TITOLO II
DEL FALLIMENTO
CAPO I
Della dichiarazione di fallimento
Art. 5.
Stato d'insolvenza.
L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è
dichiarato fallito.
Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti
od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il
debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente
le proprie obbligazioni.
Art. 6.
Iniziativa per la dichiarazione di fallimento.
Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore,
di uno o più creditori o su richiesta del pubblico
ministero.
Nel ricorso di cui al primo comma l'istante può
indicare il recapito telefax o l'indirizzo di posta
elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le
comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente
legge.
(
Art. 7.
Iniziativa del pubblico ministero.
Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al
primo comma dell'articolo 6:
1) quando l'insolvenza risulta nel corso di un
procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla
irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore,
dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal
trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione
fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore;
2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione
proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso
di un procedimento civile.
Art. 8. (1)
[Stato d'insolvenza risultante in giudizio
civile.
Se nel corso di un giudizio civile risulta l'insolvenza
di un imprenditore che sia parte nel giudizio, il
giudice ne riferisce al tribunale competente per la
dichiarazione del fallimento]
(1) Articolo abrogato
Art. 9. (1)
Competenza.
Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo
dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa.
Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno
antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la
dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della
competenza.
L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale
dell'impresa, può essere dichiarato fallito nella
Repubblica italiana anche se è stata pronunciata
dichiarazione di fallimento all'estero.
Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la
normativa dell'Unione europea.
Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero
non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana,
se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui
all'articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui
all'articolo 7.
(1) Articolo così modificato dal D
lgs 9 gennaio 2006 n. 5 ed in vigore dal 16 luglio
2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 9. Competenza.
1. Il fallimento è dichiarato dal tribunale del
luogo dove l'imprenditore ha la sede principale
dell'impresa.
2. L'imprenditore, che ha all'estero la sede
principale dell'impresa, può essere dichiarato
fallito nel territorio dello Stato anche se è stata
pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero.
3. Sono salve le convenzioni internazionali."
Art. 9-bis. (1)
Disposizioni in materia di incompetenza.
Il provvedimento che dichiara l'incompetenza e'
trasmesso in copia al tribunale dichiarato incompetente,
il quale dispone con decreto l'immediata trasmissione
degli atti a quello competente. Allo stesso modo
provvede il tribunale che dichiara la propria
incompetenza.
Il tribunale dichiarato competente, entro venti giorni
dal ricevimento degli atti, se non richiede d'ufficio il
regolamento di competenza ai sensi dell'art. 45 del
codice di procedura civile, dispone la prosecuzione
della procedura fallimentare, provvedendo alla nomina
del giudice delegato e del curatore.
Restano salvi gli effetti degli atti precedentemente
compiuti.
Qualora l'incompetenza sia dichiarata all'esito del
giudizio di cui all'art. 18, l'appello, per le questioni
diverse dalla competenza, e' riassunto, a norma
dell'art. 50 del codice di procedura civile, dinanzi
alla corte di appello competente.
Nei giudizi promossi ai sensi dell'art. 24 dinanzi al
tribunale dichiarato incompetente, il giudice assegna
alle parti un termine per la riassunzione della causa
davanti al giudice competente ai sensi dell'art. 50 del
codice di procedura civile e ordina la cancellazione
della causa dal ruolo.
(1) Articolo così modificato dal
D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 9-ter. (1)
Conflitto positivo di competenza.
Quando il fallimento è stato dichiarato da più
tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale
competente che si è pronunciato per primo.
Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se
non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai
sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile,
dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è
pronunziato per primo. Si applica l'articolo 9-bis, in
quanto compatibile.
(1) Articolo inserito dal D. lgs 9 gennaio
2006 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Art. 10.
Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio
dell'impresa.
Gli imprenditori individuali e collettivi possono
essere dichiarati falliti entro un anno dalla
cancellazione dal registro delle imprese, se
l'insolvenza si e' manifestata anteriormente alla
medesima o entro l'anno successivo.
In caso di impresa individuale o di cancellazione di
ufficio degli imprenditori collettivi, e' fatta salva la
facolta' per il creditore o per il pubblico ministero di
dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attivita'
da cui decorre il termine del primo comma.
(
Art. 11.
Fallimento dell'imprenditore defunto.
L'imprenditore defunto può essere dichiarato fallito
quando ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo
precedente.
L'erede può chiedere il fallimento del defunto,
purché l'eredità non sia già confusa con il suo
patrimonio; l'erede che chiede il fallimento del defunto
non e soggetto agli obblighi di deposito di cui agli
articoli 14 e 16, secondo comma, n. 3). (1)
Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto
gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai
creditori del defunto a norma del codice civile.
Art. 12.
Morte del fallito.
Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di
fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli
eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.
Se ci sono più eredi, la procedura prosegue in
confronto di quello che è designato come rappresentante.
In mancanza di accordo nella designazione del
rappresentante entro quindici giorni dalla morte del
fallito, la designazione è fatta dal giudice delegato.
Nel caso previsto dall'art. 528 del c.c., la
procedura prosegue in confronto del curatore
dell'eredità giacente e nel caso previsto dall'art. 641
del c.c. nei confronti dell'amministratore nominato a
norma dell'art. 642 dello stesso codice.
Art. 13. (1)
[Obbligo di trasmissione dell'elenco dei
protesti.
I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti
cambiari devono trasmettere ogni quindici giorni al
presidente del tribunale, nella cui giurisdizione
esercitano le loro funzioni, un elenco dei protesti per
mancato pagamento levati nei quindici giorni precedenti.
L'elenco deve indicare la data di ciascun protesto, il
cognome, il nome e il domicilio della persona alla quale
fu fatto e del richiedente, la scadenza del titolo
protestato, la somma dovuta ed i motivi del rifiuto di
pagamento.
Eguale obbligo hanno i procuratori del registro
per i rifiuti di pagamento fatti in conformità della
legge cambiaria]
(1) Articolo abrogato
Art. 14. (1)
Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio
fallimento.
L'imprenditore che chiede il proprio fallimento deve
depositare presso la cancelleria del tribunale le
scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i
tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza
dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata. Deve
inoltre depositare uno stato particolareggiato ed
estimativo delle sue attivita', l'elenco nominativo dei
creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti,
l'indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi
tre esercizi, l'elenco nominativo di coloro che vantano
diritti reali e personali su cose in suo possesso e
l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui
sorge il diritto.
(1) Articolo così modificato dal
D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 15. (1)
Procedimento per la dichiarazione di fallimento.
Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si
svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale
con le modalita' dei procedimenti in camera di
consiglio.
Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al
ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il
fallimento; nel procedimento interviene il pubblico
ministero che ha assunto l'iniziativa per la
dichiarazione di fallimento.
Il decreto di convocazione e' sottoscritto dal
presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi e'
delega alla trattazione del procedimento ai sensi del
sesto comma. Tra la data della notificazione, a cura di
parte, del decreto di convocazione e del ricorso e
quella dell'udienza deve intercorrere un termine non
inferiore a quindici giorni.
Il decreto contiene l'indicazione che il procedimento e'
volto all'accertamento dei presupposti per la
dichiarazione di fallimento e fissa un termine non
inferiore a sette giorni prima dell'udienza per la
presentazione di memorie e il deposito di documenti e
relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone
che l'imprenditore depositi i bilanci relativi agli
ultimi tre esercizi, nonche' una situazione
patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata; puo'
richiedere eventuali informazioni urgenti.
I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere
abbreviati dal presidente del tribunale, con decreto
motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza.
In tali casi, il presidente del tribunale puo' disporre
che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza
siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo
idoneo, omessa ogni formalita' non indispensabile alla
conoscibilita' degli stessi.
Il tribunale puo' delegare al giudice relatore
l'audizione delle parti. In tal caso, il giudice
delegato provvede all'ammissione ed all'espletamento dei
mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti
d'ufficio.
Le parti possono nominare consulenti tecnici.
Il tribunale, ad istanza di parte, puo' emettere i
provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del
patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, che
hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e
vengono confermati o revocati dalla sentenza che
dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto
che rigetta l'istanza.
Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se
l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti
dagli atti dell'istruttoria prefallimentare e'
complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale
importo e' periodicamente aggiornato con le modalita' di
cui al terzo comma dell'articolo 1.
(1) Articolo così sostituito dal
D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 16. (1)
Sentenza dichiarativa di fallimento.
Il tribunale dichiara il fallimento con sentenza, con
la quale:
1) nomina il giudice delegato per la procedura;
2) nomina il curatore;
3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle
scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonche'
dell'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non e'
stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14;
4) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza
in cui si procedera' all'esame dello stato passivo,
entro il termine perentorio di non oltre centoventi
giorni dal deposito della sentenza, ovvero centottanta
giorni in caso di particolare complessita' della
procedura;
5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti
reali o personali su cose in possesso del fallito, il
termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza
di cui al numero 4 per la presentazione in cancelleria
delle domande di insinuazione.
La sentenza produce i suoi effetti dalla data della
pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma,
del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi
dei terzi si producono dalla data di iscrizione della
sentenza nel registro delle imprese ai sensi
dell'articolo 17, secondo comma.
