e
chiarimenti al curatore e al fallito.
I componenti del comitato hanno diritto al rimborso
delle spese, oltre all’eventuale compenso riconosciuto
ai sensi e nelle forme di cui all’articolo 37-bis,
quarto comma.”.
Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in
quanto compatibile, l’articolo 2407 del codice civile.
L’azione di responsabilità può essere proposta anche
durante lo svolgimento della procedura.”.
CAPO IV
(Modifiche al Titolo II, Capo III del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267)
Art. 40 (Modifiche all’articolo 42 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. All’articolo 42 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267 , è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Il
curatore, previa autorizzazione del comitato dei
creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che
pervengono al fallito durante la procedura fallimentare
qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la
loro conservazione risultino superiori al presumibile
valore di realizzo dei beni stessi.”.
Art. 41 (Modifiche all’articolo 43 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. All’articolo 43 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267 , è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“L’apertura del fallimento determina l’interruzione del
processo.”.
Art. 42 (Modifiche all’articolo 44 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. All’articolo 44 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267 , è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Fermo
quanto previsto dall’articolo 42, secondo comma, sono
acquisite al fallimento tutte le utilità che il fallito
consegue nel corso della procedura per effetto degli
atti di cui al primo e secondo comma.
Art. 43 (Modifiche all’articolo 46 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. All’articolo 46 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, il numero 3 è sostituito dal
seguente: “3) i frutti derivanti dall’usufrutto legale
sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo
patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto
dall’articolo 170 del codice civile;”;
b) al primo comma, il numero 4) è soppresso;
c) dopo il primo comma, è aggiunto, infine, il seguente:
“I limiti previsti nel numero 2) del presente articolo
sono fissati con decreto motivato del giudice delegato
che deve tener conto della condizione personale del
fallito e di quella della sua famiglia.”.
Art. 44 (Modifiche all’articolo 47 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. All’articolo 47, primo comma, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, le parole: “, se è stato nominato,”
sono soppresse.
Art. 45 (Modifiche all’articolo 48 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente: “Art.
48. Corrispondenza diretta al fallito. L’imprenditore
del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché gli
amministratori o i liquidatori di società o enti
soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a
consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni
genere, inclusa quella elettronica, riguardante i
rapporti compresi nel fallimento.”.
Art. 46 (Modifiche all’articolo 49 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 49 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente: “Art.
49. Obblighi del fallito. L’imprenditore del quale sia
stato dichiarato il fallimento, nonché gli
amministratori o i liquidatori di società o enti
soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a
comunicare al curatore ogni cambiamento della propria
residenza o del proprio domicilio.
Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della
gestione della procedura, i soggetti di cui al primo
comma devono presentarsi personalmente al giudice
delegato, al curatore o al comitato dei creditori.
In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato
motivo, il giudice può autorizzare l’imprenditore o il
legale rappresentante della società o enti soggetti alla
procedura di fallimento a comparire per mezzo di
mandatario.”.
Art. 47 (Abrogazione dell’articolo 50 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 50 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è abrogato.
Art. 48 (Modifiche all’articolo 51 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente: “51.
Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali.
Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della
dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale
esecutiva o cautelare , anche per crediti maturati
durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita
sui beni compresi nel fallimento.”.
Art. 49 (Modifiche all’articolo 52 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. All’articolo 52 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, il secondo comma è sostituito dal seguente: “Ogni
credito, anche se munito di diritto di prelazione o
trattato ai sensi dell’articolo 111 n. 1, nonché ogni
diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve
essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V,
salvo diverse disposizioni della legge.”.
Art. 50 (Modifiche all’articolo 54 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. All’articolo 54 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, il terzo comma è sostituito dal seguente:
“L’estensione del diritto di prelazione agli interessi è
regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo
e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la
dichiarazione di fallimento all’atto di pignoramento.
Per i crediti assistiti da privilegio generale, il
decorso degli interessi cessa alla data del deposito del
progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto
anche se parzialmente.”.
Art. 51 (Modifiche all’articolo 55 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. Al terzo comma dell’articolo 55 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 le parole “a norma degli articoli 95
e 113” sono sostituite dalle seguenti: “a norma degli
articoli 96, 113 e 113 bis”.
Art. 52 (Modifiche all’articolo 58 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 58 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente: “58.
Obbligazioni e titoli di debito. I crediti derivanti da
obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al
passivo per il loro valore nominale detratti i rimborsi
già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a
sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra
tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.”.
Art. 53 (Introduzione dell’articolo 67-bis)
1. Dopo l’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, è inserito il seguente:
“Art. 67-bis. Patrimoni destinati ad uno specifico
affare - Gli atti che incidono su un patrimonio
destinato ad uno specifico affare previsto dall’articolo
2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile,
sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della
società. Il presupposto soggettivo dell'azione è
costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza
della società.”.
Articolo 54 (Modifiche all’articolo 69 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 69 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente: “69.
Atti compiuti tra i coniugi. – Gli atti previsti
dall’articolo 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui
il fallito esercitava un’impresa commerciale e quelli a
titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni
prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in
cui il fallito esercitava un’impresa commerciale sono
revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato
d’insolvenza del coniuge fallito.
Art.55 (Introduzione dell’articolo 69-bis)
1. Dopo l’articolo 69 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, è inserito il seguente:
“Art. 69-bis. Decadenza dall’azione - Le azioni
revocatorie disciplinate nella presente sezione non
possono essere promosse decorsi tre anni dalla
dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque
anni dal compimento dell’atto.”.
Art. 56 (Abrogazione dell’articolo 71 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 71 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è abrogato.
Art. 57 (Modifiche all’articolo 72 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente: “72.
Rapporti pendenti. - Se un contratto è ancora ineseguito
o non compiutamente eseguito da entrambe le parti
quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il
fallimento, l’esecuzione del contratto, fatte salve le
diverse disposizioni della presente Sezione, rimane
sospesa fino a quando il curatore, con l’autorizzazione
del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel
contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i
relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo.
