TITOLO II
DEL FALLIMENTO
CAPO I
Della dichiarazione di fallimento
Art. 5.
Stato d'insolvenza.
L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è
dichiarato fallito.
Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti
od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il
debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente
le proprie obbligazioni.
Art. 6.
Iniziativa per la dichiarazione di fallimento.
Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore,
di uno o più creditori o su richiesta del pubblico
ministero.
Nel ricorso di cui al primo comma l'istante può
indicare il recapito telefax o l'indirizzo di posta
elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le
comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente
legge.
(
Art. 7.
Iniziativa del pubblico ministero.
Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al
primo comma dell'articolo 6:
1) quando l'insolvenza risulta nel corso di un
procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla
irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore,
dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal
trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione
fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore;
2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione
proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso
di un procedimento civile.
Art. 8. (1)
[Stato d'insolvenza risultante in giudizio
civile.
Se nel corso di un giudizio civile risulta l'insolvenza
di un imprenditore che sia parte nel giudizio, il
giudice ne riferisce al tribunale competente per la
dichiarazione del fallimento]
(1) Articolo abrogato
Art. 9. (1)
Competenza.
Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo
dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa.
Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno
antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la
dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della
competenza.
L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale
dell'impresa, può essere dichiarato fallito nella
Repubblica italiana anche se è stata pronunciata
dichiarazione di fallimento all'estero.
Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la
normativa dell'Unione europea.
Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero
non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana,
se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui
all'articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui
all'articolo 7.
(1) Articolo così modificato dal D
lgs 9 gennaio 2006 n. 5 ed in vigore dal 16 luglio
2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 9. Competenza.
1. Il fallimento è dichiarato dal tribunale del
luogo dove l'imprenditore ha la sede principale
dell'impresa.
2. L'imprenditore, che ha all'estero la sede
principale dell'impresa, può essere dichiarato
fallito nel territorio dello Stato anche se è stata
pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero.
3. Sono salve le convenzioni internazionali."
Art. 9-bis. (1)
Disposizioni in materia di incompetenza.
Il provvedimento che dichiara l'incompetenza e'
trasmesso in copia al tribunale dichiarato incompetente,
il quale dispone con decreto l'immediata trasmissione
degli atti a quello competente. Allo stesso modo
provvede il tribunale che dichiara la propria
incompetenza.
Il tribunale dichiarato competente, entro venti giorni
dal ricevimento degli atti, se non richiede d'ufficio il
regolamento di competenza ai sensi dell'art. 45 del
codice di procedura civile, dispone la prosecuzione
della procedura fallimentare, provvedendo alla nomina
del giudice delegato e del curatore.
Restano salvi gli effetti degli atti precedentemente
compiuti.
Qualora l'incompetenza sia dichiarata all'esito del
giudizio di cui all'art. 18, l'appello, per le questioni
diverse dalla competenza, e' riassunto, a norma
dell'art. 50 del codice di procedura civile, dinanzi
alla corte di appello competente.
Nei giudizi promossi ai sensi dell'art. 24 dinanzi al
tribunale dichiarato incompetente, il giudice assegna
alle parti un termine per la riassunzione della causa
davanti al giudice competente ai sensi dell'art. 50 del
codice di procedura civile e ordina la cancellazione
della causa dal ruolo.
(1) Articolo così modificato dal
D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 9-ter. (1)
Conflitto positivo di competenza.
Quando il fallimento è stato dichiarato da più
tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale
competente che si è pronunciato per primo.
Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se
non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai
sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile,
dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è
pronunziato per primo. Si applica l'articolo 9-bis, in
quanto compatibile.
(1) Articolo inserito dal D. lgs 9 gennaio
2006 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Art. 10.
Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio
dell'impresa.
Gli imprenditori individuali e collettivi possono
essere dichiarati falliti entro un anno dalla
cancellazione dal registro delle imprese, se
l'insolvenza si e' manifestata anteriormente alla
medesima o entro l'anno successivo.
In caso di impresa individuale o di cancellazione di
ufficio degli imprenditori collettivi, e' fatta salva la
facolta' per il creditore o per il pubblico ministero di
dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attivita'
da cui decorre il termine del primo comma.
(
Art. 11.
Fallimento dell'imprenditore defunto.
L'imprenditore defunto può essere dichiarato fallito
quando ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo
precedente.
L'erede può chiedere il fallimento del defunto,
purché l'eredità non sia già confusa con il suo
patrimonio; l'erede che chiede il fallimento del defunto
non e soggetto agli obblighi di deposito di cui agli
articoli 14 e 16, secondo comma, n. 3). (1)
Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto
gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai
creditori del defunto a norma del codice civile.
Art. 12.
Morte del fallito.
Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di
fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli
eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.
Se ci sono più eredi, la procedura prosegue in
confronto di quello che è designato come rappresentante.
In mancanza di accordo nella designazione del
rappresentante entro quindici giorni dalla morte del
fallito, la designazione è fatta dal giudice delegato.
Nel caso previsto dall'art. 528 del c.c., la
procedura prosegue in confronto del curatore
dell'eredità giacente e nel caso previsto dall'art. 641
del c.c. nei confronti dell'amministratore nominato a
norma dell'art. 642 dello stesso codice.
Art. 13. (1)
[Obbligo di trasmissione dell'elenco dei
protesti.
I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti
cambiari devono trasmettere ogni quindici giorni al
presidente del tribunale, nella cui giurisdizione
esercitano le loro funzioni, un elenco dei protesti per
mancato pagamento levati nei quindici giorni precedenti.
L'elenco deve indicare la data di ciascun protesto, il
cognome, il nome e il domicilio della persona alla quale
fu fatto e del richiedente, la scadenza del titolo
protestato, la somma dovuta ed i motivi del rifiuto di
pagamento.
Eguale obbligo hanno i procuratori del registro
per i rifiuti di pagamento fatti in conformità della
legge cambiaria]
(1) Articolo abrogato
Art. 14. (1)
Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio
fallimento.
L'imprenditore che chiede il proprio fallimento deve
depositare presso la cancelleria del tribunale le
scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i
tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza
dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata. Deve
inoltre depositare uno stato particolareggiato ed
estimativo delle sue attivita', l'elenco nominativo dei
creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti,
l'indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi
tre esercizi, l'elenco nominativo di coloro che vantano
diritti reali e personali su cose in suo possesso e
l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui
sorge il diritto.
(1) Articolo così modificato dal
D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 15. (1)
Procedimento per la dichiarazione di fallimento.
Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si
svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale
con le modalita' dei procedimenti in camera di
consiglio.
Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al
ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il
fallimento; nel procedimento interviene il pubblico
ministero che ha assunto l'iniziativa per la
dichiarazione di fallimento.
Il decreto di convocazione e' sottoscritto dal
presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi e'
delega alla trattazione del procedimento ai sensi del
sesto comma. Tra la data della notificazione, a cura di
parte, del decreto di convocazione e del ricorso e
quella dell'udienza deve intercorrere un termine non
inferiore a quindici giorni.
Il decreto contiene l'indicazione che il procedimento e'
volto all'accertamento dei presupposti per la
dichiarazione di fallimento e fissa un termine non
inferiore a sette giorni prima dell'udienza per la
presentazione di memorie e il deposito di documenti e
relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone
che l'imprenditore depositi i bilanci relativi agli
ultimi tre esercizi, nonche' una situazione
patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata; puo'
richiedere eventuali informazioni urgenti.
I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere
abbreviati dal presidente del tribunale, con decreto
motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza.
In tali casi, il presidente del tribunale puo' disporre
che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza
siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo
idoneo, omessa ogni formalita' non indispensabile alla
conoscibilita' degli stessi.