(1) Articolo così sostituito dalD.Lgs.
12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 17. (1)
Comunicazione e pubblicazione della sentenza
dichiarativa di fallimento.
Entro il giorno successivo al deposito in
cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento e'
notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi
dell'art. 137 del codice di procedura civile al
debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel
corso del procedimento previsto dall'art. 15, ed e'
comunicata per estratto, ai sensi dell'art. 136 del
codice di procedura civile, al pubblico ministero, al
curatore ed al richiedente il fallimento. L'estratto
deve contenere il nome del debitore, il nome del
curatore, il dispositivo e la data del deposito della
sentenza.
La sentenza e' altresi' annotata presso l'ufficio del
registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede
legale e, se questa differisce dalla sede effettiva,
anche presso quello corrispondente al luogo ove la
procedura e' stata aperta.
A tale fine, il cancelliere, entro il termine di cui al
primo comma, trasmette, anche per via telematica,
l'estratto della sentenza all'ufficio del registro delle
imprese indicato nel comma precedente.
(1) Articolo così modificato dalD.Lgs.
12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 18. (1)
Reclamo.
Contro la sentenza che dichiara il fallimento puo'
essere proposto reclamo dal debitore e da qualunque
interessato con ricorso da depositarsi nella cancelleria
della corte d'appello nel termine perentorio di trenta
giorni.
Il ricorso deve contenere:
1) l'indicazione della corte d'appello competente;
2) le generalita' dell'impugnante e l'elezione del
domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello;
3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto
su cui si basa l'impugnazione, con le relative
conclusioni;
4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente
intende avvalersi e dei documenti prodotti.
Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza
impugnata, salvo quanto previsto dall'articolo 19, primo
comma.
Il termine per il reclamo decorre per il debitore dalla
data della notificazione della sentenza a norma
dell'articolo 17 e per tutti gli altri interessati dalla
data della iscrizione nel registro delle imprese ai
sensi del medesimo articolo. In ogni caso, si applica la
disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del
codice di procedura civile.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito
del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto
l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal
deposito del ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione
dell'udienza, deve essere notificato, a cura del
reclamante, al curatore e alle altre parti entro dieci
giorni dalla comunicazione del decreto.
Tra la data della notificazione e quella dell'udienza
deve intercorrere un termine non minore di trenta
giorni. Le parti resistenti devono costituirsi almeno
dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio
nel comune in cui ha sede la corte d'appello.
La costituzione si effettua mediante il deposito in
cancelleria di una memoria contenente l'esposizione
delle difese in fatto e in diritto, nonche'
l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti
prodotti.
L'intervento di qualunque interessato non puo' avere
luogo oltre il termine stabilito per la costituzione
delle parti resistenti con le modalita' per queste
previste.
All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume,
anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio,tutti
i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente
delegando un suo componente.
La corte provvede sul ricorso con sentenza.
La sentenza che revoca il fallimento e' notificata, a
cura della cancelleria, al curatore, al creditore che ha
chiesto il fallimento e al debitore, se non reclamante,
e deve essere pubblicata a norma dell'articolo 17.
La sentenza che rigetta il reclamo e' notificata al
reclamante a cura della cancelleria.
Il termine per proporre il ricorso per cassazione e' di
trenta giorni dalla notificazione.
Se il fallimento e' revocato, restano salvi gli effetti
degli atti legalmente compiuti dagli organi della
procedura.
Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono
liquidati dal tribunale, su relazione del giudice
delegato, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo
26.
(1) Articolo così sostituito dal
D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 19. (1)
Sospensione della liquidazione dell'attivo.
Proposto il reclamo, la corte d'appello, su richiesta
di parte, ovvero del curatore, puo', quando ricorrono
gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero
temporaneamente, la liquidazione dell'attivo.
L'istanza si propone con ricorso. Il presidente, con
decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione
delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio.
Copia del ricorso e del decreto sono notificate alle
altre parti ed al curatore.
(1) Articolo così modificato dal
D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 20. (1)
[Morte del fallito durante il giudizio di
opposizione.
Se il fallito muore durante il giudizio di
opposizione, il giudizio prosegue in confronto delle
persone indicate nell'art. 12, osservate le disposizioni
degli artt. 299 e seguenti del Codice di procedura
civile.]
(1) Articolo abrogato dal
D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 21. (1)
[Revoca della dichiarazione di fallimento.
Se la sentenza dichiarativa di fallimento è
revocata restano salvi gli effetti degli atti legalmente
compiuti dagli organi del fallimento.
Le spese della procedura ed il compenso al
curatore sono liquidati dal tribunale con decreto non
soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato.
Le spese di procedura e il compenso al curatore
sono a carico del creditore istante che è stato
condannato ai danni per avere chiesto la dichiarazione
di fallimento con colpa. In caso contrario il curatore
può ottenere il pagamento, in tutto o in parte, secondo
le modalità stabilite dalle speciali norme vigenti per
l'attribuzione di compensi ai curatori, che non poterono
conseguire adeguate retribuzioni]
(1) Articolo abrogato dalD.Lgs.
12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 22. (1)
Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza
di fallimento.
Il tribunale, che respinge il ricorso per la
dichiarazione di fallimento, provvede con decreto
motivato, comunicato a cura del cancelliere alle parti.
Entro trenta giorni dalla comunicazione, il creditore
ricorrente o il pubblico ministero richiedente possono
proporre reclamo contro il decreto alla Corte d'appello
che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio
con decreto motivato. Il debitore non puo' chiedere in
separato giudizio la condanna del creditore istante alla
rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno
per responsabilita' aggravata ai sensi dell'art. 96 del
codice di procedura civile.
Il decreto della Corte d'appello e' comunicato a cura
del cancelliere alle parti del procedimento di cui
all'art. 15.
Se la Corte d'appello accoglie il reclamo del
creditore ricorrente o del pubblico ministero
richiedente, rimette d'ufficio gli atti al tribunale,
per la dichiarazione di fallimento, salvo che, anche su
segnalazione di parte, accerti che sia venuto meno
alcuno dei presupposti necessari.
I termini di cui agli articoli 10 e 11 si computano
con riferimento al decreto della Corte d'appello.
(1) Articolo così modificato dal D. Lgs 12
Settembre 2007
Capo II
Degli organi preposti al fallimento
Sezione I
Del tribunale fallimentare
Art. 23.
Poteri del tribunale fallimentare.
Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è
investito dell'intera procedura fallimentare; provvede
alla nomina ed alla revoca o sostituzione, per
giustificati motivi, degli organi della procedura,
quando non è prevista la competenza del giudice delegato;
può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il
curatore, il fallito e il comitato dei creditori; decide
le controversie relative alla procedura stessa che non
sono di competenza del giudice delegato, nonché i
reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.
I provvedimenti del tribunale nelle materie previste
da questo articolo sono pronunciate con decreto, salvo
che non sia diversamente disposto.
(1) Articolo così modificato dal D. lgs 9 gennaio
2006 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 23. Poteri del tribunale fallimentare.
1. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è
investito dall'intera procedura fallimentare;
provvede sulle controversie relative alla procedura
stessa che non sono di competenza del giudice
delegato; decide sui reclami contro i provvedimenti
del giudice delegato.
2. Il tribunale può in ogni tempo sentire in camera
di consiglio il curatore, il fallito e il comitato
dei creditori, e surrogare un altro giudice al
giudice delegato.
3. I provvedimenti del tribunale nelle materie
previste da questo articolo sono pronunciati con
decreto non soggetto a gravame."
Art. 24. (*)(1)
Competenza del tribunale fallimentare.
Il tribunale che ha dichiarato il fallimento e'
competente a conoscere di tutte le azioni che ne
derivano, qualunque ne sia il valore.
.
(1) Articolo così modificato dal
D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Sezione II
Del giudice delegato
Art. 25. (1)
Poteri del giudice delegato.
Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e
di controllo sulla regolarita' della procedura e:
1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale e'
richiesto un provvedimento del collegio;
2) emette o provoca dalle competenti autorita' i
provvedimenti urgenti per la conservazione del
patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su
diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto
incompatibile con l'acquisizione;
3) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei
casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi
opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della
procedura;
4) su proposta del curatore, liquida i compensi e
dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle
persone la cui opera e' stata richiesta dal medesimo
curatore nell'interesse del fallimento;
5) provvede, nel termine di quindici giorni, sui reclami
proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei
creditori;
6) autorizza per iscritto il curatore a stare in
giudizio come attore o come convenuto. L'autorizzazione
deve essere sempre data per atti determinati e per i
giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi.
Su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone
l'eventuale revoca dell'incarico conferito ai difensori
nominati dal medesimo curatore;
7) su proposta del curatore, nomina gli arbitri,
verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla
legge;
8) procede all'accertamento dei crediti e dei diritti
reali e personali vantati dai terzi, a norma del capo V.
Il giudice delegato non puo' trattare i giudizi che
abbia autorizzato, ne' puo' far parte del collegio
investito del reclamo proposto contro i suoi atti.
I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati
con decreto motivato.
(1) Articolo così modificato dal D. Lgs 12
Settembre 2007
_______________
t. 26. (1)
Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del
tribunale.
Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti
del giudice delegato e del tribunale, puo' essere
proposto reclamo al tribunale o alla corte di appello,
che provvedono in camera di consiglio.
Il reclamo e' proposto dal curatore, dal fallito, dal
comitato dei creditori e da chiunque vi abbia interesse.
Il reclamo e' proposto nel termine perentorio di dieci
giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla
notificazione del provvedimento per il curatore, per il
fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha
chiesto o nei cui confronti e' stato chiesto il
provvedimento; per gli altri interessati, il termine
decorre dall'esecuzione delle formalita' pubblicitarie
disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se
quest'ultimo ha emesso il provvedimento.
La comunicazione integrale del provvedimento fatta dal
curatore mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, telefax o posta elettronica con garanzia
dell'avvenuta ricezione in base al testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
equivale a notificazione.
Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo
comma, il reclamo non puo' piu' proporsi decorso il
termine perentorio di novanta giorni dal deposito del
provvedimento in cancelleria.
Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Il reclamo si propone con ricorso che deve contenere:
1) l'indicazione del tribunale o della corte di appello
competente, del giudice delegato e della procedura
fallimentare;
2) le generalita' del ricorrente e l'elezione del
domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito;
3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto
su cui si basa il reclamo, con le relative conclusioni;
4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente
intende avvalersi e dei documenti prodotti.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito
del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza
di comparizione entro quaranta giorni dal deposito del
ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione
dell'udienza, deve essere notificato, a cura del
reclamante, al curatore ed ai controinteressati entro
cinque giorni dalla comunicazione del decreto.
Tra la data della notificazione e quella dell'udienza
deve intercorrere un termine non minore di quindici
giorni.
Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni
prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in
cui ha sede il tribunale o la corte d'appello, e
depositando una memoria contenente l'esposizione delle
difese in fatto e in diritto, nonche' l'indicazione dei
mezzi di prova e dei documenti prodotti.
L'intervento di qualunque interessato non puo' avere
luogo oltre il termine stabilito per la costituzione
della parte resistente, con le modalita' per questa
previste.
All'udienza il collegio, sentite le parti, assume anche
d'ufficio i mezzi di prova, eventualmente delegando un
suo componente.
Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle
parti, il collegio provvede con decreto motivato, con il
quale conferma, modifica o revoca il provvedimento
reclamato.
(1) Articolo così sostituito dalD. Lgs 12
Settembre 2007
_______________
Sezione III
Del curatore
Art. 27. (1)
Nomina del curatore.
Il curatore è nominato con la sentenza di fallimento,
o in caso di sostituzione o di revoca, con decreto del
tribunale.
(1) Articolo così modificato in vigore dal 16
luglio 2006.
Art. 28. (1)
Requisiti per la nomina a curatore.
Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di
curatore:
a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e
ragionieri commercialisti;
b) studi professionali associati o societa' tra
professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i
requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale
caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve
essere designata la persona fisica responsabile della
procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione,
direzione e controllo in societa' per azioni, dando
prova di adeguate capacita' imprenditoriali e purche'
non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di
fallimento.
Non possono essere nominati curatore il coniuge, i
parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito,
i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto
dell'impresa durante i due anni anteriori alla
dichiarazione di fallimento, nonche' chiunque si trovi
in conflitto di interessi con il fallimento.
(1) Articolo così modificato dal D. Lgs 12
Settembre 2007
Art. 29.
Accettazione del curatore.
Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla
partecipazione della sua nomina, far pervenire (1)
al giudice delegato la propria accettazione.
Se il curatore non osserva questo obbligo, il
tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza
alla nomina di altro curatore.
(1) Parole così modificate ed in vigore dal
16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 29. Accettazione del curatore.
1. Il curatore deve, entro i due giorni successivi
alla partecipazione della sua nomina, comunicare al
giudice delegato la propria accettazione.
2. Se il curatore non osserva questo obbligo, il
tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza
alla nomina di altro curatore."
Art. 30.
Qualità di pubblico ufficiale.
Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle
sue funzioni, è pubblico ufficiale.
Art. 31. (1)
Gestione della procedura.
Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio
fallimentare e compie tutte le operazioni della
procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del
comitato dei creditori, nell'àmbito delle funzioni ad
esso attribuite.
Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione
del giudice delegato, salvo che in materia di
contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di
diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento, e
salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti
del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro
caso in cui non occorra ministero di difensore.
Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei
giudizi che riguardano il fallimento.
(1) Articolo così modificato ed in vigore dal 16
luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 31. Poteri del curatore.
1. Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio
fallimentare sotto la direzione del giudice delegato.
2. Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione
scritta dal giudice delegato, salvo in materia di
contestazioni e di tardive denunzie di crediti e di
diritti reali mobiliari.
3. Il curatore non può assumere la veste di avvocato
o di procuratore nei giudizi che riguardano il
fallimento."
Art. 32. (1)
Esercizio delle attribuzioni del curatore.
Il curatore esercita personalmente le funzioni del
proprio ufficio e puo' delegare ad altri specifiche
operazioni, previa autorizzazione del comitato dei
creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli
articoli 89, 92, 95, 1997 e 104-ter. L'onere per il
compenso del delegato, liquidato dal giudice, e'
detratto dal compenso del curatore.
Il curatore puo' essere autorizzato dal comitato dei
creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre
persone retribuite, compreso il fallito, sotto la sua
responsabilita'. Del compenso riconosciuto a tali
soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del
compenso finale del curatore.
(1) Articolo così modificato dal D. Lgs 12
Settembre 2007
Art. 33.
Relazione al giudice e rapporti riepilogativi.
Il curatore, entro sessanta giorni dalla
dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice
delegato una relazione particolareggiata sulle cause e
circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal
fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla
responsabilita' del fallito o di altri e su quanto puo'
interessare anche ai fini delle indagini preliminari in
sede penale.
Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito
gia' impugnati dai creditori, nonche' quelli che egli
intende impugnare. Il giudice delegato puo' chiedere al
curatore una relazione sommaria anche prima del termine
suddetto.
Se si tratta di societa', la relazione deve esporre i
fatti accertati e le informazioni raccolte sulla
responsabilita' degli amministratori e degli organi di
controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla
societa'.
Il giudice delegato ordina il deposito della relazione
in cancelleria, disponendo la segretazione delle parti
relative alla responsabilita' penale del fallito e di
terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre
qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti
cautelari, nonche' alle circostanze estranee agli
interessi della procedura e che investano la sfera
personale del fallito.
Copia della relazione, nel suo testo integrale, e'
trasmessa al pubblico ministero.
Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione
della relazione di cui al primo comma, redige altresi'
un rapporto riepilogativo delle attivita' svolte, con
indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la
prima relazione, accompagnato dal conto della sua
gestione.
Copia del rapporto e' trasmessa al comitato dei
creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi
postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei
creditori o ciascuno dei suoi componenti possono
formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto
e' trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per
via telematica all'ufficio del registro delle imprese,
nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine
per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del
tribunale.
(1) Articolo così modificato dal D. Lgs 12
Settembre 2007
Art. 34. (1)
Deposito delle somme riscosse.
Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore
sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni
dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla
procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale
o presso una banca scelti dal curatore. Su proposta del
curatore il comitato dei creditori puo' autorizzare che
le somme riscosse vengano in tutto o in parte investite
con strumenti diversi dal deposito in conto corrente,
purche' sia garantita l'integrita' del capitale.
La mancata costituzione del deposito nel termine
prescritto e' valutata dal tribunale ai fini della
revoca del curatore.
Il prelievo delle somme e' eseguito su copia conforme
del mandato di pagamento del giudice delegato.
(1) Articolo così modificato dalD. Lgs 12
Settembre 2007
Art. 35. (1)
Integrazione dei poteri del curatore.
Le riduzioni di crediti, le transazioni, i
compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di
diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la
restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione
di eredita' e donazioni e gli atti di straordinaria
amministrazione sono effettuate dal curatore, previa
autorizzazione del comitato dei creditori.
Nel richiedere l'autorizzazione del comitato dei
creditori, il curatore formula le proprie conclusioni
anche sulla convenienza della proposta.
Se gli atti suddetti sono di valore superiore a
cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il
curatore ne informa previamente il giudice delegato,
salvo che gli stessi siano gia' stati autorizzati dal
medesimo ai sensi dell'art. 104-ter, comma ottavo.
Il limite di cui al secondo comma puo' essere adeguato
con decreto del Ministro della giustizia.
(1) Articolo così modificato dal D. Lgs 12
Settembre 2007
Art. 36. (1)
Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei
creditori.
Contro gli atti di amministrazione del curatore,
contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei
creditori e i relativi comportamenti omissivi, il
fallito e ogni altro interessato possono proporre
reclamo al giudice delegato per violazione di legge,
entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso
di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella
diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le
parti, decide con decreto motivato, omessa ogni
formalità non indispensabile al contraddittorio.
Contro il decreto del giudice delegato è ammesso
ricorso al tribunale entro otto giorni dalla data della
comunicazione del decreto medesimo. Il tribunale decide
entro trenta giorni, sentito il curatore e il reclamante,
omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio,
con decreto motivato non soggetto a gravame.
