1) Le parole "e degli accordi di ristrutturazione"
sono state aggiunte dal
D
Lgs 9 gennaio 2006 n. 5 ed in vigore dal
16 luglio 2006.
CAPO I
Dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo
Art. 160. (1)
Presupposti per l'ammissione alla procedura.
L'imprenditore che si trova in stato di crisi puo'
proporre ai creditori un concordato preventivo sulla
base di un piano che puo' prevedere:
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei
crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante
cessione dei beni, accollo, o altre operazioni
straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori,
nonche' a societa' da questi partecipate, di azioni,
quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni,
o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
b) l'attribuzione delle attivita' delle imprese
interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore;
possono costituirsi come assuntori anche i creditori o
societa' da questi partecipate o da costituire nel corso
della procedura, le azioni delle quali siano destinate
ad essere attribuite ai creditori per effetto del
concordato;
c) la suddivisione dei creditori in classi secondo
posizione giuridica e interessi economici omogenei;
d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti
a classi diverse.
La proposta puo' prevedere che i creditori muniti di
privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti
integralmente, purche' il piano ne preveda la
soddisfazione in misura non inferiore a quella
realizzabile,in ragione della collocazione preferenziale,
sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al
valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui
quali sussiste la causa di prelazione indicato nella
relazione giurata di un professionista in possesso dei
requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d).
Il trattamento stabilito per ciascuna classe non puo'
avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause
legittime di prelazione.
Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si
intende anche lo stato di insolvenza.
(1) Articolo così modificato dal
D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 161. (1)
Domanda di concordato.
La domanda per l'ammissione alla procedura di
concordato preventivo e' proposta con ricorso,
sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui
l'impresa ha la propria sede principale; il
trasferimento della stessa intervenuto nell'anno
antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini
della individuazione della competenza.
Il debitore deve presentare con il ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla situazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle attivita' e
l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei
rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali
su beni di proprieta' o in possesso del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli
eventuali soci illimitatamente responsabili.
Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti
devono essere accompagnati dalla relazione di un
professionista in possesso dei requisiti di cui all'art.
67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicita'
dei dati aziendali e la fattibilita' del piano medesimo.
Per la societa' la domanda deve essere approvata e
sottoscritta a norma dell'art. 152.
La domanda di concordato e' comunicata al pubblico
ministero.
(1) Articolo così modificato dal
D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 162. (1)
Inammissibilità della domanda.
Il Tribunale puo' concedere al debitore un termine
non superiore a quindici giorni per apportare
integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.
Il Tribunale, se all'esito del procedimento verifica che
non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160,
commi primo e secondo, e 161, sentito il debitore in
camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo
dichiara inammissibile la proposta di concordato. In
tali casi il Tribunale, su istanza del creditore o su
richiesta del pubblico ministero, accertati i
presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il
fallimento del debitore.
Contro la sentenza che dichiara il fallimento e'
proponibile reclamo a norma dell'articolo 18. Con il
reclamo possono farsi valere anche motivi attinenti all'ammissibilita'
della proposta di concordato.
(1) Articolo così sostituito dal
D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 163. (1)
Ammissione alla procedura.
Il tribunale, ove non abbia provveduto a norma
dell'art. 162, commi primo e secondo, con decreto non
soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di
concordato preventivo; ove siano previste diverse classi
di creditori, il tribunale provvede analogamente previa
valutazione della correttezza dei criteri di formazione
delle diverse classi.
Con il provvedimento di cui al primo comma, il tribunale:
1) delega un giudice alla procedura di concordato;
2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta
giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il
termine per la comunicazione di questo ai creditori;
3) nomina il commissario giudiziale osservate le
disposizioni degli articoli 28 e 29;
4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni
entro il quale il ricorrente deve depositare nella
cancelleria del tribunale la somma pari al 50 per cento
delle spese che si presumono necessarie per l'intera
procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore
al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal
giudice. Su proposta del commissario giudiziale, il
giudice delegato puo' disporre che le somme riscosse
vengano investite secondo quanto previsto dall'art. 34,
primo comma.
Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il
commissario giudiziale provvede a norma dell'art. 173,
primo comma.
(1) Articolo così modificato dal
D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 164. (1)
Decreti del giudice delegato.
I decreti del giudice delegato sono soggetti a
reclamo a norma dell'articolo 26.
(1) Articolo così modificato dal
D
Lgs 9 gennaio 2006 n. 5 ed in vigore dal 16
luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 164. Decreti del giudice delegato.