Il tribunale puo' delegare al giudice relatore
l'audizione delle parti. In tal caso, il giudice
delegato provvede all'ammissione ed all'espletamento dei
mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti
d'ufficio.
Le parti possono nominare consulenti tecnici.
Il tribunale, ad istanza di parte, puo' emettere i
provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del
patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, che
hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e
vengono confermati o revocati dalla sentenza che
dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto
che rigetta l'istanza.
Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se
l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti
dagli atti dell'istruttoria prefallimentare e'
complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale
importo e' periodicamente aggiornato con le modalita' di
cui al terzo comma dell'articolo 1.
(1) Articolo così sostituito dal
D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 16. (1)
Sentenza dichiarativa di fallimento.
Il tribunale dichiara il fallimento con sentenza, con
la quale:
1) nomina il giudice delegato per la procedura;
2) nomina il curatore;
3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle
scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonche'
dell'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non e'
stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14;
4) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza
in cui si procedera' all'esame dello stato passivo,
entro il termine perentorio di non oltre centoventi
giorni dal deposito della sentenza, ovvero centottanta
giorni in caso di particolare complessita' della
procedura;
5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti
reali o personali su cose in possesso del fallito, il
termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza
di cui al numero 4 per la presentazione in cancelleria
delle domande di insinuazione.
La sentenza produce i suoi effetti dalla data della
pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma,
del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi
dei terzi si producono dalla data di iscrizione della
sentenza nel registro delle imprese ai sensi
dell'articolo 17, secondo comma.
(1) Articolo così sostituito dalD.Lgs.
12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 17. (1)
Comunicazione e pubblicazione della sentenza
dichiarativa di fallimento.
Entro il giorno successivo al deposito in
cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento e'
notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi
dell'art. 137 del codice di procedura civile al
debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel
corso del procedimento previsto dall'art. 15, ed e'
comunicata per estratto, ai sensi dell'art. 136 del
codice di procedura civile, al pubblico ministero, al
curatore ed al richiedente il fallimento. L'estratto
deve contenere il nome del debitore, il nome del
curatore, il dispositivo e la data del deposito della
sentenza.
La sentenza e' altresi' annotata presso l'ufficio del
registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede
legale e, se questa differisce dalla sede effettiva,
anche presso quello corrispondente al luogo ove la
procedura e' stata aperta.
A tale fine, il cancelliere, entro il termine di cui al
primo comma, trasmette, anche per via telematica,
l'estratto della sentenza all'ufficio del registro delle
imprese indicato nel comma precedente.
(1) Articolo così modificato dalD.Lgs.
12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 18. (1)
Reclamo.
Contro la sentenza che dichiara il fallimento puo'
essere proposto reclamo dal debitore e da qualunque
interessato con ricorso da depositarsi nella cancelleria
della corte d'appello nel termine perentorio di trenta
giorni.
Il ricorso deve contenere:
1) l'indicazione della corte d'appello competente;
2) le generalita' dell'impugnante e l'elezione del
domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello;
3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto
su cui si basa l'impugnazione, con le relative
conclusioni;
4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente
intende avvalersi e dei documenti prodotti.
Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza
impugnata, salvo quanto previsto dall'articolo 19, primo
comma.
Il termine per il reclamo decorre per il debitore dalla
data della notificazione della sentenza a norma
dell'articolo 17 e per tutti gli altri interessati dalla
data della iscrizione nel registro delle imprese ai
sensi del medesimo articolo. In ogni caso, si applica la
disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del
codice di procedura civile.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito
del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto
l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal
deposito del ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione
dell'udienza, deve essere notificato, a cura del
reclamante, al curatore e alle altre parti entro dieci
giorni dalla comunicazione del decreto.
Tra la data della notificazione e quella dell'udienza
deve intercorrere un termine non minore di trenta
giorni. Le parti resistenti devono costituirsi almeno
dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio
nel comune in cui ha sede la corte d'appello.
La costituzione si effettua mediante il deposito in
cancelleria di una memoria contenente l'esposizione
delle difese in fatto e in diritto, nonche'
l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti
prodotti.
L'intervento di qualunque interessato non puo' avere
luogo oltre il termine stabilito per la costituzione
delle parti resistenti con le modalita' per queste
previste.
All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume,
anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio,tutti
i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente
delegando un suo componente.
La corte provvede sul ricorso con sentenza.
La sentenza che revoca il fallimento e' notificata, a
cura della cancelleria, al curatore, al creditore che ha
chiesto il fallimento e al debitore, se non reclamante,
e deve essere pubblicata a norma dell'articolo 17.
La sentenza che rigetta il reclamo e' notificata al
reclamante a cura della cancelleria.
Il termine per proporre il ricorso per cassazione e' di
trenta giorni dalla notificazione.
Se il fallimento e' revocato, restano salvi gli effetti
degli atti legalmente compiuti dagli organi della
procedura.
Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono
liquidati dal tribunale, su relazione del giudice
delegato, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo
26.
(1) Articolo così sostituito dal
D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 19. (1)
Sospensione della liquidazione dell'attivo.
Proposto il reclamo, la corte d'appello, su richiesta
di parte, ovvero del curatore, puo', quando ricorrono
gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero
temporaneamente, la liquidazione dell'attivo.
L'istanza si propone con ricorso. Il presidente, con
decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione
delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio.
Copia del ricorso e del decreto sono notificate alle
altre parti ed al curatore.
(1) Articolo così modificato dal
D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 20. (1)
[Morte del fallito durante il giudizio di
opposizione.
Se il fallito muore durante il giudizio di
opposizione, il giudizio prosegue in confronto delle
persone indicate nell'art. 12, osservate le disposizioni
degli artt. 299 e seguenti del Codice di procedura
civile.]
(1) Articolo abrogato dal
D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 21. (1)
[Revoca della dichiarazione di fallimento.
Se la sentenza dichiarativa di fallimento è
revocata restano salvi gli effetti degli atti legalmente
compiuti dagli organi del fallimento.
Le spese della procedura ed il compenso al
curatore sono liquidati dal tribunale con decreto non
soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato.
Le spese di procedura e il compenso al curatore
sono a carico del creditore istante che è stato
condannato ai danni per avere chiesto la dichiarazione
di fallimento con colpa. In caso contrario il curatore
può ottenere il pagamento, in tutto o in parte, secondo
le modalità stabilite dalle speciali norme vigenti per
l'attribuzione di compensi ai curatori, che non poterono
conseguire adeguate retribuzioni]
(1) Articolo abrogato dalD.Lgs.
12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 22. (1)
Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza
di fallimento.
Il tribunale, che respinge il ricorso per la
dichiarazione di fallimento, provvede con decreto
motivato, comunicato a cura del cancelliere alle parti.
Entro trenta giorni dalla comunicazione, il creditore
ricorrente o il pubblico ministero richiedente possono
proporre reclamo contro il decreto alla Corte d'appello
che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio
con decreto motivato. Il debitore non puo' chiedere in
separato giudizio la condanna del creditore istante alla
rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno
per responsabilita' aggravata ai sensi dell'art. 96 del
codice di procedura civile.
Il decreto della Corte d'appello e' comunicato a cura
del cancelliere alle parti del procedimento di cui
all'art. 15.
Se la Corte d'appello accoglie il reclamo del
creditore ricorrente o del pubblico ministero
richiedente, rimette d'ufficio gli atti al tribunale,
per la dichiarazione di fallimento, salvo che, anche su
segnalazione di parte, accerti che sia venuto meno
alcuno dei presupposti necessari.
I termini di cui agli articoli 10 e 11 si computano
con riferimento al decreto della Corte d'appello.
(1) Articolo così modificato dal D. Lgs 12
Settembre 2007
Capo II
Degli organi preposti al fallimento
Sezione I
Del tribunale fallimentare
Art. 23.
Poteri del tribunale fallimentare.
Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è
investito dell'intera procedura fallimentare; provvede
alla nomina ed alla revoca o sostituzione, per
giustificati motivi, degli organi della procedura,
quando non è prevista la competenza del giudice delegato;
può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il
curatore, il fallito e il comitato dei creditori; decide
le controversie relative alla procedura stessa che non
sono di competenza del giudice delegato, nonché i
reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.
I provvedimenti del tribunale nelle materie previste
da questo articolo sono pronunciate con decreto, salvo
che non sia diversamente disposto.
(1) Articolo così modificato dal D. lgs 9 gennaio
2006 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 23. Poteri del tribunale fallimentare.
1. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è
investito dall'intera procedura fallimentare;
provvede sulle controversie relative alla procedura
stessa che non sono di competenza del giudice
delegato; decide sui reclami contro i provvedimenti
del giudice delegato.
2. Il tribunale può in ogni tempo sentire in camera
di consiglio il curatore, il fallito e il comitato
dei creditori, e surrogare un altro giudice al
giudice delegato.
3. I provvedimenti del tribunale nelle materie
previste da questo articolo sono pronunciati con
decreto non soggetto a gravame."
Art. 24. (*)(1)
Competenza del tribunale fallimentare.
Il tribunale che ha dichiarato il fallimento e'
competente a conoscere di tutte le azioni che ne
derivano, qualunque ne sia il valore.
.
(1) Articolo così modificato dal
D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Sezione II
Del giudice delegato
Art. 25. (1)
Poteri del giudice delegato.
Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e
di controllo sulla regolarita' della procedura e:
1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale e'
richiesto un provvedimento del collegio;
2) emette o provoca dalle competenti autorita' i
provvedimenti urgenti per la conservazione del
patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su
diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto
incompatibile con l'acquisizione;
3) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei
casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi
opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della
procedura;
4) su proposta del curatore, liquida i compensi e
dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle
persone la cui opera e' stata richiesta dal medesimo
curatore nell'interesse del fallimento;
5) provvede, nel termine di quindici giorni, sui reclami
proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei
creditori;
6) autorizza per iscritto il curatore a stare in
giudizio come attore o come convenuto. L'autorizzazione
deve essere sempre data per atti determinati e per i
giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi.
Su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone
l'eventuale revoca dell'incarico conferito ai difensori
nominati dal medesimo curatore;
7) su proposta del curatore, nomina gli arbitri,
verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla
legge;
8) procede all'accertamento dei crediti e dei diritti
reali e personali vantati dai terzi, a norma del capo V.
Il giudice delegato non puo' trattare i giudizi che
abbia autorizzato, ne' puo' far parte del collegio
investito del reclamo proposto contro i suoi atti.
I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati
con decreto motivato.
(1) Articolo così modificato dal D. Lgs 12
Settembre 2007
_______________
t. 26. (1)
Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del
tribunale.
Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti
del giudice delegato e del tribunale, puo' essere
proposto reclamo al tribunale o alla corte di appello,
che provvedono in camera di consiglio.
Il reclamo e' proposto dal curatore, dal fallito, dal
comitato dei creditori e da chiunque vi abbia interesse.
Il reclamo e' proposto nel termine perentorio di dieci
giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla
notificazione del provvedimento per il curatore, per il
fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha
chiesto o nei cui confronti e' stato chiesto il
provvedimento; per gli altri interessati, il termine
decorre dall'esecuzione delle formalita' pubblicitarie
disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se
quest'ultimo ha emesso il provvedimento.
La comunicazione integrale del provvedimento fatta dal
curatore mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, telefax o posta elettronica con garanzia
dell'avvenuta ricezione in base al testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
equivale a notificazione.
Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo
comma, il reclamo non puo' piu' proporsi decorso il
termine perentorio di novanta giorni dal deposito del
provvedimento in cancelleria.
Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Il reclamo si propone con ricorso che deve contenere:
1) l'indicazione del tribunale o della corte di appello
competente, del giudice delegato e della procedura
fallimentare;
2) le generalita' del ricorrente e l'elezione del
domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito;
3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto
su cui si basa il reclamo, con le relative conclusioni;
4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente
intende avvalersi e dei documenti prodotti.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito
del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza
di comparizione entro quaranta giorni dal deposito del
ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione
dell'udienza, deve essere notificato, a cura del
reclamante, al curatore ed ai controinteressati entro
cinque giorni dalla comunicazione del decreto.
Tra la data della notificazione e quella dell'udienza
deve intercorrere un termine non minore di quindici
giorni.
Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni
prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in
cui ha sede il tribunale o la corte d'appello, e
depositando una memoria contenente l'esposizione delle
difese in fatto e in diritto, nonche' l'indicazione dei
mezzi di prova e dei documenti prodotti.
L'intervento di qualunque interessato non puo' avere
luogo oltre il termine stabilito per la costituzione
della parte resistente, con le modalita' per questa
previste.
All'udienza il collegio, sentite le parti, assume anche
d'ufficio i mezzi di prova, eventualmente delegando un
suo componente.
Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle
parti, il collegio provvede con decreto motivato, con il
quale conferma, modifica o revoca il provvedimento
reclamato.
(1) Articolo così sostituito dalD. Lgs 12
Settembre 2007
_______________
Sezione III
Del curatore
Art. 27. (1)
Nomina del curatore.
Il curatore è nominato con la sentenza di fallimento,
o in caso di sostituzione o di revoca, con decreto del
tribunale.
(1) Articolo così modificato in vigore dal 16
luglio 2006.
Art. 28. (1)
Requisiti per la nomina a curatore.
Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di
curatore:
a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e
ragionieri commercialisti;
b) studi professionali associati o societa' tra
professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i
requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale
caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve
essere designata la persona fisica responsabile della
procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione,
direzione e controllo in societa' per azioni, dando
prova di adeguate capacita' imprenditoriali e purche'
non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di
fallimento.
Non possono essere nominati curatore il coniuge, i
parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito,
i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto
dell'impresa durante i due anni anteriori alla
dichiarazione di fallimento, nonche' chiunque si trovi
in conflitto di interessi con il fallimento.
(1) Articolo così modificato dal D. Lgs 12
Settembre 2007
Art. 29.
Accettazione del curatore.
Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla
partecipazione della sua nomina, far pervenire (1)
al giudice delegato la propria accettazione.
Se il curatore non osserva questo obbligo, il
tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza
alla nomina di altro curatore.
(1) Parole così modificate ed in vigore dal
16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 29. Accettazione del curatore.
1. Il curatore deve, entro i due giorni successivi
alla partecipazione della sua nomina, comunicare al
giudice delegato la propria accettazione.
2. Se il curatore non osserva questo obbligo, il
tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza
alla nomina di altro curatore."
Art. 30.
Qualità di pubblico ufficiale.
Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle
sue funzioni, è pubblico ufficiale.
Art. 31. (1)
Gestione della procedura.
Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio
fallimentare e compie tutte le operazioni della
procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del
comitato dei creditori, nell'àmbito delle funzioni ad
esso attribuite.
Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione
del giudice delegato, salvo che in materia di
contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di
diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento, e
salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti
del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro
caso in cui non occorra ministero di difensore.
Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei
giudizi che riguardano il fallimento.
(1) Articolo così modificato ed in vigore dal 16
luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 31. Poteri del curatore.
1. Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio
fallimentare sotto la direzione del giudice delegato.
2. Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione
scritta dal giudice delegato, salvo in materia di
contestazioni e di tardive denunzie di crediti e di
diritti reali mobiliari.
3. Il curatore non può assumere la veste di avvocato
o di procuratore nei giudizi che riguardano il
fallimento."
Art. 32. (1)
Esercizio delle attribuzioni del curatore.