Se è accolto il reclamo concernente un comportamento
omissivo del curatore, questi è tenuto a dare esecuzione
al provvedimento della autorità giudiziaria. Se è
accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo
del comitato dei creditori, il giudice delegato provvede
in sostituzione di quest'ultimo con l'accoglimento del
reclamo.
(1) Articolo così modificato ed in vigore
dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 36. Reclamo contro gli atti del curatore.
1. Contro gli atti d'amministrazione del curatore il
fallito e ogni altro interessato possono reclamare
al giudice delegato, che decide con decreto motivato.
2. Contro il decreto del giudice delegato è ammesso
ricorso al tribunale entro tre giorni dalla data del
decreto medesimo. Il tribunale decide con decreto
motivato, sentito il curatore e il reclamante."
Art. 36-bis. (1)
Termini processuali.
Tutti i termini processuali previsti negli articoli
26 e 36 non sono soggetti alla sospensione feriale.
(1) Articolo inserito ed in vigore dal 16 luglio
2006.
Art. 37. (1)
Revoca del curatore.
Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del
giudice delegato o su richiesta del comitato dei
creditori o d'ufficio, revocare il curatore.
Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti
il curatore e il comitato dei creditori.
Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza
di revoca, è ammesso reclamo alla corte di appello ai
sensi dell'articolo 26; il reclamo non sospende l'efficacia
del decreto. (2)
(1) Articolo così modificato ed in vigore
dal 16 luglio 2006.
(2) Comma inserito ed in vigore dal 16 luglio
2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 37. Revoca del curatore.
1. Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del
giudice delegato o su richiesta del comitato dei
creditori o d'ufficio, revocare il curatore.
2. Il tribunale provvede con decreto, sentiti il
curatore ed il pubblico ministero."
Art. 37-bis. (1)
Sostituzione del curatore e dei componenti del comitato
dei creditori.
Conclusal'adunanza per l'esame dello stato passivo e
prima della dichiarazione di esecutivita' dello stesso,
i creditori presenti, personalmente o per delega, che
rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi,
possono effettuare nuove designazioni in ordine ai
componenti del comitato dei creditori nel rispetto dei
criteri di cui all'art. 40;
possono chiedere la sostituzione del curatore indicando
al tribunale le ragioni della richiesta e un nuovo
nominativo.
Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta di
sostituzione del curatore, provvede alla nomina dei
soggetti designati dai creditori salvo che non siano
rispettati i criteri di cui agli articoli 28 e 40.
Dal computo dei crediti, su istanza di uno o piu'
creditori, sono esclusi quelli che si trovino in
conflitto di interessi.
Nella stessa adunanza, i creditori che rappresentano la
maggioranza di quelli ammessi, indipendentemente dall'entita'
dei crediti vantati, possono stabilire che ai componenti
del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al
rimborso delle spese di cui all'art. 41, un compenso per
la loro attivita', in misura non superiore al dieci per
cento di quello liquidato al curatore.
(1) Articolo così modificato dalD. Lgs 12
Settembre 2007
Art. 38. (1)
Responsabilità del curatore.
Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio,
imposti dalla legge o derivanti dal piano di
liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla
natura dell'incarico. Egli deve tenere un registro
preventivamente vidimato da almeno un componente del
comitato dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le
operazioni relative alla sua amministrazione.
Durante il fallimento l'azione di responsabilità
contro il curatore revocato è proposta dal nuovo
curatore, previa autorizzazione del giudice delegato,
ovvero del comitato dei creditori.
Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante
il fallimento, deve rendere il conto della gestione a
norma dell'art. 116.
(1) Articolo così modificato dal
n.
5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 38. Responsabilità del curatore.
1. Il curatore deve adempiere con diligenza ai
doveri del proprio ufficio. Egli deve tenere un
registro, preventivamente vidimato senza spese dal
giudice delegato, e annotarvi giorno per giorno le
operazioni relative alla sua amministrazione.
2. Durante il fallimento l'azione di responsabilità
contro il curatore revocato è proposta dal nuovo
curatore, previa autorizzazione del giudice delegato.
3. Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche
durante il fallimento, deve rendere il conto della
gestione a norma dell'art. 116."
Art. 39.
Compenso del curatore.
Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se
il fallimento si chiude con concordato, sono liquidati
ad istanza del curatore con decreto del tribunale non
soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato,
secondo le norme stabilite con decreto del Ministro
della giustizia. (1)
La liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione
del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del
concordato. È in facoltà del tribunale di accordare al
curatore acconti sul compenso per giustificati motivi. (2)
Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il
compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità
ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura,
salvi eventuali acconti.
Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale,
può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di
spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo
divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione
di ciò che è stato pagato, indipendentemente
dall'esercizio dell'azione penale.
(1) Parole così modificate ed in vigore dal 16
luglio 2006.
(2) Comma inserito ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 39. Compenso del curatore.
1. Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche
se il fallimento si chiude con concordato, sono
liquidati ad istanza del curatore con decreto del
tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del
giudice delegato, secondo le norme stabilite con
decreto del Ministro per la grazia e giustizia.
2. La liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione
del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del
concordato. é in facoltà del tribunale di accordare
al curatore acconti sul compenso per giustificati
motivi. 3. Nessun compenso, oltre quello liquidato
dal tribunale, può essere preteso dal curatore,
nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i
pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed
è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato
pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione
penale, se vi è luogo."
Sezione IV
Del comitato dei creditori
Art. 40. (1)
Nomina del comitato.
Il comitato dei creditori è nominato dal giudice
delegato entro trenta giorni dalla sentenza di
fallimento sulla base delle risultanze documentali,
sentiti il curatore e i creditori che, con la domanda di
ammissione al passivo o precedentemente, hanno dato la
disponibilità ad assumere l'incarico ovvero hanno
segnalato altri nominativi aventi i requisiti previsti.
Salvo quanto previsto dall'articolo 37-bis, la
composizione del comitato può essere modificata dal
giudice delegato in relazione alle variazioni dello
stato passivo o per altro giustificato motivo.
Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti
tra i creditori, in modo da rappresentare in misura
equilibrata quantità e qualità dei crediti ed avuto
riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti
stessi.
Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina,
provvede, su convocazione del curatore, a nominare a
maggioranza il proprio presidente.
La sostituzione dei membri del comitato avviene
secondo le modalità stabilite nel secondo comma.
Il componente del comitato che si trova in conflitto
di interessi si astiene dalla votazione.
Ciascun componente del comitato dei creditori può
delegare in tutto o in parte l'espletamento delle
proprie funzioni ad uno dei soggetti aventi i requisiti
indicati nell'articolo 28, previa comunicazione al
giudice delegato.
(1) Articolo così modificato ed in vigore
dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 40. Nomina del comitato.
1. Il comitato dei creditori deve essere costituito
entro dieci giorni dal decreto previsto
dall'articolo 97; può essere costituito in via
provvisoria anche prima di detto termine, se il
giudice lo ritiene opportuno.
2. Il comitato è nominato con provvedimento del
giudice delegato ed è composto di tre o cinque
membri scelti fra i creditori, fra i quali lo stesso
giudice nomina il presidente del comitato.
3. Il giudice delegato può sostituire i membri del
comitato."
Art. 41. (1)
Funzioni del comitato.
Il comitato dei creditori vigila sull'operato del
curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei
casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del
tribunale o del giudice delegato, succintamente
motivando le proprie deliberazioni.
Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni
di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei
suoi componenti.
Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza
dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni
successivi a quello in cui la richiesta e' pervenuta al
presidente. Il voto puo' essere espresso in riunioni
collegiali ovvero per mezzo telefax o con altro mezzo
elettronico o telematico, purche' sia possibile
conservare la prova della manifestazione di voto.
In caso di inerzia, di impossibilita' di costituzione
per insufficienza di numero o indisponibilita' dei
creditori, o di funzionamento del comitato o di urgenza,
provvede il giudice delegato.
Il comitato ed ogni componente possono ispezionare in
qualunque tempo le scritture contabili e i documenti
della procedura ed hanno diritto di chiedere notizie e
chiarimenti al curatore e al fallito.
I componenti del comitato hanno diritto al rimborso
delle spese, oltre all'eventuale compenso riconosciuto
ai sensi e nelle forme di cui all'art. 37-bis, terzo
comma.
Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in
quanto compatibile, l'art. 2407, primo e terzo comma,
del codice civile.
L'azione di responsabilita' puo' essere proposta dal
curatore durante lo svolgimento della procedura. Con il
decreto di autorizzazione il giudice delegato
sostituisce i componenti del comitato dei creditori nei
confronti dei quali ha autorizzato l'azione.
(1) Articolo così modificato dalD.Lgs.
12 Settembre 2007, n. 169.
Capo III
Degli effetti del fallimento
Sezione I
Degli effetti del fallimento per il
fallito
Art. 42.
Beni del fallito.
La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla
sua data il fallito dell'amministrazione e della
disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di
dichiarazione di fallimento.
Sono compresi nel fallimento anche i beni che
pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le
passività incontrate per l'acquisto e la conservazione
dei beni medesimi.
Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei
creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che
pervengono al fallito durante la procedura fallimentare
qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la
loro conservazione risultino superiori al presumibile
valore di realizzo dei beni stessi. (1)
(1) Comma inserito in vigore dal 16 luglio
2006.
Art. 43.
Rapporti processuali.
Nelle controversie, anche in corso, relative a
rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi
nel fallimento sta in giudizio il curatore.
Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le
questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di
bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto
dalla legge.
L'apertura del fallimento determina l'interruzione
del processo. (1)
(1) Comma inserito ed in vigore dal 16 luglio
2006.
Art. 44.
Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di
fallimento.
Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da
lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono
inefficaci rispetto ai creditori.
Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal
fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.
Fermo quanto previsto dall'articolo 42, secondo
comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilità che
il fallito consegue nel corso della procedura per
effetto degli atti di cui al primo e secondo comma. (1)
(1) Comma inserito ed in vigore dal 16 luglio
2006.
Art. 45.
Formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento.
Le formalità necessarie per rendere opponibili gli
atti ai terzi, se compiute dopo la data della
dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto
ai creditori.
Art. 46.
Beni non compresi nel fallimento.
Non sono compresi nel fallimento:
1) i beni ed i diritti di natura strettamente
personale;
2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli
stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna
con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per
il mantenimento suo e della famiglia;
3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni
dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i
frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo
170 del codice civile; (1)
[4) i frutti dei beni costituiti in dote e i
crediti dotati, salvo quanto è disposto dall'art. 188
del codice civile;] (2)
5) le cose che non possono essere pignorate per
disposizione di legge.
I limiti previsti nel primo comma, n. 2), sono
fissati con decreto motivato del giudice delegato che
deve tener conto della condizione personale del fallito
e di quella della sua famiglia. (3)
(1) Numero così modificato ed in vigore dal 16
luglio 2006.
(2) Numero abrogato
(3) Comma così modificato ed in vigore dal 16 luglio
2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 46. Beni non compresi nel fallimento.
1. Non sono compresi nel fallimento:
1) i beni ed i diritti di natura strettamente
personale;
2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli
stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito
guadagna con la sua attività entro i limiti di
quanto occorre per il mantenimento suo e della
famiglia;
3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni
dei figli ed i redditi dei beni costituiti in
patrimonio familiare, salvo quanto è disposto dagli
artt. 170 e 326 del codice civile;
4) i frutti dei beni costituiti in dote e i crediti
dotati, salvo quanto è disposto dall'art. 188 del
codice civile;
5) le cose che non possono essere pignorate per
disposizione di legge.
2. I limiti previsti nel n. 2 di questo articolo
sono fissati con decreto del giudice delegato."
Art. 47.
Alimenti al fallito e alla famiglia.
Se al fallito vengono a mancare i mezzi di
sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore ed
il comitato dei creditori, [se è stato nominato,]
(1) può concedergli un sussidio a titolo di
alimenti per lui e per la famiglia.
La casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è
necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia,
non può essere distratta da tale uso fino alla
liquidazione delle attività.
(1) Parole abrogate
Art. 48. (1)
Corrispondenza diretta al fallito.
Il fallito persona fisica e' tenuto a consegnare al
curatore la propria corrispondenza di ogni genere,
inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti
compresi nel fallimento.
La corrispondenza diretta al fallito che non sia
persona fisica e' consegnata al curatore.
(1) Articolo così modificato dal D. Lgs 12
Settembre 2007
Art. 49. (1)
Obbligo del fallito.
L'imprenditore del quale sia stato dichiarato il
fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di
società o enti soggetti alla procedura di fallimento
sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento
della propria residenza o del proprio domicilio.
Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della
gestione della procedura, i soggetti di cui al primo
comma devono presentarsi personalmente al giudice
delegato, al curatore o al comitato dei creditori.
In caso di legittimo impedimento o di altro
giustificato motivo, il giudice può autorizzare l'imprenditore
o il legale rappresentante della società o enti soggetti
alla procedura di fallimento a comparire per mezzo di
mandatario.
(1) Articolo così modificato ed in vigore dal 16
luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 49. Obbligo di residenza del fallito.
1. Il fallito non può allontanarsi dalla sua
residenza senza permesso del giudice delegato, e
deve presentarsi personalmente a questo, al curatore
o al comitato dei creditori ogni qualvolta è
chiamato, salvo che, per legittimo impedimento, il
giudice lo autorizzi a comparire per mezzo di
mandatario.
2. Il giudice può far accompagnare il fallito dalla
forza pubblica, se questi non ottempera all'ordine
di presentarsi."
Art. 50. (1)
[Pubblico registro dei falliti.
Nella cancelleria di ciascun tribunale è tenuto
un pubblico registro nel quale sono iscritti i nomi di
coloro che sono dichiarati falliti dallo stesso
tribunale, nonché di quelli dichiarati altrove, se il
luogo di nascita del fallito si trova sotto la
giurisdizione del tribunale.
Le iscrizioni dei nomi dei falliti sono
cancellate dal registro in seguito a sentenza del
tribunale.
Finché l'iscrizione non è cancellata, il fallito
è soggetto alle incapacità stabilite dalla legge.
Le norme per la tenuta del registro saranno
emanate con decreto del Ministro per la grazia e
giustizia. Fino all'istituzione del registro dei falliti
le iscrizioni previste dal presente articolo sono
eseguite nell'albo dei falliti attualmente esistente.]
(1) Articolo abrogato
Sezione II
Degli effetti del fallimento per i
creditori
Art. 51. (1)
Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali.
Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno
della dichiarazione di fallimento nessuna azione
individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti
maturati durante il fallimento, può essere iniziata o
proseguita sui beni compresi nel fallimento.
(1) Articolo così modificato ed in vigore
dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 51. Divieto di azioni esecutive individuali.
1. Salvo diversa disposizione della legge dal giorno
della dichiarazione di fallimento nessuna azione
individuale esecutiva può essere iniziata o
proseguita sui beni compresi nel fallimento."
Art. 52. (1)
Concorso dei creditori.
Il fallimento apre il concorso dei creditori sul
patrimonio del fallito.
Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o
trattato ai sensi dell'art. 111, primo comma, n. 1),
nonche' ogni diritto reale o personale, mobiliare o
immobiliare, deve essere accertato secondo le norme
stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della
legge.
Le disposizioni del secondo comma si applicano anche
ai crediti esentati dal divieto di cui all'art. 51.
(1) Articolo così modificato dal D. Lgs 12
Settembre 2007
Art. 53.
Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili.
I crediti garantiti da pegno o assistiti da
privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice
civile possono essere realizzati anche durante il
fallimento, dopo che sono stati ammessi al passivo con
prelazione.
Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa
istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il
curatore e il comitato dei creditori, stabilisce con
decreto il tempo della vendita, determinandone le
modalita' a norma dell'art. 107.
Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori,
se e' stato nominato, puo' anche autorizzare il curatore
a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio,
pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi
stabiliti dal comma precedente.
(1) Articolo così modificato dal D. Lgs 12
Settembre 2007
Art. 54.
Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione
dell'attivo.
I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio
fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo
dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le
spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono,
per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori
chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo.
Essi hanno diritto di concorrere anche nelle
ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione
del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal
caso, se ottengono un'utile collocazione definitiva su
questo prezzo per la totalità del loro credito,
computati in primo luogo gli interessi, l'importo
ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto
dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai
creditori chirografari. Se la collocazione utile ha
luogo per una parte del credito garantito, per il
capitale non soddisfatto essi hanno diritto di
trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai
creditori chirografari.
L'estensione del diritto di prelazione agli interessi
è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi
secondo e terzo, del codice civile, intendendosi
equiparata la dichiarazione di fallimento all'atto di
pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio
generale, il decorso degli interessi cessa alla data del
deposito del progetto di riparto nel quale il credito è
soddisfatto anche se parzialmente. (1)
(1) Comma così modificato ed in vigore dal 16
luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 54. Diritto dei creditori privilegiati nella
ripartizione dell'attivo.
1. I creditori garantiti da ipoteca, pegno o
privilegio fanno valere il loro diritto di
prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il
capitale, gli interessi e le spese; se non sono
soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è
ancora loro dovuto, con i creditori chirografari
nelle ripartizioni del resto dell'attivo.
2. Essi hanno diritto di concorrere anche nelle
ripartizioni che si eseguono prima della
distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro
garanzia. In tal caso, se ottengono un'utile
collocazione definitiva su questo prezzo per la
totalità del loro credito, computati in primo luogo
gli interessi, l'importo ricevuto nelle ripartizioni
anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata
per essere attribuito ai creditori chirografari. Se
la collocazione utile ha luogo per una parte del
credito garantito, per il capitale non soddisfatto
essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale
definitiva assegnata ai creditori chirografari.
3. L'estensione del diritto di prelazione agli
interessi è regolata dagli artt. 2788 e 2855, commi
secondo e terzo, del codice civile, intendendosi
equiparata la dichiarazione di fallimento all'atto
di pignoramento."
Art. 55.
Effetti del fallimento sui debiti pecuniari.