1. I decreti del giudice delegato sono soggetti a
reclamo a norma dell'art. 26.
2. Il decreto del tribunale che decide sul reclamo
non è soggetto a gravame."
Art. 165.
Commissario giudiziale.
Il commissario giudiziale è, per quanto attiene
all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
Si applicano al commissario giudiziale gli articoli
36, 37, 38 e 39.
Art. 166. (1)
Pubblicità del decreto.
Il decreto e' pubblicato, a cura del cancelliere, a
norma dell'art. 17.
Il tribunale puo', inoltre, disporne la pubblicazione in
uno o piu' giornali, da esso indicati.
Se il debitore possiede beni immobili o altri beni
soggetti a pubblica registrazione, si applica la
disposizione dell'art. 88, secondo comma.
(1) Articolo così sostituito dal
D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Capo II
Degli effetti dell'ammissione al
concordato preventivo
Art. 167.
Amministrazione dei beni durante la procedura.
Durante la procedura di concordato, il debitore
conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio
dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario
giudiziale [e la direzione del giudice delegato].
(1)
I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni,
i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le
concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le
rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi,
le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni,
le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere
gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione,
compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice
delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori
anteriori al concordato.
Con il decreto previsto dall'articolo 163 o con
successivo decreto, il tribunale può stabilire un limite
di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione
di cui al secondo comma. (2)
(1) Parole abrogate dal
D
Lgs 9 gennaio 2006 n. 5
(2) Comma inserito dal
D
Lgs 9 gennaio 2006 n. 5ed in vigore dal 16
luglio 2006.
Art. 168.
Effetti della presentazione del ricorso.
Dalla data della presentazione del ricorso e fino al
momentoin cui il decreto di omologazione del concordato
preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o
causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di
nullita', iniziare o proseguire azioni esecutive sul
patrimonio del debitore.
Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli
atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si
verificano.
I creditori non possono acquistare diritti di prelazione
con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo
che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti
dall'art. precedente.
(1) Articolo così modificato dal
D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 169. (1)
Norme applicabili.
Si applicano, con riferimento alla data di
presentazione della domanda di concordato, le
disposizioni degli articoli 45, (2)
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63.
(1) La Corte costituzionale con sentenza 18
luglio 1989, n. 408 ha dichiarato costituzionalmente
illegittimo il richiamo del presente articolo
all'articolo 55 "nella parte cui nelle procedure di
fallimento del debitore e di concordato preventivo
non estendono la prelazione agli interessi dovuti
sui crediti privilegiati delle società o enti
cooperativi di produzione e di lavoro di cui
all'articolo 2751-bis numero 5 del codice civile che
rispondono ai requisiti prescritti dalla
legislazione in tema di cooperazione".
(2) Parole inserite dal
D
Lgs 9 gennaio 2006 n. 5 ed in vigore dal 16
luglio 2006.
Capo III
Dei provvedimenti immediati
Art. 170.
Scritture contabili.
Il giudice delegato, immediatamente dopo il decreto
di ammissione al concordato, ne fa annotazione sotto l'ultima
scrittura dei libri presentati.
I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli
a disposizione del giudice delegato e del commissario
giudiziale.
Art. 171.
Convocazione dei creditori.
Il commissario giudiziale deve procedere alla
verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori con la
scorta delle scritture contabili presentate a norma
dell'art. 161, apportando le necessarie rettifiche.
Il commissario giudiziale provvede a comunicare con
raccomandata o con telegramma ai creditori un'avviso
contenente la data di convocazione dei creditori e le
proposte del debitore.
Quando la comunicazione prevista dal comma precedente
è sommamente difficile per il rilevante numero dei
creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il
tribunale, sentito il commissario giudiziale, può dare
l'autorizzazione prevista dall'art. 126.
Se vi sono obbligazionisti, il termine previsto
dall'art. 163, primo comma, n. 2, deve essere
raddoppiato.
In ogni caso l'avviso di convocazione per gli
obbligazionisti è comunicato al loro rappresentante
comune.
Sono salve per le imprese esercenti il credito le
disposizioni del R.D.L. 8 febbraio 1924, n. 136.
Art. 172.
Operazioni e relazione del commissario.
Il commissario giudiziale redige l'inventario del
patrimonio del debitore e una relazione
particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla
condotta del debitore, sulle proposte di concordato e
sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in
cancelleria almeno tre giorni prima dell'adunanza dei
creditori.
Su richiesta del commissario il giudice può nominare
uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni.
Art. 173.
Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del
fallimento nel corso della procedura.
Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore
ha occultato o dissimulato parte dell'attivo,
dolosamente omesso di denunciare uno o piu' crediti,
esposto passivita' insussistenti o commesso altri atti
di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il
quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca
dell'ammissione al concordato, dandone comunicazione al
pubblico ministero e ai creditori.
All'esito del procedimento, che si svolge nelle forme di
cui all'articolo 15, il tribunale provvede con decreto
e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico
ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli
1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con
contestuale sentenza, reclamabile a norma dell'articolo
18.
Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano
anche se il debitore durante la procedura di concordato
compie atti non autorizzati a norma dell'articolo 167 o
comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o
se in qualunque momento risulta che mancano le
condizioni prescritte per l'ammissibilita' del
concordato.
(1) Articolo così sostituito dal
D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Capo IV
Della deliberazione del concordato
preventivo
Art. 174.
Adunanza dei creditori.
L'adunanza dei creditori è presieduta dal giudice
delegato.
Ogni creditore può farsi rappresentare da un
mandatario speciale, con procura che può essere scritta
senza formalità sull'avviso di convocazione.
Il debitore o chi ne ha la legale rappresentanza deve
intervenire personalmente. Solo in caso di assoluto
impedimento, accertato dal giudice delegato, può farsi
rappresentare da un mandatario speciale.
Possono intervenire anche i coobbligati, i
fideiussori del debitore e gli obbligati in via di
regresso.
Art. 175.
Discussione della proposta di concordato.
Nell'adunanza dei creditori il commissario giudiziale
illustra la sua relazione e le proposte definitive del
debitore.
La proposta di concordato non puo' piu' essere
modificata dopo l'inizio delle operazioni di voto.
Ciascun creditore puo' esporre le ragioni per le quali
non ritiene ammissibile o accettabile la proposta di
concordato e sollevare contestazioni sui crediti
concorrenti.
Il debitore ha facolta' di rispondere e contestare a sua
volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice
gli opportuni chiarimenti.
(1) Articolo così modificato dal
D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 176.
Ammissione provvisoria dei crediti contestati.
Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in
tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del
voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò
pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza
dei crediti stessi.
I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione
in sede di omologazione del concordato nel caso in cui
la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla
formazione delle maggioranze.
Art. 177. (1)
Maggioranza per l'approvazione del concordato.
Il concordato e' approvato dai creditori che
rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
Ove siano previste diverse classi di creditori, il
concordato e' approvato se tale maggioranza si verifica
inoltre nel maggior numero di classi.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca,
ancorche' la garanzia sia contestata, dei quali la
proposta di concordato prevede l'integrale pagamento,
non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od
in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori
muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto
o in parte alla prelazione, per la parte del credito non
coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori
chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del
concordato.
I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la
proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo
160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai
chirografari per la parte residua del credito.
Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il
coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al
quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro
crediti da meno di un anno prima della proposta di
concordato.
(1) Articolo così sostituito dal
D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 178.
Adesioni alla proposta di concordato.
Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono
inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con
l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare
dei rispettivi crediti.
Il processo verbale e' sottoscritto dal giudice delegato,
dal commissario e dal cancelliere.
Se nel giorno stabilito non e' possibile compiere tutte
le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal
giudice ad un'udienza prossima, non oltre otto giorni,
senza bisogno di avviso agli assenti.
Le adesioni, pervenute per telegramma o per lettera o
per telefax o per posta elettronica nei venti giorni
successivi alla chiusura del verbale, sono annotate dal
cancelliere in calce al medesimo e sono considerate ai
fini del computo della maggioranza dei crediti.
(1) Articolo così modificato dal
D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Capo V
Dell'omologazione e dell'esecuzione
del concordato preventivo. Degli accordi di
ristrutturazione di debiti (1)
(1) Intitolazione così modificata dal
D
Lgs 9 gennaio 2006 n. 5ed in vigore dal 16
luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Capo V. Dell'omologazione del concordato preventivo."
Art. 179.
Mancata approvazione del concordato.
Se nei termini stabiliti non si raggiungono le
maggioranze richiese dal primo comma dell'art. 177, il
giudice delegato ne riferisce immediatamente al
tribunale, che deve provvedere a norma dell'art. 162,
secondo comma.
(1) Articolo così modificato dal
D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 180. (1)
Giudizio di omologazione.