Il curatore esercita personalmente le funzioni del
proprio ufficio e puo' delegare ad altri specifiche
operazioni, previa autorizzazione del comitato dei
creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli
articoli 89, 92, 95, 1997 e 104-ter. L'onere per il
compenso del delegato, liquidato dal giudice, e'
detratto dal compenso del curatore.
Il curatore puo' essere autorizzato dal comitato dei
creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre
persone retribuite, compreso il fallito, sotto la sua
responsabilita'. Del compenso riconosciuto a tali
soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del
compenso finale del curatore.
(1) Articolo così modificato dal D. Lgs 12
Settembre 2007
Art. 33.
Relazione al giudice e rapporti riepilogativi.
Il curatore, entro sessanta giorni dalla
dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice
delegato una relazione particolareggiata sulle cause e
circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal
fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla
responsabilita' del fallito o di altri e su quanto puo'
interessare anche ai fini delle indagini preliminari in
sede penale.
Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito
gia' impugnati dai creditori, nonche' quelli che egli
intende impugnare. Il giudice delegato puo' chiedere al
curatore una relazione sommaria anche prima del termine
suddetto.
Se si tratta di societa', la relazione deve esporre i
fatti accertati e le informazioni raccolte sulla
responsabilita' degli amministratori e degli organi di
controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla
societa'.
Il giudice delegato ordina il deposito della relazione
in cancelleria, disponendo la segretazione delle parti
relative alla responsabilita' penale del fallito e di
terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre
qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti
cautelari, nonche' alle circostanze estranee agli
interessi della procedura e che investano la sfera
personale del fallito.
Copia della relazione, nel suo testo integrale, e'
trasmessa al pubblico ministero.
Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione
della relazione di cui al primo comma, redige altresi'
un rapporto riepilogativo delle attivita' svolte, con
indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la
prima relazione, accompagnato dal conto della sua
gestione.
Copia del rapporto e' trasmessa al comitato dei
creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi
postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei
creditori o ciascuno dei suoi componenti possono
formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto
e' trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per
via telematica all'ufficio del registro delle imprese,
nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine
per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del
tribunale.
(1) Articolo così modificato dal D. Lgs 12
Settembre 2007
Art. 34. (1)
Deposito delle somme riscosse.
Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore
sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni
dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla
procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale
o presso una banca scelti dal curatore. Su proposta del
curatore il comitato dei creditori puo' autorizzare che
le somme riscosse vengano in tutto o in parte investite
con strumenti diversi dal deposito in conto corrente,
purche' sia garantita l'integrita' del capitale.
La mancata costituzione del deposito nel termine
prescritto e' valutata dal tribunale ai fini della
revoca del curatore.
Il prelievo delle somme e' eseguito su copia conforme
del mandato di pagamento del giudice delegato.
(1) Articolo così modificato dalD. Lgs 12
Settembre 2007
Art. 35. (1)
Integrazione dei poteri del curatore.
Le riduzioni di crediti, le transazioni, i
compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di
diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la
restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione
di eredita' e donazioni e gli atti di straordinaria
amministrazione sono effettuate dal curatore, previa
autorizzazione del comitato dei creditori.
Nel richiedere l'autorizzazione del comitato dei
creditori, il curatore formula le proprie conclusioni
anche sulla convenienza della proposta.
Se gli atti suddetti sono di valore superiore a
cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il
curatore ne informa previamente il giudice delegato,
salvo che gli stessi siano gia' stati autorizzati dal
medesimo ai sensi dell'art. 104-ter, comma ottavo.
Il limite di cui al secondo comma puo' essere adeguato
con decreto del Ministro della giustizia.
(1) Articolo così modificato dal D. Lgs 12
Settembre 2007
Art. 36. (1)
Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei
creditori.
Contro gli atti di amministrazione del curatore,
contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei
creditori e i relativi comportamenti omissivi, il
fallito e ogni altro interessato possono proporre
reclamo al giudice delegato per violazione di legge,
entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso
di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella
diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le
parti, decide con decreto motivato, omessa ogni
formalità non indispensabile al contraddittorio.
Contro il decreto del giudice delegato è ammesso
ricorso al tribunale entro otto giorni dalla data della
comunicazione del decreto medesimo. Il tribunale decide
entro trenta giorni, sentito il curatore e il reclamante,
omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio,
con decreto motivato non soggetto a gravame.
Se è accolto il reclamo concernente un comportamento
omissivo del curatore, questi è tenuto a dare esecuzione
al provvedimento della autorità giudiziaria. Se è
accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo
del comitato dei creditori, il giudice delegato provvede
in sostituzione di quest'ultimo con l'accoglimento del
reclamo.
(1) Articolo così modificato ed in vigore
dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 36. Reclamo contro gli atti del curatore.
1. Contro gli atti d'amministrazione del curatore il
fallito e ogni altro interessato possono reclamare
al giudice delegato, che decide con decreto motivato.
2. Contro il decreto del giudice delegato è ammesso
ricorso al tribunale entro tre giorni dalla data del
decreto medesimo. Il tribunale decide con decreto
motivato, sentito il curatore e il reclamante."
Art. 36-bis. (1)
Termini processuali.
Tutti i termini processuali previsti negli articoli
26 e 36 non sono soggetti alla sospensione feriale.
(1) Articolo inserito ed in vigore dal 16 luglio
2006.
Art. 37. (1)
Revoca del curatore.
Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del
giudice delegato o su richiesta del comitato dei
creditori o d'ufficio, revocare il curatore.
Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti
il curatore e il comitato dei creditori.
Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza
di revoca, è ammesso reclamo alla corte di appello ai
sensi dell'articolo 26; il reclamo non sospende l'efficacia
del decreto. (2)
(1) Articolo così modificato ed in vigore
dal 16 luglio 2006.
(2) Comma inserito ed in vigore dal 16 luglio
2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 37. Revoca del curatore.
1. Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del
giudice delegato o su richiesta del comitato dei
creditori o d'ufficio, revocare il curatore.
2. Il tribunale provvede con decreto, sentiti il
curatore ed il pubblico ministero."
Art. 37-bis. (1)
Sostituzione del curatore e dei componenti del comitato
dei creditori.
Conclusal'adunanza per l'esame dello stato passivo e
prima della dichiarazione di esecutivita' dello stesso,
i creditori presenti, personalmente o per delega, che
rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi,
possono effettuare nuove designazioni in ordine ai
componenti del comitato dei creditori nel rispetto dei
criteri di cui all'art. 40;
possono chiedere la sostituzione del curatore indicando
al tribunale le ragioni della richiesta e un nuovo
nominativo.
Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta di
sostituzione del curatore, provvede alla nomina dei
soggetti designati dai creditori salvo che non siano
rispettati i criteri di cui agli articoli 28 e 40.
Dal computo dei crediti, su istanza di uno o piu'
creditori, sono esclusi quelli che si trovino in
conflitto di interessi.
Nella stessa adunanza, i creditori che rappresentano la
maggioranza di quelli ammessi, indipendentemente dall'entita'
dei crediti vantati, possono stabilire che ai componenti
del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al
rimborso delle spese di cui all'art. 41, un compenso per
la loro attivita', in misura non superiore al dieci per
cento di quello liquidato al curatore.
(1) Articolo così modificato dalD. Lgs 12
Settembre 2007
Art. 38. (1)
Responsabilità del curatore.
Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio,
imposti dalla legge o derivanti dal piano di
liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla
natura dell'incarico. Egli deve tenere un registro
preventivamente vidimato da almeno un componente del
comitato dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le
operazioni relative alla sua amministrazione.
Durante il fallimento l'azione di responsabilità
contro il curatore revocato è proposta dal nuovo
curatore, previa autorizzazione del giudice delegato,
ovvero del comitato dei creditori.
Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante
il fallimento, deve rendere il conto della gestione a
norma dell'art. 116.