La dichiarazione di fallimento sospende il corso
degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del
concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che
i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o
privilegio, salvo quanto è disposto dal terzo comma
dell'articolo precedente. (1)
I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti,
agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione
del fallimento.
I crediti condizionali partecipano al concorso a
norma degli artt. 96, 113 e 113-bis (2).
Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non
possono farsi valere contro il fallito, se non previa
escussione di un obbligato principale.
(1) La Corte costituzionale con sentenza 18
luglio 1989, n. 408 ha dichiarato il presente comma
costituzionalmente illegittimo.
(2) Parole così modificate in vigore dal 16
luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 55. Effetti del fallimento sui debiti
pecuniari.
1. La dichiarazione di fallimento sospende il corso
degli interessi convenzionali o legali, agli effetti
del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a
meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca,
da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dal
terzo comma dell'articolo precedente.
2. I debiti pecuniari del fallito si considerano
scaduti, agli effetti del concorso, alla data di
dichiarazione del fallimento.
3. I crediti condizionali partecipano al concorso a
norma degli artt. 95 e 113. Sono compresi tra i
crediti condizionali quelli che non possono farsi
valere contro il fallito, se non previa escussione
di un obbligato principale."
Art. 56.
Compensazione in sede di fallimento.
I creditori hanno diritto di compensare coi loro
debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso
lo stesso, ancorché non scaduti prima della
dichiarazione di fallimento.
Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia
non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito
per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento
o nell'anno anteriore.
Art. 57.
Crediti infruttiferi.
I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data
della dichiarazione di fallimento sono ammessi al
passivo per l'intiera somma. Tuttavia ad ogni singola
ripartizione saranno detratti gli interessi composti, in
ragione del cinque per cento all'anno, per il tempo che
resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento
sino al giorno della scadenza del credito.
Art. 58. (1)
Obbligazioni e titoli di debito.
I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli
di debito sono ammessi al passivo per il loro valore
nominale detratti i rimborsi già effettuati; se è
previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore
attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che
hanno diritto al sorteggio.
(1) Articolo così modificato ed in vigore dal 16
luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 58. Obbligazioni.
1. Le obbligazioni emesse dalle società per azioni
si valutano al prezzo nominale detratti i rimborsi.
2. Quelle rimborsabili per estrazione a sorte, con
somma superiore al prezzo nominale, sono valutate
nell'importo equivalente al capitale che si ottiene
riducendo al valore attuale, sulla base
dell'interesse composto del cinque per cento, l'ammontare
complessivo delle obbligazioni non ancora
sorteggiate. Il valore di ciascuna obbligazione è
dato dal quoziente che si ottiene dividendo questo
capitale per il numero delle obbligazioni non
estinte. Non si può in alcun caso attribuire alle
obbligazioni un valore inferiore al prezzo nominale,
detratto ciò che è stato pagato a titolo di rimborso
di capitale."
Art. 59. (1)
Crediti non pecuniari.
I crediti non scaduti, aventi per oggetto una
prestazione in danaro determinata con riferimento ad
altri valori o aventi per oggetto una prestazione
diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore
alla data della dichiarazione di fallimento.
(1) Articolo così modificato ed in vigore
dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 59. Crediti non pecuniari.
1. I crediti non scaduti, aventi per oggetto una
prestazione in danaro determinata con riferimento ad
altri valori o aventi per oggetto una prestazione
diversa dal danaro, concorrono secondo il loro
valore alla data della dichiarazione di fallimento."
Art. 60.
Rendita perpetua e rendita vitalizia.
Se nel passivo del fallimento sono compresi crediti
per rendita perpetua, questa è riscattata a norma
dell'art. 1866 del codice civile.
Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al
passivo per una somma equivalente al valore capitale
della rendita stessa al momento della dichiarazione di
fallimento.
Art. 61.
Creditore di più coobbligati solidali.
Il creditore di più coobbligati in solido concorre
nel fallimento di quelli tra essi che sono falliti, per
l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale
pagamento.
Il regresso tra i coobbligati falliti può essere
esercitato solo dopo che il creditore sia stato
soddisfatto per l'intero credito.
Art. 62.
Creditore di più coobbligati solidali parzialmente
soddisfatto.
Il creditore che, prima della dichiarazione di
fallimento, ha ricevuto da un coobbligato in solido col
fallito o da un fideiussore una parte del proprio
credito, ha diritto di concorrere nel fallimento per la
parte non riscossa.
Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il
fallito ha diritto di concorrere nel fallimento di
questo per la somma pagata.
Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare
la quota di riparto spettante al coobbligato fino a
concorrenza di quanto ancora dovutogli. Resta
impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il
creditore rimane parzialmente insoddisfatto.
Art. 63.
Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di
garanzia.
Il coobbligato o fideiussore del fallito, che ha un
diritto di pegno o d'ipoteca sui beni di lui a garanzia
della sua azione di regresso, concorre nel fallimento
per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.
Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle
cose date in pegno spetta al creditore in deduzione
della somma dovuta.
Sezione III
Degli effetti del fallimento sugli
atti pregiudizievoli ai creditori
Art. 64.
Atti a titolo gratuito.
Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se
compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla
dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito,
esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in
adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica
utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al
patrimonio del donante.
Art. 65.
Pagamenti.
Sono privi di effetto rispetto ai creditori i
pagamenti di crediti che scadono nel giorno della
dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali
pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni
anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Art. 66.
Azione revocatoria ordinaria.
Il curatore può domandare che siano dichiarati
inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio
dei creditori, secondo le norme del codice civile.
L'azione si propone dinanzi al tribunale
fallimentare, sia in confronto del contraente immediato,
sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui
sia proponibile contro costoro.
Art. 67. (1)
Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie.
Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non
conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno
anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le
prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal
fallito sorpassano di oltre un quarto cio' che a lui e'
stato dato o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed
esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi
normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore
alla dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie
costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di
fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o
volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresi' revocati, se il curatore prova che l'altra
parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i
pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a
titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di
prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente
creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati
nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario,
purche' non abbiano ridotto in maniera consistente e
durevole l'esposizione debitoria del fallito nei
confronti della banca;
c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai
sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, i cui
effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della
suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed
aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a
costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di
suoi parenti e affini entro il terzo grado;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni
del debitore purche' posti in essere in esecuzione di un
piano che appaia idoneo a consentire il risanamento
della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare
il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la
cui ragionevolezza sia attestata da un professionista
iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia
i requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) ai
sensi dell'art. 2501-bis, quarto comma, del codice
civile;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere
in esecuzione del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata, nonche' dell'accordo
omologato ai sensi dell'art. 182-bis;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di
lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori,
anche non subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti
alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi
strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di
amministrazione controllata e di concordato preventivo.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano
all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su
pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni
delle leggi speciali.
(1) Articolo così modificato dal D. Lgs 12
Settembre 2007
Art. 67-bis. (1)
Patrimoni destinati ad uno specifico affare.
Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad
uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis,
primo comma, lettera a) del codice civile, sono
revocabili quando pregiudicano il patrimonio della
società. Il presupposto soggettivo dell'azione è
costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza
della società.
(1) Articolo inserito ed in vigore dal 16
luglio 2006.
Art. 68.
Pagamento di cambiale scaduta.
In deroga a quanto disposto dall'art. 67, secondo
comma, non può essere revocato il pagamento di una
cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo
per non perdere l'azione cambiaria di regresso. In tal
caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in
confronto del quale il curatore provi che conosceva lo
stato di insolvenza del principale obbligato quando ha
tratto o girato la cambiale, deve versare la somma
riscossa al curatore.
Art. 69. (1)
Atti compiuti tra coniugi.
Gli atti previsti dall'articolo 67, compiuti tra
coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava
un'impresa commerciale e quelli a titolo gratuito
compiuti tra coniugi più di due anni prima della
dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il
fallito esercitava un'impresa commerciale sono revocati
se il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza
del coniuge fallito.
(1) Articolo così modificato ed in vigore dal 16
luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 69. Atti compiuti tra coniugi.
1. Gli atti previsti dall'art. 67, compiuti tra
coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava una
impresa commerciale, sono revocati se il coniuge non
prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge
fallito.
2. Se il marito esercitava un'impresa commerciale al
tempo della celebrazione del matrimonio o se ha
iniziato l'esercizio di un'impresa commerciale
nell'anno successivo, l'ipoteca legale per la dote
della moglie non si estende ai beni pervenuti al
marito durante il matrimonio per titolo diverso da
quello di successione o donazione.
3. Nei casi suddetti la moglie non può esercitare
nel fallimento alcuna azione per i vantaggi
derivanti a suo favore dal contratto di matrimonio e
i creditori non possono valersi dei vantaggi
derivanti dallo stesso contratto a favore del marito."
Art. 69-bis. (1)
Decadenza dall'azione.
Le azioni revocatorie disciplinate nella presente
sezione non possono essere promosse decorsi tre anni
dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi
cinque anni dal compimento dell'atto.
(1) Articolo inserito ed in vigore dal 16 luglio
2006.
Art. 70. (1)
Effetti della revocazione.