Il contraente può mettere in mora il curatore,
facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non
superiore a sessanta giorni, decorso il quale il
contratto si intende sciolto.
La disposizione di cui al primo comma del presente
articolo si applica anche al contratto preliminare salvo
quanto previsto nell’articolo 72 bis.
In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far
valere nel passivo il credito conseguente al mancato
adempimento.
L’azione di risoluzione del contratto promossa prima del
fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega
i suoi effetti nei confronti del curatore , fatta salva,
nei casi previsti, l’efficacia della trascrizione della
domanda; se il contraente intende ottenere con la
pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o
di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve
proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al
Capo V della presente legge.
Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno
dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento.
Qualora l'immobile sia stato oggetto di preliminare di
vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del
codice civile e il curatore, ai sensi del precedente
comma, scelga lo scioglimento del contratto,
l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito
nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento
del danno e gode del privilegio di cui all'articolo
2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti
della trascrizione del contratto preliminare non siano
cessati anteriormente alla data della dichiarazione di
fallimento”.
Art. 58 (Modifiche all’articolo 72-bis del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, introdotto dall’articolo 11 del
decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122)
1. L’articolo 72-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, introdotto dall’articolo 11 del decreto legislativo
20 giugno 2005, n. 122, è sostituito dal seguente: “72
bis.
Fallimento del venditore e contratti relativi ad
immobili da costruire. - In caso di fallimento del
venditore, se la cosa venduta è già passata in proprietà
del compratore, il contratto non si scioglie.
Qualora l'immobile sia stato oggetto di preliminare di
vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del
codice civile e il curatore, a norma dell’articolo 72,
scelga lo scioglimento del contratto, l'acquirente ha
diritto di far valere il proprio credito nel passivo,
senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno.
All’acquirente spetta il privilegio di cui all'articolo
2775-bis del codice civile, a condizione che gli effetti
della trascrizione del contratto preliminare non siano
cessati anteriormente alla data della dichiarazione di
fallimento .
In caso di situazione di crisi del costruttore ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 2
agosto 2004, n. 210, il contratto si intende sciolto se,
prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione
o scioglimento, l’acquirente abbia escusso la
fideiussione a garanzia della restituzione di quanto
versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al
curatore. In ogni caso, la fideiussione non può essere
escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare
esecuzione al contratto.
Art. 59 (Introduzione degli articoli 72-ter e 72-quater)
1. Dopo l’articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, sono inseriti i seguenti:
“72-ter. Effetti sui finanziamenti destinati ad uno
specifico affare. Il fallimento della società determina
lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui
all’articolo 2447-bis, primo comma, lettera b) del
codice civile quando impedisce la realizzazione o la
continuazione dell’operazione.
In caso contrario, il curatore, sentito il parere del
comitato dei creditori, può decidere di subentrare nel
contratto in luogo della società assumendone gli oneri
relativi.
Ove il curatore non subentri nel contratto, il
finanziatore può chiedere al giudice delegato, sentito
il comitato dei creditori, di realizzare o di continuare
l’operazione, in proprio o affidandola a terzi; in tale
ipotesi il finanziatore può trattenere i proventi
dell’affare e può insinuarsi al passivo del fallimento
in via chirografaria per l’eventuale credito residuo.
Nelle ipotesi previste nel secondo e terzo comma, resta
ferma la disciplina prevista dall’articolo 2447-decies,
terzo, quarto e quinto comma, del codice civile.
Qualora, nel caso di cui al primo comma, non si
verifichi alcuna delle ipotesi previste nel secondo e
nel terzo comma, si applica l’articolo 2447-decies,
sesto comma, del codice civile.
72 quater. Locazione finanziaria. Al contratto di
locazione finanziaria si applica, in caso di fallimento
dell’utilizzatore, l’articolo 72. Se è disposto
l’esercizio provvisorio dell’impresa il contratto
continua ad avere esecuzione salvo che il curatore
dichiari di volersi sciogliere dal contratto.
In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha
diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare
alla curatela l’eventuale differenza fra la maggiore
somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del
bene stesso rispetto al credito residuo in linea
capitale; per le somme già riscosse si applica
l’articolo 67, terzo comma, lettera a).
Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato
passivo per la differenza fra il credito vantato alla
data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova
allocazione del bene.
In caso di fallimento delle società autorizzate alla
concessione di finanziamenti sotto forma di locazione
finanziaria, il contratto prosegue; l’utilizzatore
conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del
contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei
canoni e del prezzo pattuito.”.
Art. 60 (Modifiche all’articolo 73 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. All’articolo 73, primo comma, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, le parole: “del giudice delegato;
ma” sono sostituite dalle seguenti: “del comitato dei
creditori”.
Art. 61 (Modifiche all’articolo 74 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. All’articolo 74 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: “dei commi secondo, terzo
e quarto dell'art. 72”
sono sostituite dalle seguenti: “dell'articolo 72, primo
e secondo comma”;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente: “Se il
curatore subentra, deve pagare integralmente il prezzo
anche delle consegne già avvenute o dei servizi già
erogati.”.
Art. 62 (Modifiche all’articolo 76 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. All’articolo 76 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, al primo comma, le parole “è risolto” sono
sostituite dalle seguenti: “si scioglie”.
Art. 63 (Modifiche all’articolo 77 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. All’articolo 77 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, al secondo comma la parola
“Egli” è sostituita dalla seguente: “L’associato”.
Art. 64 (Modifiche all’articolo 78 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 78 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente: “78.
Conto corrente, mandato, commissione. I contratti di
conto corrente, anche bancario, e di commissione, si
sciolgono per il fallimento di una delle parti.
Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento
del mandatario.
Se il curatore del fallimento del mandante subentra nel
contratto, il credito del mandatario è trattato a norma
dell’articolo 111 n.1 per l’attività compiuta dopo il
fallimento.”.
Art. 65 (Modifiche all’articolo 79 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. All’articolo 79 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: “il giorno della
dichiarazione di fallimento” sono sostituite dalle
seguenti: “dal giorno della dichiarazione di
fallimento”;
b) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: “e il credito è regolato a norma dell’articolo
111, n. 1.”.