(1) Articolo così modificato dal
n.
5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 38. Responsabilità del curatore.
1. Il curatore deve adempiere con diligenza ai
doveri del proprio ufficio. Egli deve tenere un
registro, preventivamente vidimato senza spese dal
giudice delegato, e annotarvi giorno per giorno le
operazioni relative alla sua amministrazione.
2. Durante il fallimento l'azione di responsabilità
contro il curatore revocato è proposta dal nuovo
curatore, previa autorizzazione del giudice delegato.
3. Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche
durante il fallimento, deve rendere il conto della
gestione a norma dell'art. 116."
Art. 39.
Compenso del curatore.
Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se
il fallimento si chiude con concordato, sono liquidati
ad istanza del curatore con decreto del tribunale non
soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato,
secondo le norme stabilite con decreto del Ministro
della giustizia. (1)
La liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione
del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del
concordato. È in facoltà del tribunale di accordare al
curatore acconti sul compenso per giustificati motivi. (2)
Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il
compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità
ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura,
salvi eventuali acconti.
Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale,
può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di
spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo
divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione
di ciò che è stato pagato, indipendentemente
dall'esercizio dell'azione penale.
(1) Parole così modificate ed in vigore dal 16
luglio 2006.
(2) Comma inserito ed in vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 39. Compenso del curatore.
1. Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche
se il fallimento si chiude con concordato, sono
liquidati ad istanza del curatore con decreto del
tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del
giudice delegato, secondo le norme stabilite con
decreto del Ministro per la grazia e giustizia.
2. La liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione
del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del
concordato. é in facoltà del tribunale di accordare
al curatore acconti sul compenso per giustificati
motivi. 3. Nessun compenso, oltre quello liquidato
dal tribunale, può essere preteso dal curatore,
nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i
pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed
è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato
pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione
penale, se vi è luogo."
Sezione IV
Del comitato dei creditori
Art. 40. (1)
Nomina del comitato.
Il comitato dei creditori è nominato dal giudice
delegato entro trenta giorni dalla sentenza di
fallimento sulla base delle risultanze documentali,
sentiti il curatore e i creditori che, con la domanda di
ammissione al passivo o precedentemente, hanno dato la
disponibilità ad assumere l'incarico ovvero hanno
segnalato altri nominativi aventi i requisiti previsti.
Salvo quanto previsto dall'articolo 37-bis, la
composizione del comitato può essere modificata dal
giudice delegato in relazione alle variazioni dello
stato passivo o per altro giustificato motivo.
Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti
tra i creditori, in modo da rappresentare in misura
equilibrata quantità e qualità dei crediti ed avuto
riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti
stessi.
Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina,
provvede, su convocazione del curatore, a nominare a
maggioranza il proprio presidente.
La sostituzione dei membri del comitato avviene
secondo le modalità stabilite nel secondo comma.
Il componente del comitato che si trova in conflitto
di interessi si astiene dalla votazione.
Ciascun componente del comitato dei creditori può
delegare in tutto o in parte l'espletamento delle
proprie funzioni ad uno dei soggetti aventi i requisiti
indicati nell'articolo 28, previa comunicazione al
giudice delegato.
(1) Articolo così modificato ed in vigore
dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 40. Nomina del comitato.
1. Il comitato dei creditori deve essere costituito
entro dieci giorni dal decreto previsto
dall'articolo 97; può essere costituito in via
provvisoria anche prima di detto termine, se il
giudice lo ritiene opportuno.
2. Il comitato è nominato con provvedimento del
giudice delegato ed è composto di tre o cinque
membri scelti fra i creditori, fra i quali lo stesso
giudice nomina il presidente del comitato.
3. Il giudice delegato può sostituire i membri del
comitato."
Art. 41. (1)
Funzioni del comitato.
Il comitato dei creditori vigila sull'operato del
curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei
casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del
tribunale o del giudice delegato, succintamente
motivando le proprie deliberazioni.
Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni
di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei
suoi componenti.
Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza
dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni
successivi a quello in cui la richiesta e' pervenuta al
presidente. Il voto puo' essere espresso in riunioni
collegiali ovvero per mezzo telefax o con altro mezzo
elettronico o telematico, purche' sia possibile
conservare la prova della manifestazione di voto.
In caso di inerzia, di impossibilita' di costituzione
per insufficienza di numero o indisponibilita' dei
creditori, o di funzionamento del comitato o di urgenza,
provvede il giudice delegato.
Il comitato ed ogni componente possono ispezionare in
qualunque tempo le scritture contabili e i documenti
della procedura ed hanno diritto di chiedere notizie e
chiarimenti al curatore e al fallito.
I componenti del comitato hanno diritto al rimborso
delle spese, oltre all'eventuale compenso riconosciuto
ai sensi e nelle forme di cui all'art. 37-bis, terzo
comma.
Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in
quanto compatibile, l'art. 2407, primo e terzo comma,
del codice civile.
L'azione di responsabilita' puo' essere proposta dal
curatore durante lo svolgimento della procedura. Con il
decreto di autorizzazione il giudice delegato
sostituisce i componenti del comitato dei creditori nei
confronti dei quali ha autorizzato l'azione.
(1) Articolo così modificato dalD.Lgs.
12 Settembre 2007, n. 169.
Capo III
Degli effetti del fallimento
Sezione I
Degli effetti del fallimento per il
fallito
Art. 42.
Beni del fallito.
La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla
sua data il fallito dell'amministrazione e della
disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di
dichiarazione di fallimento.
Sono compresi nel fallimento anche i beni che
pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le
passività incontrate per l'acquisto e la conservazione
dei beni medesimi.
Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei
creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che
pervengono al fallito durante la procedura fallimentare
qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la
loro conservazione risultino superiori al presumibile
valore di realizzo dei beni stessi. (1)
(1) Comma inserito in vigore dal 16 luglio
2006.
Art. 43.
Rapporti processuali.
Nelle controversie, anche in corso, relative a
rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi
nel fallimento sta in giudizio il curatore.
Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le
questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di
bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto
dalla legge.
L'apertura del fallimento determina l'interruzione
del processo. (1)
(1) Comma inserito ed in vigore dal 16 luglio
2006.
Art. 44.
Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di
fallimento.
Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da
lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono
inefficaci rispetto ai creditori.
Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal
fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.
Fermo quanto previsto dall'articolo 42, secondo
comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilità che
il fallito consegue nel corso della procedura per
effetto degli atti di cui al primo e secondo comma. (1)
(1) Comma inserito ed in vigore dal 16 luglio
2006.
Art. 45.
Formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento.
Le formalità necessarie per rendere opponibili gli
atti ai terzi, se compiute dopo la data della
dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto
ai creditori.
Art. 46.
Beni non compresi nel fallimento.
Non sono compresi nel fallimento:
1) i beni ed i diritti di natura strettamente
personale;
2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli
stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna
con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per
il mantenimento suo e della famiglia;
3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni
dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i
frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo
170 del codice civile; (1)
[4) i frutti dei beni costituiti in dote e i
crediti dotati, salvo quanto è disposto dall'art. 188
del codice civile;] (2)
5) le cose che non possono essere pignorate per
disposizione di legge.
I limiti previsti nel primo comma, n. 2), sono
fissati con decreto motivato del giudice delegato che
deve tener conto della condizione personale del fallito
e di quella della sua famiglia. (3)
(1) Numero così modificato ed in vigore dal 16
luglio 2006.
(2) Numero abrogato
(3) Comma così modificato ed in vigore dal 16 luglio
2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 46. Beni non compresi nel fallimento.