Se il concordato e' stato approvato a norma del primo
comma dell'articolo 177, il giudice delegato riferisce
al tribunale il quale fissa un'udienza in camera di
consiglio per la comparizione delle parti e del
commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento
venga pubblicato a norma dell'articolo 17 e notificato,
a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli
eventuali creditori dissenzienti.
Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali
creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono
costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza
fissata. Nel medesimo termine il commissario giudiziale
deve depositare il proprio motivato parere.
Se non sono proposte opposizioni, il tribunale,
verificata la regolarita' della procedura e l'esito
della votazione, omologa il concordato con decreto
motivato non soggetto a gravame.
Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume
i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di
ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio.
Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma
dell'articolo 177 se un creditore appartenente ad una
classe dissenziente contesta la convenienza della
proposta, il tribunale puo' omologare il
concordatoqualora ritenga che il credito possa risultare
soddisfatto dal concordato in misura non inferiore
rispetto alle alternative concretamente praticabili.
Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato al
debitore e al commissario giudiziale, che provvede a
darne notizia ai creditori.
Il decreto e' pubblicato a norma dell'articolo 17 ed e'
provvisoriamente esecutivo.
Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali
o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal
tribunale, che fissa altresi' le condizioni e le
modalita' per lo svincolo.
Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del
creditore o su richiesta del pubblico ministero,
accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5,
dichiara il fallimento del debitore, con separata
sentenza, emessa contestualmente al decreto.
(1) Articolo così sostituito dal
D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 181. (1)
Chiusura della procedura.
La procedura di concordato preventivo si chiude con
il decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180.
L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi
dalla presentazione del ricorso ai sensi dell'articolo
161; il termine può essere prorogato per una sola volta
dal tribunale di sessanta giorni.
(1) Articolo così modificato dal
D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16
luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 181. Sentenza di omologazione.
1. Il tribunale, accertata la sussistenza delle
condizioni di ammissibilità del concordato e la
regolarità della procedura, deve valutare:
1) la convenienza economica del concordato per i
creditori, in relazione alle attività esistenti e
all'efficienza dell'impresa;
2) se sono state raggiunte le maggioranze prescritte
dalla legge, anche in relazione agli eventuali
creditori esclusi che abbiano fatto opposizione
all'esclusione;
3) se le garanzie offerte danno la sicurezza
dell'adempimento del concordato e, nel caso previsto
dall'art. 160, comma secondo n. 2, se i beni offerti
sono sufficienti per il pagamento dei crediti nella
misura indicata nell'articolo stesso;
4) se il debitore, in relazione alle cause che hanno
provocato il dissesto e alla sua condotta, è
meritevole del concordato.
2. Concorrendo tali condizioni, il tribunale
pronunzia sentenza di omologazione del concordato;
in mancanza dichiara il fallimento del debitore.
3. Nella sentenza di omologazione il tribunale
determina l'ammontare delle somme che il debitore
deve depositare secondo il concordato per i crediti
contestati. Determina altresì le modalità per il
versamento delle somme dovute alle singole scadenze
in esecuzione del concordato o rimette al giudice
delegato di stabilirle con decreto successivo.
4. Si applicano gli ultimi due commi dell'art. 130."
Art. 182.
Provvedimenti in caso di cessione di beni.
Se il concordato consiste nella cessione dei beni e
non dispone diversamente, il tribunale nomina nel
decreto di omologazione uno o piu' liquidatori e un
comitato di tre o cinque creditori per assistere alla
liquidazione e determina le altre modalita' della
liquidazione.
Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38,
39 e 116 in quanto compatibili.
Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e
41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri
del comitato provvede in ogni caso il tribunale.
Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e
altri beni iscritti in pubblici registri, nonche' le
cessioni di attivita' e passivita' dell'azienda e di
beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono
essere autorizzate dal comitato dei creditori.
Si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto
compatibili.
(1) Articolo così modificato dal
D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 182-bis. (1)
Accordi di ristrutturazione dei debiti.
L'imprenditore in stato di crisi puo' domandare,
depositando la documentazione di cui all'articolo 161,
l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei
debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno
il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una
relazione redatta da un professionista in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera
d)
sull'attuabilita' dell'accordo stesso, con particolare
riferimento alla sua idoneita' ad assicurare il regolare
pagamento dei creditori estranei.
L'accordo e' pubblicato nel registro delle imprese e
acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.
Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i
creditori per titolo e causa anteriore a tale data non
possono iniziare o proseguire azioni cautelari o
esecutive sul patrimonio del debitore.
Si applica l'articolo 168, secondo comma.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e
ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il
tribunale, decise le opposizioni, procede
all'omologazione in camera di consiglio con decreto
motivato.