Art. 66 (Modifiche all’articolo 80 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 80 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente: “80.
Contratto di locazione di immobili. Il fallimento del
locatore non scioglie il contratto di locazione
d'immobili e il curatore subentra nel contratto.
In caso di fallimento del conduttore, il curatore può in
qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo
al locatore un equo indennizzo per l’anticipato recesso,
che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice
delegato, sentiti gli interessati. Il credito per
l’indennizzo è regolato dall’articolo 111, n. 1 e
dall'articolo 2764 del codice civile.”.
Art. 67 (Introduzione dell’articolo 80-bis)
1. Dopo l’articolo 80 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, è inserito il seguente: “80 bis . Contratto di
affitto d’azienda. Il fallimento non è causa di
scioglimento del contratto di affitto d’azienda, ma
entrambe le parti possono recedere entro sessanta
giorni, corrispondendo alla controparte un equo
indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è
determinato dal giudice delegato, sentiti gli
interessati. L’indennizzo dovuto dalla curatela è
regolato dall’articolo 111, n. 1.”.
Art. 68 (Modifiche all’articolo 81 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 81 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente: “81.
Contratto di appalto. Il contratto di appalto si
scioglie per il fallimento di una delle parti, se il
curatore, previa autorizzazione del comitato dei
creditori non dichiara di voler subentrare nel rapporto
dandone comunicazione all'altra parte nel termine di
giorni sessanta dalla dichiarazione di fallimento ed
offrendo idonee garanzie.
Nel caso di fallimento dell’appaltatore, il rapporto
contrattuale si scioglie se la considerazione della
qualità soggettiva è stata un motivo determinante del
contratto, salvo che il committente non consenta,
comunque, la prosecuzione del rapporto.
Sono salve le norme relative al contratto di appalto per
le opere pubbliche .”.
Art. 69 (Introduzione dell’articolo 83-bis)
1. Dopo l’articolo 83 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, è inserito il seguente: “83 bis. Clausola
arbitrale. Se il contratto in cui è contenuta una
clausola compromissoria è sciolto a norma delle
disposizioni della presente sezione, il procedimento
arbitrale pendente non può essere proseguito.”.
CAPO V
(Modifiche al Titolo II, Capo IV del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267)
Art. 70 (Modifiche all’articolo 84 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 84 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente: “84.
Dei sigilli. Dichiarato il fallimento, il curatore
procede, secondo le norme stabilite dal codice di
procedura civile, all’apposizione dei sigilli sui beni
che si trovano nella sede principale dell’impresa e
sugli altri beni del debitore.
Il curatore può richiedere l’assistenza della forza
pubblica.
Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è
agevole l’immediato completamento delle operazioni,
l’apposizione dei sigilli può essere delegata a uno o
più coadiutori designati dal giudice delegato.
Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre
i sigilli si procede a norma dell’articolo 758 del
codice di procedura civile.”.
Art. 71 (Abrogazione dell’articolo 85 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 85 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
è abrogato.
Art. 72 (Modifiche all’articolo 86 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 86 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente: “86.
Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di
altra documentazione.- Devono essere consegnate al
curatore:
a) il denaro contante per essere dal medesimo depositato
a norma dell’articolo 34;
b) le cambiali e gli altri titoli compresi quelli
scaduti;
c) le scritture contabili e ogni altra documentazione
dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora
depositate in cancelleria.
Il giudice delegato può autorizzarne il deposito in
luogo idoneo, anche presso terzi. In ogni caso, il
curatore deve esibire le scritture contabili a richiesta
del fallito o di chi ne abbia diritto. Nel caso in cui
il curatore non ritenga di dover esibire la
documentazione richiesta, l’interessato può proporre
ricorso al giudice delegato che provvede con decreto
motivato.
Può essere richiesto il rilascio di copia, previa
autorizzazione del giudice delegato, a cura e spese del
richiedente.”.
Art. 73 (Modifiche all’articolo 87 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 87 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente: “87.
Inventario. Il curatore, rimossi i sigilli, redige
l’inventario nel più breve termine possibile secondo le
norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti
o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se
nominato, formando, con l’assistenza del cancelliere,
processo verbale delle attività compiute. Possono
intervenire i creditori.
Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.
Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il
fallito o, se si tratta di società, gli amministratori a
dichiarare se hanno notizia che esistano altre attività
da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene
stabilite dall'articolo 220 in caso di falsa o omessa
dichiarazione.
L'inventario è redatto in doppio originale e
sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli
originali deve essere depositato nella cancelleria del
tribunale.”.
Art. 74 (Introduzione dell’articolo 87-bis)
1. Dopo l’articolo 87 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, è inserito il seguente: “87 bis. Inventario su
altri beni. - In deroga a quanto previsto dagli articoli
52 e 103, i beni mobili sui quali i terzi vantano
diritti reali o personali chiaramente riconoscibili
possono essere restituiti con decreto del giudice
delegato su istanza della parte interessata e con il
consenso del curatore e del comitato dei creditori,
anche provvisoriamente nominato.
I beni di cui al primo comma possono non essere inclusi
nell’inventario.
Sono inventariati i beni di proprietà del fallito per i
quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel
godimento in virtù di un titolo negoziale opponibile al
curatore. Tali beni non sono soggetti alla presa in
consegna a norma dell’articolo 88.”.
Art. 75 (Modifiche all’articolo 89 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. All’articolo 89 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, il primo comma è sostituito dal seguente: “Il
curatore, in base alle scritture contabili del fallito e
delle altre notizie che può raccogliere, deve compilare
l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi
crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di
tutti coloro che vantano diritti reali e personali,
mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella
disponibilità del fallito, con l'indicazione dei titoli
relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria. ”.
Art. 76 (Modifiche all’articolo 90 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 90 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente: “90.
Fascicolo della procedura. Immediatamente dopo la
pubblicazione della sentenza di fallimento, il
cancelliere forma un fascicolo, anche in modalità
informatica, munito di indice, nel quale devono essere
contenuti tutti gli atti, i provvedimenti ed i ricorsi
attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in
sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di
riservatezza, debbono essere custoditi separatamente.