1. Non sono compresi nel fallimento:
1) i beni ed i diritti di natura strettamente
personale;
2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli
stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito
guadagna con la sua attività entro i limiti di
quanto occorre per il mantenimento suo e della
famiglia;
3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni
dei figli ed i redditi dei beni costituiti in
patrimonio familiare, salvo quanto è disposto dagli
artt. 170 e 326 del codice civile;
4) i frutti dei beni costituiti in dote e i crediti
dotati, salvo quanto è disposto dall'art. 188 del
codice civile;
5) le cose che non possono essere pignorate per
disposizione di legge.
2. I limiti previsti nel n. 2 di questo articolo
sono fissati con decreto del giudice delegato."
Art. 47.
Alimenti al fallito e alla famiglia.
Se al fallito vengono a mancare i mezzi di
sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore ed
il comitato dei creditori, [se è stato nominato,]
(1) può concedergli un sussidio a titolo di
alimenti per lui e per la famiglia.
La casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è
necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia,
non può essere distratta da tale uso fino alla
liquidazione delle attività.
(1) Parole abrogate
Art. 48. (1)
Corrispondenza diretta al fallito.
Il fallito persona fisica e' tenuto a consegnare al
curatore la propria corrispondenza di ogni genere,
inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti
compresi nel fallimento.
La corrispondenza diretta al fallito che non sia
persona fisica e' consegnata al curatore.
(1) Articolo così modificato dal D. Lgs 12
Settembre 2007
Art. 49. (1)
Obbligo del fallito.
L'imprenditore del quale sia stato dichiarato il
fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di
società o enti soggetti alla procedura di fallimento
sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento
della propria residenza o del proprio domicilio.
Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della
gestione della procedura, i soggetti di cui al primo
comma devono presentarsi personalmente al giudice
delegato, al curatore o al comitato dei creditori.
In caso di legittimo impedimento o di altro
giustificato motivo, il giudice può autorizzare l'imprenditore
o il legale rappresentante della società o enti soggetti
alla procedura di fallimento a comparire per mezzo di
mandatario.
(1) Articolo così modificato ed in vigore dal 16
luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 49. Obbligo di residenza del fallito.
1. Il fallito non può allontanarsi dalla sua
residenza senza permesso del giudice delegato, e
deve presentarsi personalmente a questo, al curatore
o al comitato dei creditori ogni qualvolta è
chiamato, salvo che, per legittimo impedimento, il
giudice lo autorizzi a comparire per mezzo di
mandatario.
2. Il giudice può far accompagnare il fallito dalla
forza pubblica, se questi non ottempera all'ordine
di presentarsi."
Art. 50. (1)
[Pubblico registro dei falliti.
Nella cancelleria di ciascun tribunale è tenuto
un pubblico registro nel quale sono iscritti i nomi di
coloro che sono dichiarati falliti dallo stesso
tribunale, nonché di quelli dichiarati altrove, se il
luogo di nascita del fallito si trova sotto la
giurisdizione del tribunale.
Le iscrizioni dei nomi dei falliti sono
cancellate dal registro in seguito a sentenza del
tribunale.
Finché l'iscrizione non è cancellata, il fallito
è soggetto alle incapacità stabilite dalla legge.
Le norme per la tenuta del registro saranno
emanate con decreto del Ministro per la grazia e
giustizia. Fino all'istituzione del registro dei falliti
le iscrizioni previste dal presente articolo sono
eseguite nell'albo dei falliti attualmente esistente.]
(1) Articolo abrogato
Sezione II
Degli effetti del fallimento per i
creditori
Art. 51. (1)
Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali.
Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno
della dichiarazione di fallimento nessuna azione
individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti
maturati durante il fallimento, può essere iniziata o
proseguita sui beni compresi nel fallimento.
(1) Articolo così modificato ed in vigore
dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 51. Divieto di azioni esecutive individuali.
1. Salvo diversa disposizione della legge dal giorno
della dichiarazione di fallimento nessuna azione
individuale esecutiva può essere iniziata o
proseguita sui beni compresi nel fallimento."
Art. 52. (1)
Concorso dei creditori.
Il fallimento apre il concorso dei creditori sul
patrimonio del fallito.
Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o
trattato ai sensi dell'art. 111, primo comma, n. 1),
nonche' ogni diritto reale o personale, mobiliare o
immobiliare, deve essere accertato secondo le norme
stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della
legge.
Le disposizioni del secondo comma si applicano anche
ai crediti esentati dal divieto di cui all'art. 51.
(1) Articolo così modificato dal D. Lgs 12
Settembre 2007
Art. 53.
Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili.
I crediti garantiti da pegno o assistiti da
privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice
civile possono essere realizzati anche durante il
fallimento, dopo che sono stati ammessi al passivo con
prelazione.
Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa
istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il
curatore e il comitato dei creditori, stabilisce con
decreto il tempo della vendita, determinandone le
modalita' a norma dell'art. 107.
Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori,
se e' stato nominato, puo' anche autorizzare il curatore
a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio,
pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi
stabiliti dal comma precedente.
(1) Articolo così modificato dal D. Lgs 12
Settembre 2007
Art. 54.
Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione
dell'attivo.
I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio
fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo
dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le
spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono,
per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori
chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo.
Essi hanno diritto di concorrere anche nelle
ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione
del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal
caso, se ottengono un'utile collocazione definitiva su
questo prezzo per la totalità del loro credito,
computati in primo luogo gli interessi, l'importo
ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto
dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai
creditori chirografari. Se la collocazione utile ha
luogo per una parte del credito garantito, per il
capitale non soddisfatto essi hanno diritto di
trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai
creditori chirografari.
L'estensione del diritto di prelazione agli interessi
è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi
secondo e terzo, del codice civile, intendendosi
equiparata la dichiarazione di fallimento all'atto di
pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio
generale, il decorso degli interessi cessa alla data del
deposito del progetto di riparto nel quale il credito è
soddisfatto anche se parzialmente. (1)
(1) Comma così modificato ed in vigore dal 16
luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 54. Diritto dei creditori privilegiati nella
ripartizione dell'attivo.
1. I creditori garantiti da ipoteca, pegno o
privilegio fanno valere il loro diritto di
prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il
capitale, gli interessi e le spese; se non sono
soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è
ancora loro dovuto, con i creditori chirografari
nelle ripartizioni del resto dell'attivo.
2. Essi hanno diritto di concorrere anche nelle
ripartizioni che si eseguono prima della
distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro
garanzia. In tal caso, se ottengono un'utile
collocazione definitiva su questo prezzo per la
totalità del loro credito, computati in primo luogo
gli interessi, l'importo ricevuto nelle ripartizioni
anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata
per essere attribuito ai creditori chirografari. Se
la collocazione utile ha luogo per una parte del
credito garantito, per il capitale non soddisfatto
essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale
definitiva assegnata ai creditori chirografari.
3. L'estensione del diritto di prelazione agli
interessi è regolata dagli artt. 2788 e 2855, commi
secondo e terzo, del codice civile, intendendosi
equiparata la dichiarazione di fallimento all'atto
di pignoramento."
Art. 55.
Effetti del fallimento sui debiti pecuniari.
La dichiarazione di fallimento sospende il corso
degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del
concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che
i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o
privilegio, salvo quanto è disposto dal terzo comma
dell'articolo precedente. (1)
I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti,
agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione
del fallimento.
I crediti condizionali partecipano al concorso a
norma degli artt. 96, 113 e 113-bis (2).
Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non
possono farsi valere contro il fallito, se non previa
escussione di un obbligato principale.
(1) La Corte costituzionale con sentenza 18
luglio 1989, n. 408 ha dichiarato il presente comma
costituzionalmente illegittimo.
(2) Parole così modificate in vigore dal 16
luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 55. Effetti del fallimento sui debiti
pecuniari.
1. La dichiarazione di fallimento sospende il corso
degli interessi convenzionali o legali, agli effetti
del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a
meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca,
da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dal
terzo comma dell'articolo precedente.