La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite
intermediari specializzati, procedure di compensazione
multilaterale o dalle societa' previste dall'art. 1
della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e
produce effetti nei confronti del destinatario della
prestazione.
Colui che, per effetto della revoca prevista dalle
disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva
ricevuto e' ammesso al passivo fallimentare per il suo
eventuale credito.
Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di
posizioni passive derivanti da rapporti di conto
corrente bancario o comunque rapporti continuativi o
reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla
differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue
pretese, nel periodo per il quale e' provata la
conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare
residuo delle stesse, alla data in cui si e' aperto il
concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare
al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto
restituito.
(1) Articolo così modificato dal D. Lgs 12
Settembre 2007
Art. 71. (1)
[Effetti della revocazione.
Colui che per effetto della revoca prevista nelle
disposizioni precedenti ha restituito quanto aveva
ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo
eventuale credito.]
(1) Articolo abrogato
Sezione IV
Degli effetti del fallimento sui
rapporti giuridici preesistenti
Art. 72. (1)
Rapporti pendenti.
Se un contratto e' ancora ineseguito o non
compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei
confronti di una di esse, e' dichiarato il fallimento,
l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse
disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino
a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato
dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in
luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi,
ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei
contratti ad effetti reali, sia gia' avvenuto il
trasferimento del diritto.
Il contraente puo' mettere in mora il curatore,
facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non
superiore a sessanta giorni, decorso il quale il
contratto si intende sciolto.
La disposizione di cui al primo comma si applica anche
al contratto preliminare salvo quanto previsto nell'art.
72-bis.
In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far
valere nel passivo il credito conseguente al mancato
adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del
danno.
L'azione di risoluzione del contratto promossa prima del
fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega
i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva,
nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della
domanda; se il contraente intende ottenere con la
pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o
di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve
proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al
Capo V.
Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno
dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento.
In caso di scioglimento del contratto preliminare di
vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'art.
2645-bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di
far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli
sia dovuto il risarcimento del danno e gode del
privilegio di cui all'art. 2775-bis del codice civile a
condizione che gli effetti della trascrizione del
contratto preliminare non siano cessati anteriormente
alla data della dichiarazione di fallimento.
Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano
al contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi
dell'art. 2645-bis del codice civile avente ad oggetto
un immobile ad uso abitativo destinato a costituire
l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi
parenti ed affini entro il terzo grado.
(1) Articolo così modificato dal D. Lgs 12
Settembre 2007
Art. 72-bis. (1)
Contratti relativi ad immobili da costruire.
I contratti di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 20 giugno 2005, n. 122 si sciolgono se,
prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione
o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la
fideiussione a garanzia della restituzione di quanto
versato al costruttore, dandone altresi' comunicazione
al curatore. In ogni caso, la fideiussione non puo'
essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di
voler dare esecuzione al contratto..
(1) Articolo da ultimo così sostituito dal D. Lgs
12 Settembre 2007
Art. 72-ter. (1)
Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico
affare.
Il fallimento della società determina lo scioglimento
del contratto di finanziamento di cui all'articolo
2447-bis, primo comma, lettera b), del codice civile
quando impedisce la realizzazione o la continuazione
dell'operazione.
In caso contrario, il curatore, sentito il parere del
comitato dei creditori, può decidere di subentrare nel
contratto in luogo della società assumendone gli oneri
relativi.
Ove il curatore non subentri nel contratto, il
finanziatore può chiedere al giudice delegato, sentito
il comitato dei creditori, di realizzare o di continuare
l'operazione, in proprio o affidandola a terzi; in tale
ipotesi il finanziatore può trattenere i proventi
dell'affare e può insinuarsi al passivo del fallimento
in via chirografaria per l'eventuale credito residuo.
Nelle ipotesi previste nel secondo e terzo comm[a,
resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 2447-decies,
terzo, quarto e quinto comma, del codice civile.
Qualora, nel caso di cui al primo comma, non si
verifichi alcuna delle ipotesi previste nel secondo e
nel terzo comma, si applica l'articolo 2447-decies,
sesto comma, del codice civile.
(1) Articolo inserito ed in vigore dal 16 luglio
2006.
Art. 72-quater. (1)
Locazione finanziaria.
Al contratto di locazione finanziaria si applica, in
caso di fallimento dell'utilizzatore, l'art. 72. Se e'
disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa il
contratto continua ad avere esecuzione salvo che il
curatore dichiari di volersi sciogliere dal contratto.
In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha
diritto alla restituzione del bene ed e' tenuto a
versare alla curatela l'eventuale differenza fra la
maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra
collocazione del bene stesso avvenute a valori di
mercato rispetto al credito residuo in linea capitale;
per le somme gia' riscosse si applica l'art. 67, terzo
comma, lettera a).
Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato
passivo per la differenza fra il credito vantato alla
data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova
allocazione del bene.
In caso di fallimento delle societa' autorizzate alla
concessione di finanziamenti sotto forma di locazione
finanziaria, il contratto prosegue; l'utilizzatore
conserva la facolta' di acquistare, alla scadenza del
contratto, la proprieta' del bene, previo pagamento dei
canoni e del prezzo pattuito.
(1) Articolo così modificato daD. Lgs 12
Settembre 2007
Art. 73. (1)
Vendita con riserva di proprieta'.
Nella vendita con riserva di proprieta', in caso di
fallimento del compratore, se il prezzo deve essere
pagato a termine o a rate, il curatore puo' subentrare
nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei
creditori; il venditore puo' chiedere cauzione a meno
che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo
sconto dell'interesse legale.
Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il
venditore deve restituire le rate di prezzo gia'
riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso
della cosa.
Il fallimento del venditore non e' causa di
scioglimento del contratto.
(1) Articolo così sostituito dal D. Lgs 12
Settembre 2007
Art. 74. (1)
Contratti ad esecuzione continuata o periodica.
Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione
continuata o periodica deve pagare integralmente il
prezzo anche delle consegne gia' avvenute o dei servizi
gia' erogati.
(1) Articolo così sostituito dal D. Lgs 12
Settembre 2007
Art. 75.
Restituzione di cose non pagate.
Se la cosa mobile oggetto della vendita è già stata
spedita al compratore prima della dichiarazione di
fallimento di questo, ma non è ancora a sua disposizione
nel luogo di destinazione, né altri ha acquistato
diritti sulla medesima, il venditore può riprenderne il
possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo
gli acconti ricevuti, sempreché egli non preferisca dar
corso al contratto facendo valere nel passivo il credito
per il prezzo, o il curatore non intenda farsi
consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.
Art. 76.
Contratto di borsa a termine.
Il contratto di borsa a termine, se il termine scade
dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei
contraenti, si scioglie (1) alla data
della dichiarazione di fallimento. La differenza fra il
prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli
alla data di dichiarazione di fallimento è versata nel
fallimento se il fallito risulta in credito, o è ammessa
al passivo del fallimento nel caso contrario.
(1) Parole così modificate ed in vigore dal
16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 76. Contratto di borsa a termine.
1. Il contratto di borsa a termine, se il termine
scade dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei
contraenti, è risolto alla data della dichiarazione
di fallimento. La differenza fra il prezzo
contrattuale e il valore delle cose o dei titoli
alla data di dichiarazione di fallimento è versata
nel fallimento se il fallito risulta in credito, o è
ammessa al passivo del fallimento nel caso
contrario."
Art. 77.
Associazione in partecipazione.
La associazione in partecipazione si scioglie per il
fallimento dell'associante. L'associato ha diritto di
far valere nel passivo il credito per quella parte dei
conferimenti, la quale non è assorbita dalle perdite a
suo carico.
L'associato (1) è tenuto al
versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle
perdite che sono a suo carico.
Nei suoi confronti è applicata la procedura prevista
dall'art. 150.
(1) Parole così modificate ed in vigore dal 16
luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 77. Associazione in partecipazione.
1. La associazione in partecipazione si scioglie per
il fallimento dell'associante. L'associato ha
diritto di far valere nel passivo il credito per
quella parte dei conferimenti, la quale non è
assorbita dalle perdite a suo carico.
2. Egli è tenuto al versamento della parte ancora
dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo
carico.
3. Nei suoi confronti è applicata la procedura
prevista dall'art. 150."
Art. 78. (1)
Conto corrente, mandato, commissione.
I contratti di conto corrente, anche bancario, e di
commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle
parti.
Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento
del mandatario.
Se il curatore del fallimento del mandante subentra
nel contratto, il credito del mandatario è trattato a
norma dell'articolo 111, primo comma, n. 1), per l'attività
compiuta dopo il fallimento.
(1) Articolo così modificato ed in vigore
dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 78. Conto corrente, mandato, commissione.
1. I contratti di conto corrente, di mandato e di
commissione si sciolgono per il fallimento di una
delle parti."
Art. 79. (1)
Contratto di affitto d'azienda.
Il fallimento non e' causa di scioglimento del
contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti
possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo
alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso
tra le parti, e' determinato dal giudice delegato,
sentiti gli interessati.
L'indennizzo dovuto dalla curatela e' regolato
dall'articolo 111, n. 1.