Il comitato dei creditori e ciascun suo componente hanno
diritto di prendere visione di qualunque atto o
documento contenuti nel fascicolo. Analogo diritto, con
la sola eccezione della relazione del curatore e degli
atti eventualmente riservati su disposizione del giudice
delegato, spetta anche al fallito.
Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere
visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti
per i quali sussiste un loro specifico ed attuale
interesse, previa autorizzazione del giudice delegato,
sentito il curatore.”.
CAPO VI
(Modifiche al Titolo II, Capo V del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267)
Art. 77 (Modifiche all’articolo 92 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 92 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente: “92-
(Avviso ai creditori ed agli altri interessati). Il
curatore, esaminate le scritture dell’imprenditore ed
altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai
creditori e ai titolari di diritti reali o personali su
beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del
fallito, a mezzo posta presso la sede dell’impresa o la
residenza del creditore, ovvero a mezzo telefax o posta
elettronica:
1) che possono partecipare al concorso depositando nella
cancelleria del tribunale, domanda ai sensi
dell’articolo seguente;
2) la data fissata per l’esame dello stato passivo e
quella entro cui vanno presentate le domande;
3) ogni utile informazione per agevolare la
presentazione della domanda.
Se il creditore ha sede o risiede all’estero, la
comunicazione può essere effettuata al suo
rappresentante in Italia, se esistente.”.
Art. 78 (Modifiche all’articolo 93 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 93 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente:
“93.(Domanda di ammissione al passivo) La domanda di
ammissione al passivo di un credito, di restituzione o
rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con
ricorso da depositare presso la cancelleria del
tribunale almeno trenta giorni prima dell’udienza
fissata per l’esame dello stato passivo.
Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente
dalla parte e può essere spedito, anche in forma
telematica o con altri mezzi di trasmissione purché sia
possibile fornire la prova della ricezione.
Il ricorso contiene:
1) l’indicazione della procedura cui si intende
partecipare e le generalità del creditore;
2) la determinazione della somma che si intende
insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di
cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di
diritto che costituiscono la ragione della domanda;
4) l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione,
anche in relazione alla graduazione del credito, nonché
la descrizione del bene sul quale la prelazione si
esercita, se questa ha carattere speciale;
5) l’indicazione del numero di telefax, l’indirizzo di
posta elettronica o l’elezione di domicilio in un comune
nel circondario ove ha sede il tribunale, ai fini della
successive comunicazioni. È facoltà del creditore
indicare, quale modalità di notificazione e di
comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o
per telefax ed è onere dello stesso comunicare al
curatore ogni variazione del domicilio o delle predette
modalità.
Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente
incerto uno dei requisiti di cui ai numeri 1, 2 o 3 del
precedente comma. Se è omesso o assolutamente incerto il
requisito di cui al n. 4, il credito è considerato
chirografario.
Se è omessa l’indicazione di cui al n. 5, tutte le
comunicazioni successive a quella con la quale il
curatore dà notizia della esecutività dello stato
passivo, si effettuano presso la cancelleria.
Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del
diritto del creditore ovvero del diritto del terzo che
chiede la restituzione o rivendica il bene.
I documenti non presentati con la domanda devono essere
depositati, a pena di decadenza, almeno quindici giorni
prima dell'udienza fissata per l’esame dello stato
passivo.
Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il
terzo può chiedere la sospensione della liquidazione dei
beni oggetto della domanda.
Il ricorso può essere presentato dal rappresentante
comune degli obbligazionisti ai sensi dell’articolo
2418, secondo comma, del codice civile, anche per
singoli gruppi di creditori.
Il giudice ad istanza della parte può disporre che il
cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o
all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione
dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo.”.
Art. 79 (Modifiche all’articolo 94 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 94 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente: “Art.
94 (Effetti della domanda). La domanda di cui
all’articolo 93 produce gli effetti della domanda
giudiziale per tutto il corso del fallimento.”.
Art. 80 (Modifiche all’articolo 95 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 95 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente: “Art.
95 (Progetto di stato passivo e udienza di discussione).
Il curatore esamina le domande di cui all’articolo 93 e
predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari
di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in
possesso del fallito, rassegnando per ciascuno le sue
motivate conclusioni. Il curatore può eccepire i fatti
estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto
valere, nonché l’inefficacia del titolo su cui sono
fondati il credito o la prelazione, anche se è
prescritta la relativa azione.
Il curatore deposita il progetto di stato passivo nella
cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima
dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo,
dandone comunicazione ai creditori, ai titolari di
diritti sui beni ed al fallito, ed avvertendoli che
possono esaminare il progetto e presentare osservazioni
scritte sino a cinque giorni prima della udienza.
All’udienza fissata per l’esame dello stato passivo, il
giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide
su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni
formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore,
a quelle rilevabili d’ufficio ed a quelle formulate
dagli altri interessati. Il giudice delegato può
procedere ad atti di istruzione su richiesta delle
parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del
procedimento.
Il fallito può chiedere di essere sentito.
Delle operazioni si redige processo verbale.”.
Art. 81 (Modifiche all’articolo 96 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 96 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente: “Art.
96 (Formazione ed esecutività dello stato passivo). Il
giudice delegato, con decreto, accoglie in tutto o in
parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la
domanda proposta ai sensi dell’articolo 93. Il decreto è
succintamente motivato se sussiste contestazione da
parte del curatore sulla domanda proposta. La
dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne
preclude la successiva riproposizione.
Con il provvedimento di accoglimento della domanda, il
giudice delegato indica anche il grado dell’eventuale
diritto di prelazione.
Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi
al passivo con riserva:
1) i crediti condizionati e quelli indicati nell’ultimo
comma dell’articolo 55;
2) i crediti per i quali la mancata produzione del
titolo dipende da fatto non riferibile al creditore,
salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato
dal giudice;
3) i crediti accertati con sentenza del giudice
ordinario o speciale non passata in giudicato,
pronunziata prima della dichiarazione di fallimento. Il
curatore può proporre o proseguire il giudizio di
impugnazione.
Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola
udienza, il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più
di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e
per gli assenti.
Terminato l’esame di tutte le domande, il giudice
delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con
decreto depositato in cancelleria.
Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le
decisioni assunte dal tribunale all’esito dei giudizi di
cui all’articolo 99, producono effetti soltanto ai fini
del concorso.”.
Art. 82 (Modifiche all’articolo 97 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente: “Art.
97 (Comunicazione dell’esito del procedimento di
accertamento del passivo). Il curatore, immediatamente
dopo la dichiarazione di esecutività dello stato
passivo, comunica a ciascun creditore l’esito della
domanda e l’avvenuto deposito in cancelleria dello stato
passivo, affinché possa essere esaminato da tutti coloro
che hanno presentato domanda ai sensi dell’articolo 93,
informando il creditore del diritto di proporre
opposizione in caso di mancato accoglimento della
domanda.
La comunicazione è data a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, ovvero tramite telefax o posta
elettronica quando il creditore abbia indicato tale
modalità di comunicazione. ”.
Art. 83 (Modifiche all’articolo 98 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 98 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente: “98-
(Impugnazioni)
Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo
può essere proposta opposizione, impugnazione dei
crediti ammessi o revocazione.
Con l’opposizione il creditore o il titolare di diritti
su beni mobili o immobili contestano che la propria
domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta;
l’opposizione è proposta nei confronti del curatore.
Con l’impugnazione il curatore, il creditore o il
titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano
che la domanda di un creditore o di altro concorrente
sia stata accolta; l’impugnazione è rivolta nei
confronti del creditore concorrente, la cui domanda è
stata accolta. Al procedimento partecipa anche il
curatore.
Con la revocazione il curatore, il creditore o il
titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i
termini per la proposizione della opposizione o della
impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di
accoglimento o di rigetto vengano revocati se si scopre
che essi sono stati determinati da falsità, dolo, errore
essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di
documenti decisivi che non sono stati prodotti
tempestivamente per causa non imputabile. La revocazione
è proposta nei confronti del creditore concorrente, la
cui domanda è stata accolta, ovvero nei confronti del
curatore quando la domanda è stata respinta. Nel primo
caso, al procedimento partecipa il curatore.
Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono
corretti con decreto del giudice delegato su istanza del
creditore o del curatore, sentito il curatore o la parte
interessata.”.
Art. 84 (Modifiche all’articolo 99 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente: “Art.
99- (Procedimento). Le impugnazioni di cui all’articolo
precedente si propongono con ricorso depositato presso
la cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla
comunicazione di cui all’articolo 97 ovvero in caso di
revocazione dalla scoperta del fatto o del documento.
Il ricorso deve contenere:
1) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e
del fallimento;
2) le generalità dell’impugnante e l’elezione del
domicilio in un comune sito nel circondario del
tribunale che ha dichiarato il fallimento;
3) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto
su cui si basa l’impugnazione e le relative conclusioni;
4) l’indicazione specifica, a pena di decadenza, dei
mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e
dei documenti prodotti.
Il tribunale fissa l’udienza in camera di consiglio,
assegnando al ricorrente un termine per la notifica del
ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla
parte nei confronti della quale la domanda è proposta,
al curatore ed al fallito. Tra la notifica e l’udienza
devono intercorrere almeno trenta giorni liberi.
Il giudice delegato non può far parte del collegio.
La parte nei confronti della quale la domanda è proposta
deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza
fissata, depositando memoria difensiva contenente, a
pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito
non rilevabili d’ufficio, nonché l’indicazione dei mezzi
di prova e dei documenti prodotti.
Nel medesimo termine e con le medesime forme devono
costituirsi i creditori che intendono intervenire nel
giudizio.
Nel corso dell’udienza, il tribunale assume, in
contraddittorio tra le parti, i mezzi di prova ammessi,
anche delegando uno dei suoi componenti.
Il tribunale, se necessario, può assumere informazioni
anche d'ufficio e può autorizzare la produzione di
ulteriori documenti.
Il fallito può chiedere di essere sentito.
Il tribunale ammette con decreto in tutto o in parte,
anche in via provvisoria, le domande non contestate dal
curatore o dai creditori intervenuti. Qualora il
tribunale non abbia pronunciato in via definitiva,
provvede con decreto motivato non reclamabile entro
venti giorni dall’udienza.
Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti
che, nei successivi trenta giorni, possono proporre
ricorso per cassazione.”.
Art. 85 (Abrogazione dell’articolo 100 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è abrogato.
Art. 86 (Modifiche all’articolo 101 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente:
“Art. 101- (Domande tardive di crediti)
Le domande di ammissione al passivo di un credito, di
restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili,
depositate in cancelleria oltre il termine di trenta
giorni prima dell’udienza fissata per la verifica del
passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito
del decreto di esecutività dello stato passivo sono
considerate tardive; in caso di particolare complessità
della procedura, il tribunale, con la sentenza che
dichiara il fallimento, può prorogare quest’ultimo
termine fino a diciotto mesi.
Il procedimento di accertamento delle domande tardive si
svolge nelle stesse forme di cui all’articolo 95. Il
curatore dà avviso a coloro che hanno presentato la
domanda, della data dell’udienza. Si applicano le
disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99.
Il creditore ha diritto di concorrere sulle somme già
distribuite nei limiti di quanto stabilito nell’articolo
112. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili,
se prova che il ritardo è dipeso da causa non
imputabile, può chiedere che siano sospese le attività
di liquidazione del bene sino all’accertamento del
diritto.
Decorso il termine di cui al primo comma, e comunque
fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni
dell’attivo fallimentare, le domande tardive sono
ammissibili se l’istante prova che il ritardo è dipeso
da causa a lui non imputabile.”.