2. I debiti pecuniari del fallito si considerano
scaduti, agli effetti del concorso, alla data di
dichiarazione del fallimento.
3. I crediti condizionali partecipano al concorso a
norma degli artt. 95 e 113. Sono compresi tra i
crediti condizionali quelli che non possono farsi
valere contro il fallito, se non previa escussione
di un obbligato principale."
Art. 56.
Compensazione in sede di fallimento.
I creditori hanno diritto di compensare coi loro
debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso
lo stesso, ancorché non scaduti prima della
dichiarazione di fallimento.
Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia
non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito
per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento
o nell'anno anteriore.
Art. 57.
Crediti infruttiferi.
I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data
della dichiarazione di fallimento sono ammessi al
passivo per l'intiera somma. Tuttavia ad ogni singola
ripartizione saranno detratti gli interessi composti, in
ragione del cinque per cento all'anno, per il tempo che
resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento
sino al giorno della scadenza del credito.
Art. 58. (1)
Obbligazioni e titoli di debito.
I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli
di debito sono ammessi al passivo per il loro valore
nominale detratti i rimborsi già effettuati; se è
previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore
attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che
hanno diritto al sorteggio.
(1) Articolo così modificato ed in vigore dal 16
luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 58. Obbligazioni.
1. Le obbligazioni emesse dalle società per azioni
si valutano al prezzo nominale detratti i rimborsi.
2. Quelle rimborsabili per estrazione a sorte, con
somma superiore al prezzo nominale, sono valutate
nell'importo equivalente al capitale che si ottiene
riducendo al valore attuale, sulla base
dell'interesse composto del cinque per cento, l'ammontare
complessivo delle obbligazioni non ancora
sorteggiate. Il valore di ciascuna obbligazione è
dato dal quoziente che si ottiene dividendo questo
capitale per il numero delle obbligazioni non
estinte. Non si può in alcun caso attribuire alle
obbligazioni un valore inferiore al prezzo nominale,
detratto ciò che è stato pagato a titolo di rimborso
di capitale."
Art. 59. (1)
Crediti non pecuniari.
I crediti non scaduti, aventi per oggetto una
prestazione in danaro determinata con riferimento ad
altri valori o aventi per oggetto una prestazione
diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore
alla data della dichiarazione di fallimento.
(1) Articolo così modificato ed in vigore
dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 59. Crediti non pecuniari.
1. I crediti non scaduti, aventi per oggetto una
prestazione in danaro determinata con riferimento ad
altri valori o aventi per oggetto una prestazione
diversa dal danaro, concorrono secondo il loro
valore alla data della dichiarazione di fallimento."
Art. 60.
Rendita perpetua e rendita vitalizia.
Se nel passivo del fallimento sono compresi crediti
per rendita perpetua, questa è riscattata a norma
dell'art. 1866 del codice civile.
Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al
passivo per una somma equivalente al valore capitale
della rendita stessa al momento della dichiarazione di
fallimento.
Art. 61.
Creditore di più coobbligati solidali.
Il creditore di più coobbligati in solido concorre
nel fallimento di quelli tra essi che sono falliti, per
l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale
pagamento.
Il regresso tra i coobbligati falliti può essere
esercitato solo dopo che il creditore sia stato
soddisfatto per l'intero credito.
Art. 62.
Creditore di più coobbligati solidali parzialmente
soddisfatto.
Il creditore che, prima della dichiarazione di
fallimento, ha ricevuto da un coobbligato in solido col
fallito o da un fideiussore una parte del proprio
credito, ha diritto di concorrere nel fallimento per la
parte non riscossa.
Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il
fallito ha diritto di concorrere nel fallimento di
questo per la somma pagata.
Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare
la quota di riparto spettante al coobbligato fino a
concorrenza di quanto ancora dovutogli. Resta
impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il
creditore rimane parzialmente insoddisfatto.
Art. 63.
Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di
garanzia.
Il coobbligato o fideiussore del fallito, che ha un
diritto di pegno o d'ipoteca sui beni di lui a garanzia
della sua azione di regresso, concorre nel fallimento
per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.
Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle
cose date in pegno spetta al creditore in deduzione
della somma dovuta.
Sezione III
Degli effetti del fallimento sugli
atti pregiudizievoli ai creditori
Art. 64.
Atti a titolo gratuito.
Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se
compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla
dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito,
esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in
adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica
utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al
patrimonio del donante.
Art. 65.
Pagamenti.
Sono privi di effetto rispetto ai creditori i
pagamenti di crediti che scadono nel giorno della
dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali
pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni
anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Art. 66.
Azione revocatoria ordinaria.
Il curatore può domandare che siano dichiarati
inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio
dei creditori, secondo le norme del codice civile.
L'azione si propone dinanzi al tribunale
fallimentare, sia in confronto del contraente immediato,
sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui
sia proponibile contro costoro.
Art. 67. (1)
Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie.
Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non
conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno
anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le
prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal
fallito sorpassano di oltre un quarto cio' che a lui e'
stato dato o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed
esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi
normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore
alla dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie
costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di
fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o
volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresi' revocati, se il curatore prova che l'altra
parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i
pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a
titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di
prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente
creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati
nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario,
purche' non abbiano ridotto in maniera consistente e
durevole l'esposizione debitoria del fallito nei
confronti della banca;
c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai
sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, i cui
effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della
suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed
aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a
costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di
suoi parenti e affini entro il terzo grado;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni
del debitore purche' posti in essere in esecuzione di un
piano che appaia idoneo a consentire il risanamento
della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare
il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la
cui ragionevolezza sia attestata da un professionista
iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia
i requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) ai
sensi dell'art. 2501-bis, quarto comma, del codice
civile;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere
in esecuzione del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata, nonche' dell'accordo
omologato ai sensi dell'art. 182-bis;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di
lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori,
anche non subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti
alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi
strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di
amministrazione controllata e di concordato preventivo.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano
all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su
pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni
delle leggi speciali.
(1) Articolo così modificato dal D. Lgs 12
Settembre 2007
Art. 67-bis. (1)
Patrimoni destinati ad uno specifico affare.
Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad
uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis,
primo comma, lettera a) del codice civile, sono
revocabili quando pregiudicano il patrimonio della
società. Il presupposto soggettivo dell'azione è
costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza
della società.
(1) Articolo inserito ed in vigore dal 16
luglio 2006.
Art. 68.
Pagamento di cambiale scaduta.
In deroga a quanto disposto dall'art. 67, secondo
comma, non può essere revocato il pagamento di una
cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo
per non perdere l'azione cambiaria di regresso. In tal
caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in
confronto del quale il curatore provi che conosceva lo
stato di insolvenza del principale obbligato quando ha
tratto o girato la cambiale, deve versare la somma
riscossa al curatore.
Art. 69. (1)
Atti compiuti tra coniugi.
Gli atti previsti dall'articolo 67, compiuti tra
coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava
un'impresa commerciale e quelli a titolo gratuito
compiuti tra coniugi più di due anni prima della
dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il
fallito esercitava un'impresa commerciale sono revocati
se il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza
del coniuge fallito.
(1) Articolo così modificato ed in vigore dal 16
luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 69. Atti compiuti tra coniugi.
1. Gli atti previsti dall'art. 67, compiuti tra
coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava una
impresa commerciale, sono revocati se il coniuge non
prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge
fallito.
2. Se il marito esercitava un'impresa commerciale al
tempo della celebrazione del matrimonio o se ha
iniziato l'esercizio di un'impresa commerciale
nell'anno successivo, l'ipoteca legale per la dote
della moglie non si estende ai beni pervenuti al
marito durante il matrimonio per titolo diverso da
quello di successione o donazione.