Il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di
appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto
applicabile, entro quindici giorni dalla sua
pubblicazione nel registro delle imprese.
(1) Articolo così sostituito dal
D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 182-ter. (1)
Transazione fiscale.
Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore può
proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi
amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi
accessori, limitatamente alla quota di debito avente
natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad
eccezione dei tributi costituenti risorse proprie
dell'Unione europea. La proposta può prevedere la
dilazione del pagamento. Se il credito tributario è
assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di
pagamento e le eventuali garanzie non possono essere
inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un
grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una
posizione giuridica ed interessi economici omogenei a
quelli delle agenzie fiscali; se il credito tributario
ha natura chirografaria, il trattamento non può essere
differenziato rispetto a quello degli altri creditori
chirografari.
Copia della domanda e della relativa documentazione,
contestualmente al deposito presso il tribunale, deve
essere presentata al competente concessionario del
servizio nazionale della riscossione ed all'ufficio
competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del
debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni
fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei
controlli automatici nonché delle dichiarazioni
integrative relative al periodo sino alla data di
presentazione della domanda, al fine di consentire il
consolidamento del debito fiscale. Il concessionario,
non oltre trenta giorni dalla data della presentazione,
deve trasmettere al debitore una certificazione
attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto
o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve
procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle
dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di
irregolarità, unitamente ad una certificazione
attestante l'entità del debito derivante da atti di
accertamento ancorché non definitivi, per la parte non
iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati, ma non ancora
consegnati al concessionario. Dopo l'emissione del
decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di
irregolarità e delle certificazioni devono essere
trasmessi al Commissario giudiziale per gli adempimenti
previsti dall'articolo 171, primo comma, e dall'articolo
172. In particolare, per i tributi amministrati
dall'agenzia delle dogane, l'ufficio competente a
ricevere copia della domanda con la relativa
documentazione prevista al primo periodo, nonché a
rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si
identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore
gli atti di accertamento.
Relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero
non ancora consegnati al concessionario del servizio
nazionale della riscossione alla data di presentazione
della domanda, l'adesione o il diniego alla proposta di
concordato è approvato con atto del direttore
dell'ufficio, su conforme parere della competente
direzione regionale, ed è espresso mediante voto
favorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori,
ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, primo comma.
Relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già
consegnati al concessionario del servizio nazionale
della riscossione alla data di presentazione della
domanda, quest'ultimo provvede ad esprimere il voto in
sede di adunanza dei creditori, su indicazione del
direttore dell'ufficio, previo conforme parere della
competente direzione regionale.
La chiusura della procedura di concordato ai sensi
dell'articolo 181, determina la cessazione della materia
del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di
cui al primo comma.
Ai debiti tributari amministrati dalle agenzie
fiscali non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 182-bis.
(1) Articolo inserito dal
D
Lgs 9 gennaio 2006 n. 5 ed in vigore dal 16
luglio 2006.
Art. 183. (1)
Appello contro la sentenza di omologazione.
Contro il decreto del tribunale puo' essere proposto
reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in
camera di consiglio.
Con lo stesso reclamo e' impugnabile la sentenza
dichiarativa di fallimento, contestualmente emessa a
norma dell'articolo 180, settimo comma.
(1) Articolo così sostituito dal
D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 184.
Effetti del concordato per i creditori.
Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i
creditori anteriori al decreto di apertura della
procedura di concordato. Tuttavia essi conservano
impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i
fideiussori del debitore e gli obbligati in via di
regresso.
Salvo patto contrario, il concordato della società ha
efficacia nei confronti dei soci illimitatamente
responsabili.
Capo VI
Dell'esecuzione, della risoluzione
e dell'annullamento del concordato preventivo
Art. 185.
Esecuzione del concordato.
Dopo l'omologazione del concordato, il commissario
giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le
modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli
deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa
derivare pregiudizio ai creditori.
Si applica il secondo comma dell'art. 136.
Art. 186. (1)
Risoluzione e annullamento del concordato.
Ciascuno dei creditori puo' richiedere la risoluzione
del concordato per inadempimento.
Il concordato non si puo' risolvere se l'inadempimento
ha scarsa importanza.
Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un
anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo
adempimento previsto dal concordato.
Le disposizioni che precedono non si applicano quando
gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti
da un terzo con liberazione immediata del debitore.
Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138,
in quanto compatibili, intendendosi sostituito al
curatore il commissario giudiziale.
(1) Articolo così sostituito dalD.Lgs.
12 Settembre 2007, n. 169.