Art. 87 (Modifica dell’articolo 102 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 102 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente:
“Art. 102. Previsione di insufficiente realizzo. - Il
tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima
dell’udienza per l’esame dello stato passivo, su istanza
del curatore depositata almeno venti giorni prima
dell’udienza stessa, corredata da una relazione sulle
prospettive della liquidazione, e sentiti il comitato
dei creditori ed il fallito, dispone non farsi luogo al
procedimento di accertamento del passivo relativamente
ai crediti concorsuali se risulta che non può essere
acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori
che abbiano chiesto l’ammissione al passivo, salva la
soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di
procedura.
Il tribunale dispone in conformità a quanto previsto nel
primo comma anche se la condizione di insufficiente
realizzo emerge nel corso delle eventuali udienze
successive a quella fissata ai sensi dell’articolo 16.
Il curatore comunica il decreto di cui al primo comma ai
creditori che abbiano presentato domanda di ammissione
al passivo ai sensi degli articoli 93 e 101, i quali,
nei quindici giorni successivi, possono presentare
reclamo alla corte di appello, che provvede con decreto
in camera di consiglio, sentito il reclamante, il
curatore, il comitato dei creditori ed il fallito.”.
Art. 88 (Modifiche all’articolo 103 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente:
“Art. 103. Procedimenti relativi a domande di rivendica
e restituzione. - Ai procedimenti che hanno ad oggetto
domande di restituzione o rivendicazione, si applica il
regime probatorio previsto nell’articolo 621 del codice
di procedura civile. Se il bene non è stato acquisito
all’attivo della procedura, il titolare del diritto,
anche nel corso dell’udienza di cui all’articolo 95, può
modificare l’originaria domanda e chiedere l’ammissione
al passivo del controvalore del bene alla data di
apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso
della cosa dopo averla acquisita, il titolare del
diritto può chiedere che il controvalore del bene sia
corrisposto in prededuzione.”.
CAPO VII
(Modifiche al Titolo II, Capo VI del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267)
Art. 89 (Modifiche alla rubrica del Titolo II, Capo VI,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. La rubrica del Titolo II, Capo VI, del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 è sostituita dalla seguente:
“Dell’esercizio provvisorio e della liquidazione
dell’attivo.”.
Art. 90 (Modifiche all’articolo 104 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente:
“104. Esercizio provvisorio dell’impresa del fallito. -
Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il
tribunale può disporre l’esercizio provvisorio
dell’impresa, anche limitatamente a specifici rami
dell’azienda, se dalla interruzione può derivare un
danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai
creditori.
Successivamente, su proposta del curatore, il giudice
delegato, previo parere favorevole del comitato dei
creditori, autorizza, con decreto motivato, la
continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa,
anche limitatamente a specifici rami dell’azienda,
fissandone la durata.
Durante il periodo di esercizio provvisorio, il comitato
dei creditori è convocato dal curatore, almeno ogni tre
mesi, per essere informato sull'andamento della gestione
e per pronunciarsi sull'opportunità di continuare
l'esercizio.
Se il comitato dei creditori non ravvisa l’opportunità
di continuare l’esercizio provvisorio, il giudice
delegato ne ordina la cessazione Ogni semestre, o
comunque alla conclusione del periodo di esercizio
provvisorio, il curatore deve presentare un rendiconto
dell'attività mediante deposito in cancelleria.
In ogni caso il curatore informa senza indugio il
giudice delegato e il comitato dei creditori di
circostanze sopravvenute che possono influire sulla
prosecuzione dell'esercizio provvisorio.
Il tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio
provvisorio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi
l'opportunità, con decreto in camera di consiglio non
soggetto a reclamo sentiti il curatore ed il comitato
dei creditori.
Durante l'esercizio provvisorio i contratti pendenti
proseguono, salvo che il curatore non intenda
sospenderne l’esecuzione o scioglierli.
I crediti sorti nel corso dell’esercizio provvisorio
sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell’articolo
111, primo comma, n. 1).
Al momento della cessazione dell'esercizio provvisorio
si applicano le disposizioni di cui alla Sezione IV del
Capo III del Titolo II.”.
Art. 91 (Introduzione degli articoli 104-bis, 104-ter)
1. Dopo l’articolo 104 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, sono inseriti i seguenti:
“104-bis. Affitto dell’azienda o di rami dell’azienda.
Anche prima dell a presentazione del programma di
liquidazione di cui all’articolo 104-
ter, su proposta del curatore, il giudice delegato,
previo parere favorevole del comitato dei creditori,
autorizza l’affitto dell’azienda del fallito a terzi
anche limitatamente a specifici rami quando appaia utile
al fine della più proficua vendita dell’azienda o di
parti della stessa.
La scelta dell’affittuario è effettuata dal curatore a
norma dell’articolo 107, sulla base di stima,
assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la
massima informazione e partecipazione degli interessati.
La scelta dell'affittuario deve tenere conto, oltre che
dell'ammontare del canone offerto, delle garanzie
prestate e della attendibilità del piano di prosecuzione
delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla
conservazione dei livelli occupazionali.
Il contratto di affitto stipulato dal curatore nelle
forme previste dall’articolo 2556, c.c., deve prevedere
il diritto del curatore di procedere alla ispezione
della azienda, la prestazione di idonee garanzie per le
tutte le obbligazioni dell’affittuario derivanti dal
contratto e dalla legge, il diritto di recesso del
curatore dal contratto che può essere esercitato,
sentito il comitato dei creditori, con la corresponsione
all’affittuario di un giusto indennizzo da corrispondere
ai sensi dell’articolo 111 n.1.
La durata dell’affitto deve essere compatibile con le
esigenze della liquidazione dei beni.
Il diritto di prelazione a favore dell’affittuario può
essere concesso convenzionalmente, previa espressa
autorizzazione del giudice delegato e previo parere
favorevole del comitato dei creditori. In tal caso,
esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di
vendita dell’azienda, o del singolo ramo, il curatore,
entro dieci giorni, lo comunica all’affittuario, il
quale può esercitare il diritto di prelazione entro
cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
La retrocessione al fallimento di aziende, o rami di
aziende, non comporta la responsabilità della procedura
per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga
a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice
civile. Ai rapporti pendenti al momento della
retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla
Sezione IV del Capo III del Titolo II.