(1) Articolo così sostituito dal D. Lgs 12
Settembre 2007
Art. 80. (1)
Contratto di locazione di immobili.
Il fallimento del locatore non scioglie il contratto
di locazione d'immobili e il curatore subentra nel
contratto.
Qualora la durata del contratto sia complessivamente
superiore a quattro anni dalla dichiarazione di
fallimento, il curatore ha, entro un anno dalla
dichiarazione di fallimento, la facolta' di recedere dal
contratto corrispondendo al conduttore un equo
indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso
fra le parti, e' determinato dal giudice delegato,
sentiti gli interessati. Il recesso ha effetto decorsi
quattro anni dalla dichiarazione di fallimento.
In caso di fallimento del conduttore, il curatore puo'
in qualunque tempo recedere dal contratto,
corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato
recesso, che nel dissenso fra le parti, e' determinato
dal giudice delegato, sentiti gli interessati.
Il credito per l'indennizzo e' soddisfatto in
prededuzione ai sensi dell'articolo 111, n. 1 con il
privilegio dell'articolo 2764 del codice civile.
(1) Articolo da ultimo così sostituito dal D. Lgs
12 Settembre 2007
Art. 80-bis. (1)
[Contratto di affitto d'azienda.
Il fallimento non è causa di scioglimento del
contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti
possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo
alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso
tra le parti, è determinato dal giudice delegato,
sentiti gli interessati. L'indennizzo dovuto dalla
curatela è regolato dall'articolo 111, primo comma, n.
1).]
(1) Articolo abrogato dal D. Lgs 12 Settembre
2007
Art. 81. (1)
Contratto di appalto.
Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento
di una delle parti, se il curatore, previa
autorizzazione del comitato dei creditori non dichiara
di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione
all'altra parte nel termine di giorni sessanta dalla
dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie.
Nel caso di fallimento dell'appaltatore, il rapporto
contrattuale si scioglie se la considerazione della
qualità soggettiva è stata un motivo determinante del
contratto, salvo che il committente non consenta,
comunque, la prosecuzione del rapporto.
Sono salve le norme relative al contratto di appalto
per le opere pubbliche.
(1) Articolo così modificato ed in vigore
dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 81. Contratto di appalto.
1. Il contratto di appalto si scioglie per il
fallimento di una delle parti, a meno che il
curatore, sentito il comitato dei creditori, se è
stato nominato, e con l'autorizzazione del giudice
delegato, non dichiari di voler subentrare nel
rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel
termine di giorni venti dalla dichiarazione di
fallimento ed offrendo idonee garanzie.
2. La prosecuzione del rapporto non è consentita nel
caso di fallimento dell'appaltatore, quando la
considerazione della sua persona è stato un motivo
determinante del contratto.
3. Sono salve le norme relative al contratto di
appalto per le opere pubbliche."
Art. 82.
Contratto di assicurazione.
Il fallimento dell'assicurato non scioglie il
contratto di assicurazione contro i danni, salvo patto
contrario, e salva l'applicazione dell'art. 1898 del
codice civile se ne deriva un aggravamento del rischio.
Se il contratto continua, il credito
dell'assicuratore per i premi non pagati deve essere
soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del
premio è anteriore alla dichiarazione di fallimento.-
Art. 83.
Contratto di edizione.
Gli effetti del fallimento dell'editore sul contratto
di edizione sono regolati dalla legge speciale.
Art. 83-bis. (1)
Clausola arbitrale.
Se il contratto in cui è contenuta una clausola
compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni
della presente sezione, il procedimento arbitrale
pendente non può essere proseguito.
(1) Articolo inserito ed in vigore dal 16 luglio
2006.
Capo IV
Della custodia e
dell'amministrazione delle attività fallimentari
Art. 84. (1)
Dei sigilli.
Dichiarato il fallimento, il curatore procede,
secondo le norme stabilite dal codice di procedura
civile, all'apposizione dei sigilli sui beni che si
trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri
beni del debitore.
Il curatore può richiedere l'assistenza della forza
pubblica.
Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è
agevole l'immediato completamento delle operazioni, l'apposizione
dei sigilli può essere delegata a uno o più coadiutori
designati dal giudice delegato.
Per i beni e le cose sulle quali non è possibile
apporre i sigilli si procede a norma dell'articolo 758
del codice di procedura civile.
(1) Articolo così modificato ed in vigore dal 16
luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 84. Apposizione dei sigilli.
1. Dichiarato il fallimento, il giudice delegato o
per sua delegazione, in caso d'impedimento, il
giudice di pace, procede immediatamente, secondo le
norme stabilite dal codice di procedura civile,
all'apposizione dei sigilli, sui beni che si trovano
nella sede principale dell'impresa e sugli altri
beni del debitore. All'apposizione dei sigilli nella
sede principale dell'impresa deve assistere, salvo
legittimo impedimento, il curatore.
2. Per i beni che si trovano in altre località il
giudice delegato richiede, per mezzo del cancelliere,
i giudici di pace competenti di procedere
all'apposizione dei sigilli. Il verbale redatto dal
giudice di pace è trasmesso immediatamente al
giudice delegato.
3. Il giudice che procede all'apposizione dei
sigilli può emettere i provvedimenti provvisori e
conservativi che ritiene necessari compreso quello
della vendita delle cose deteriorabili."
Art. 85. (1)
Apposizione dei sigilli da parte del pretore.
[Anche prima di ricevere la richiesta prevista
dal secondo comma dell'articolo precedente, il giudice
di pace che abbia certa notizia della dichiarazione di
fallimento, può procedere all'apposizione dei sigilli
nei luoghi compresi nella sua giurisdizione.]
(1) Articolo abrogato
Art. 86. (1)
Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di
altra documentazione.
Devono essere consegnate al curatore:
a) il denaro contante per essere dal medesimo
depositato a norma dell'articolo 34;
b) le cambiali e gli altri titoli compresi quelli
scaduti;
c) le scritture contabili e ogni altra documentazione
dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora
depositate in cancelleria.
Il giudice delegato può autorizzarne il deposito in
luogo idoneo, anche presso terzi. In ogni caso, il
curatore deve esibire le scritture contabili a richiesta
del fallito o di chi ne abbia diritto. Nel caso in cui
il curatore non ritenga di dover esibire la
documentazione richiesta, l'interessato può proporre
ricorso al giudice delegato che provvede con decreto
motivato.
Può essere richiesto il rilascio di copia, previa
autorizzazione del giudice delegato, a cura e spese del
richiedente.
(1) Articolo così modificato ed in vigore
dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 86. Cose non soggette all'apposizione dei
sigilli.
1. Non sono poste sotto sigillo, oltre le cose che
ne sono escluse dal codice di procedura civile:
1) le cose che servono all'esercizio dell'impresa,
se questo, a giudizio del giudice, non può essere
immediatamente interrotto;
2) le scritture contabili;
3) le cambiali e gli altri titoli scaduti o di
imminente scadenza, che devono essere consegnati al
curatore per la riscossione;
4) il danaro contante, da consegnarsi ugualmente al
curatore, il quale provvede a depositarlo a norma
dell'art. 34.
2. Di tutti questi oggetti si fa la descrizione nel
processo verbale.
3. Le scritture contabili, dopo essere state
vidimate dal giudice che procede, devono essere
depositate nella cancelleria del tribunale. Tuttavia
il giudice delegato può autorizzare il curatore a
trattenerle temporaneamente con l'obbligo di
esibirle ad ogni legittima richiesta."
Art. 87. (1)
Inventario.
Il curatore, rimossi i sigilli, redige l'inventario
nel più breve termine possibile secondo le norme
stabilite dal codice di procedura civile, presenti o
avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se
nominato, formando, con l'assistenza del cancelliere,
processo verbale delle attività compiute. Possono
intervenire i creditori.
Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.
Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il
fallito o, se si tratta di società, gli amministratori a
dichiarare se hanno notizia che esistano altre attività
da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene
stabilite dall'articolo 220 in caso di falsa o omessa
dichiarazione.
L'inventario è redatto in doppio originale e
sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli
originali deve essere depositato nella cancelleria del
tribunale.
(1) Articolo così modificato ed in vigore dal 16
luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 87. Rimozione dei sigilli e inventario.
1. Il curatore deve chiedere nel più breve termine
possibile al giudice l'autorizzazione a rimuovere i
sigilli ed a fare l'inventario. A tali operazioni
procede, secondo le norme stabilite dal codice di
procedura civile, presenti o avvisati il fallito e
il comitato dei creditori, se esiste, con l'assistenza
del cancelliere del tribunale o della pretura, che
ne redige processo verbale. Possono intervenire i
creditori.
2. Il giudice delegato può prescrivere speciali
norme e cautele per l'inventario e, quando occorre,
nomina uno stimatore.
3. Prima di chiudere l'inventario il curatore invita
il fallito o, se si tratta di società, gli
amministratori a dichiarare se hanno notizia che
esistano altre attività da comprendere
nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite
dall'art. 220 in caso di falsa o omessa
dichiarazione.
4. L'inventario è redatto in doppio originale e
sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli
originali deve essere depositato nella cancelleria
del tribunale."
Art. 87-bis. (1)
Inventario su altri beni