104 ter. Programma di liquidazione.
Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario,
il curatore predispone un programma di liquidazione da
sottoporre, acquisito il parere favorevole del comitato
dei creditori, all’approvazione del giudice delegato.
Il programma deve indicare le modalità e i termini
previsti per la realizzazione dell'attivo, specificando:
a) l’opportunità di disporre l'esercizio provvisorio
dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi
dell’articolo 104, ovvero l’opportunità di autorizzare
l'affitto dell’azienda, o di rami, a terzi ai sensi
dell'articolo 104 bis;
b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro
contenuto;
c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie
da esercitare;
d) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di
singoli rami , di beni o di rapporti giuridici
individuabili in blocco;
e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti.
Il curatore può essere autorizzato dal giudice delegato
ad affidare ad altri professionisti alcune incombenze
della procedura di liquidazione dell’attivo.
Il comitato dei creditori può proporre al curatore
modifiche al programma presentato.
L’approvazione del programma di liquidazione tiene luogo
delle singole autorizzazioni eventualmente necessarie ai
sensi della presente legge per l’adozione di atti o
l’effettuazione di operazioni inclusi nel programma.
Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare,
con le modalità di cui ai commi primo, secondo e terzo,
un supplemento del piano di liquidazione.
Prima della approvazione del programma, il curatore può
procedere alla liquidazione di beni, previa
autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato
dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo
può derivare pregiudizio all’interesse dei creditori.
Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei
creditori, può non acquisire all’attivo o rinunciare a
liquidare uno o più beni, se l’attività di liquidazione
appaia manifestamente non conveniente. In questo caso,
il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in
deroga a quanto previsto nell’articolo 51, possono
iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi
nella disponibilità del debitore.”.
Art. 92 (Modifiche all’articolo 105 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente:
“105. Vendita dell’azienda, di rami, di beni e rapporti
in blocco.
La liquidazione dei singoli beni ai sensi degli articoli
seguenti del presente capo è disposta quando risulta
prevedibile che la vendita dell’intero complesso
aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici
individuabili in blocco non consenta una maggiore
soddisfazione dei creditori.
La vendita del complesso aziendale o di rami dello
stesso è effettuata con le modalità di cui all’articolo
107, in conformità a quanto disposto dall’articolo 2556
del codice civile.
Nell'ambito delle consultazioni sindacali relative al
trasferimento d'azienda, il curatore, l'acquirente e i
rappresentanti dei lavoratori possono convenire il
trasferimento solo parziale dei lavoratori alle
dipendenze dell'acquirente e le ulteriori modifiche del
rapporto di lavoro consentite dalle norme vigenti.
Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità
dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio
delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento.
Il curatore può procedere altresì alla cessione delle
attività e delle passività dell’azienda o dei suoi rami,
nonché di beni o rapporti giuridici individuabili in
blocco, esclusa comunque la responsabilità
dell’alienante prevista dall’articolo 2560 del codice
civile.
La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute,
anche in mancanza di notifica al debitore o di sua
accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal
momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro
delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se
paga in buona fede al cedente.
I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque
prestate o comunque esistenti a favore del cedente,
conservano la loro validità e il loro grado a favore del
cessionario.
Il curatore può procedere alla liquidazione anche
mediante il conferimento in una o più società,
eventualmente di nuova costituzione, dell’azienda o di
rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i
relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la
responsabilità dell’alienante ai sensi dell’articolo
2560 del codice civile ed osservate le disposizioni
inderogabili contenute nella presente Sezione. Sono
salve le diverse disposizioni previste in leggi
speciali.
Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante
accollo di debiti da parte dell’acquirente solo se non
viene alterata la graduazione dei crediti.”.
Art. 93 (Modifiche all’articolo 106 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente:
“106. Vendita dei crediti, dei diritti e delle quote,
delle azioni, mandato a riscuotere. Il curatore può
cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o
futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì
cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi
giudizi sono già pendenti.
Per la vendita della quota di società a responsabilità
limitata si applica l’articolo 2471 del codice civile.
In alternativa alla cessione di cui al primo comma del
presente articolo, il curatore può stipulare contratti
di mandato per la riscossione dei crediti.”.
Art. 94 (Modifiche all’articolo 107 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente:
“107. Modalità delle vendite. Le vendite e gli altri
atti di liquidazione sono effettuati dal curatore,
tramite procedure competitive anche avvalendosi di
soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate,
salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di
operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di
pubblicità, la massima informazione e partecipazione
degli interessati.
Per i beni immobili, prima del completamento delle
operazioni di vendita, è data notizia mediante
notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei
creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio.
Il curatore può sospendere la vendita ove pervenga
offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un
importo non inferiore al dieci per cento del prezzo
offerto.
Degli esiti delle procedure, il curatore informa il
giudice delegato ed il comitato dei creditori,
depositando in cancelleria la relativa documentazione.
Se alla data di dichiarazione di fallimento sono
pendenti procedure esecutive, il curatore può
subentrarvi; in tal caso si applicano le disposizione
del codice di procedura civile; altrimenti su istanza
del curatore il giudice dell’esecuzione dichiara
l’improcedibilità dell’esecuzione, salvi i casi di
deroga di cui all’articolo 51.
Con regolamento del Ministro della giustizia da adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti requisiti di
onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati
e degli operatori esperti dei quali il curatore può
avvalersi ai sensi del primo comma, nonché i mezzi di
pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita.”.
Art. 95 (Modifiche all’articolo 108 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 108 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente:
“108. Poteri del giudice delegato.
Il giudice delegato, su istanza del fallito, del
comitato dei creditori o di altri interessati, previo
parere dello stesso comitato dei creditori, può
sospendere, con decreto motivato, le operazioni di
vendita qualora ricorrano gravi e giustificati motivi
ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti
entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma
dell’articolo 107, impedire il perfezionamento della
vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente
inferiore a quello giusto tenuto conto delle condizioni
di mercato.
Per i veicoli iscritti nel pubblico registro
automobilistico e per i beni immobili, una volta
eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il
giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione
delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione,
nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei
sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.
Art. 96 (Introduzione degli articoli 108-bis e 108-ter)
1. Dopo l’articolo 108 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, sono inseriti i seguenti:
“108-bis. - Modalità della vendita di navi, galleggianti
ed aeromobili. La vendita di navi, galleggianti ed
aeromobili iscritti nei registri indicati dal codice
della navigazione è eseguita a norma delle disposizioni
dello stesso codice, in quanto applicabili.
108-ter. – Modalità della vendita di diritti sulle opere
dell’ingegno; sulle invenzioni industriali; sui marchi.
Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica
delle opere dell’ingegno, il trasferimento dei diritti
nascenti delle invenzioni industriali, il trasferimento
dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a
norma delle rispettive leggi speciali.”.
Art. 97 (Modifiche all’articolo 109 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. All’articolo 109 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, al secondo comma, le parole:
“Il giudice delegato” sono sostituite dalle seguenti:
“Il tribunale”.
CAPO VIII
(Modifiche al Titolo II, Capo VII del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267)
Art. 98 (Modifiche all’articolo 110 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente:
“110. Procedimento di ripartizione. Il curatore, ogni
quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto
dall'articolo 97 o nel diverso termine stabilito dal
giudice delegato, presenta un prospetto delle somme
disponibili ed un progetto di ripartizione delle
medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura.
Il giudice, sentito il comitato dei creditori, ordina il
deposito del progetto di ripartizione in cancelleria,
disponendo che tutti i creditori, compresi quelli per i
quali è in corso uno dei giudizi di cui all’articolo 98,
ne siano avvisati con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o altra modalità telematica, con garanzia di
avvenuta ricezione in base agli articoli 8, comma 2, 9,
comma 4, e 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I creditori, entro il termine perentorio di quindici
giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al
secondo comma, possono proporre reclamo contro il
progetto di riparto nelle forme di cui all’articolo 26.
Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta
del curatore, dichiara esecutivo il progetto di
ripartizione. Se sono proposti reclami, il progetto di
ripartizione è dichiarato esecutivo con accantonamento
delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di
contestazione. Il provvedimento che decide sul reclamo
dispone in ordine alla destinazione delle somme
accantonate.”.
Art. 99 (Modifiche all’articolo 111 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1 All’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, il numero 1) è sostituito dal
seguente: “1) per il pagamento dei crediti
prededucibili;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente: “Sono
considerati debiti prededucibili quelli così qualificati
da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti
in occasione o in funzione delle procedure concorsuali
di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti
con preferenza ai sensi del primo comma n. 1.”.
Art. 100 (Introduzione degli articoli 111-bis, 111-ter,
111-quater)
1. Dopo l’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, sono inseriti i seguenti:
“Art. 111 bis. Disciplina dei crediti prededucibili.
I crediti prededucibili devono essere accertati con le
modalità di cui al Capo V della presente legge, con
esclusione di quelli non contestati per collocazione e
ammontare, anche se sorti durante l’esercizio
provvisorio, e di quelli sorti a seguito di
provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti
nominati ai sensi dell’articolo 25; in questo ultimo
caso, se contestati, devono essere accertati con il
procedimento di cui all’articolo 26.
Per i crediti prededucibili sorti dopo l’adunanza di
verificazione dello stato passivo ovvero dopo l’udienza
alla quale essa sia stata differita, si provvede
all’accertamento ai sensi del secondo comma
dell’articolo 101.
I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il
capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della
liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare,
secondo un criterio proporzionale, con esclusione di
quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di
pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori
garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del
pagamento.
I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento
che sono liquidi, esigibili e non contestati per
collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti
al di fuori del procedimento di riparto se l’attivo è
presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i
titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere
autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal
giudice delegato se l’importo è superiore a euro
25000,00; l’importo può essere aggiornato ogni cinque
anni con decreto del Ministro della giustizia in base
agli indici Istat sul costo della vita.
Se l’attivo è insufficiente, la distribuzione deve
avvenire secondo i criteri della graduazione e della
proporzionalità, conformemente all’ordine assegnato
dalla legge.
Art. 111 ter. Conti speciali.
La massa liquida attiva immobiliare è costituita dalle
somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili,
come definiti dall’articolo 812 del codice civile, e dei
loro frutti e pertinenze, nonché dalla quota
proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi
delle relative somme.
La massa liquida attiva mobiliare è costituita da tutte
le altre entrate.
Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite
dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale
e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di
mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con
analitica indicazione delle entrate e delle uscite di
carattere specifico e della quota di quelle di carattere
generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni
secondo un criterio proporzionale.
111 quater. Crediti assistiti da prelazione.
I crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto
di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi,
nei limiti di cui agli articoli 54 e 55, sul prezzo
ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare,
sul quale concorrono in un’unica graduatoria con i
crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare,
secondo il grado previsto dalla legge.
I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli
assistiti da privilegio speciale hanno diritto di
prelazione per il capitale, le spese e gli interessi,
nei limiti di cui agli articoli 54 e 55, sul prezzo
ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia.”.
Art. 101 (Modifiche all’articolo 112 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 112 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente:
“Art. 112. Partecipazione dei creditori ammessi
tardivamente.
I creditori ammessi a norma dell'articolo 101 concorrono
soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro
ammissione in proporzione del rispettivo credito salvo
il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro
spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da
cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad
essi non imputabili. ”.
Art. 102 (Modifiche all’articolo 113 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267)
1. L’articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente: “
Art. 113. Ripartizioni parziali. Nelle ripartizioni
parziali, che non possono superare l’ottanta per cento
delle somme da ripartire, devono essere trattenute e
depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le
quote assegnate:
1) ai creditori ammessi con riserva;
2) ai creditori opponenti a favore dei quali sono state
disposte misure cautelari;
3) ai creditori opponenti la cui domanda è stata accolta
ma la sentenza non è passata in giudicato;
4) ai creditori nei cui confronti sono sta