3. Nei casi suddetti la moglie non può esercitare
nel fallimento alcuna azione per i vantaggi
derivanti a suo favore dal contratto di matrimonio e
i creditori non possono valersi dei vantaggi
derivanti dallo stesso contratto a favore del marito."
Art. 69-bis. (1)
Decadenza dall'azione.
Le azioni revocatorie disciplinate nella presente
sezione non possono essere promosse decorsi tre anni
dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi
cinque anni dal compimento dell'atto.
(1) Articolo inserito ed in vigore dal 16 luglio
2006.
Art. 70. (1)
Effetti della revocazione.
La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite
intermediari specializzati, procedure di compensazione
multilaterale o dalle societa' previste dall'art. 1
della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e
produce effetti nei confronti del destinatario della
prestazione.
Colui che, per effetto della revoca prevista dalle
disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva
ricevuto e' ammesso al passivo fallimentare per il suo
eventuale credito.
Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di
posizioni passive derivanti da rapporti di conto
corrente bancario o comunque rapporti continuativi o
reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla
differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue
pretese, nel periodo per il quale e' provata la
conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare
residuo delle stesse, alla data in cui si e' aperto il
concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare
al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto
restituito.
(1) Articolo così modificato dal D. Lgs 12
Settembre 2007
Art. 71. (1)
[Effetti della revocazione.
Colui che per effetto della revoca prevista nelle
disposizioni precedenti ha restituito quanto aveva
ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo
eventuale credito.]
(1) Articolo abrogato
Sezione IV
Degli effetti del fallimento sui
rapporti giuridici preesistenti
Art. 72. (1)
Rapporti pendenti.
Se un contratto e' ancora ineseguito o non
compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei
confronti di una di esse, e' dichiarato il fallimento,
l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse
disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino
a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato
dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in
luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi,
ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei
contratti ad effetti reali, sia gia' avvenuto il
trasferimento del diritto.
Il contraente puo' mettere in mora il curatore,
facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non
superiore a sessanta giorni, decorso il quale il
contratto si intende sciolto.
La disposizione di cui al primo comma si applica anche
al contratto preliminare salvo quanto previsto nell'art.
72-bis.
In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far
valere nel passivo il credito conseguente al mancato
adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del
danno.
L'azione di risoluzione del contratto promossa prima del
fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega
i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva,
nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della
domanda; se il contraente intende ottenere con la
pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o
di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve
proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al
Capo V.
Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno
dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento.
In caso di scioglimento del contratto preliminare di
vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'art.
2645-bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di
far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli
sia dovuto il risarcimento del danno e gode del
privilegio di cui all'art. 2775-bis del codice civile a
condizione che gli effetti della trascrizione del
contratto preliminare non siano cessati anteriormente
alla data della dichiarazione di fallimento.
Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano
al contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi
dell'art. 2645-bis del codice civile avente ad oggetto
un immobile ad uso abitativo destinato a costituire
l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi
parenti ed affini entro il terzo grado.
(1) Articolo così modificato dal D. Lgs 12
Settembre 2007
Art. 72-bis. (1)
Contratti relativi ad immobili da costruire.
I contratti di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 20 giugno 2005, n. 122 si sciolgono se,
prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione
o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la
fideiussione a garanzia della restituzione di quanto
versato al costruttore, dandone altresi' comunicazione
al curatore. In ogni caso, la fideiussione non puo'
essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di
voler dare esecuzione al contratto..
(1) Articolo da ultimo così sostituito dal D. Lgs
12 Settembre 2007
Art. 72-ter. (1)
Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico
affare.
Il fallimento della società determina lo scioglimento
del contratto di finanziamento di cui all'articolo
2447-bis, primo comma, lettera b), del codice civile
quando impedisce la realizzazione o la continuazione
dell'operazione.
In caso contrario, il curatore, sentito il parere del
comitato dei creditori, può decidere di subentrare nel
contratto in luogo della società assumendone gli oneri
relativi.
Ove il curatore non subentri nel contratto, il
finanziatore può chiedere al giudice delegato, sentito
il comitato dei creditori, di realizzare o di continuare
l'operazione, in proprio o affidandola a terzi; in tale
ipotesi il finanziatore può trattenere i proventi
dell'affare e può insinuarsi al passivo del fallimento
in via chirografaria per l'eventuale credito residuo.
Nelle ipotesi previste nel secondo e terzo comm[a,
resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 2447-decies,
terzo, quarto e quinto comma, del codice civile.
Qualora, nel caso di cui al primo comma, non si
verifichi alcuna delle ipotesi previste nel secondo e
nel terzo comma, si applica l'articolo 2447-decies,
sesto comma, del codice civile.
(1) Articolo inserito ed in vigore dal 16 luglio
2006.
Art. 72-quater. (1)
Locazione finanziaria.
Al contratto di locazione finanziaria si applica, in
caso di fallimento dell'utilizzatore, l'art. 72. Se e'
disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa il
contratto continua ad avere esecuzione salvo che il
curatore dichiari di volersi sciogliere dal contratto.
In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha
diritto alla restituzione del bene ed e' tenuto a
versare alla curatela l'eventuale differenza fra la
maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra
collocazione del bene stesso avvenute a valori di
mercato rispetto al credito residuo in linea capitale;
per le somme gia' riscosse si applica l'art. 67, terzo
comma, lettera a).
Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato
passivo per la differenza fra il credito vantato alla
data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova
allocazione del bene.
In caso di fallimento delle societa' autorizzate alla
concessione di finanziamenti sotto forma di locazione
finanziaria, il contratto prosegue; l'utilizzatore
conserva la facolta' di acquistare, alla scadenza del
contratto, la proprieta' del bene, previo pagamento dei
canoni e del prezzo pattuito.
(1) Articolo così modificato daD. Lgs 12
Settembre 2007
Art. 73. (1)
Vendita con riserva di proprieta'.
Nella vendita con riserva di proprieta', in caso di
fallimento del compratore, se il prezzo deve essere
pagato a termine o a rate, il curatore puo' subentrare
nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei
creditori; il venditore puo' chiedere cauzione a meno
che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo
sconto dell'interesse legale.
Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il
venditore deve restituire le rate di prezzo gia'
riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso
della cosa.
Il fallimento del venditore non e' causa di
scioglimento del contratto.
(1) Articolo così sostituito dal D. Lgs 12
Settembre 2007
Art. 74. (1)
Contratti ad esecuzione continuata o periodica.
Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione
continuata o periodica deve pagare integralmente il
prezzo anche delle consegne gia' avvenute o dei servizi
gia' erogati.
(1) Articolo così sostituito dal D. Lgs 12
Settembre 2007
Art. 75.
Restituzione di cose non pagate.
Se la cosa mobile oggetto della vendita è già stata
spedita al compratore prima della dichiarazione di
fallimento di questo, ma non è ancora a sua disposizione
nel luogo di destinazione, né altri ha acquistato
diritti sulla medesima, il venditore può riprenderne il
possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo
gli acconti ricevuti, sempreché egli non preferisca dar
corso al contratto facendo valere nel passivo il credito
per il prezzo, o il curatore non intenda farsi
consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.
Art. 76.
Contratto di borsa a termine.
Il contratto di borsa a termine, se il termine scade
dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei
contraenti, si scioglie (1) alla data
della dichiarazione di fallimento. La differenza fra il
prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli
alla data di dichiarazione di fallimento è versata nel
fallimento se il fallito risulta in credito, o è ammessa
al passivo del fallimento nel caso contrario.
(1) Parole così modificate ed in vigore dal
16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 76. Contratto di borsa a termine.
1. Il contratto di borsa a termine, se il termine
scade dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei
contraenti, è risolto alla data della dichiarazione
di fallimento. La differenza fra il prezzo
contrattuale e il valore delle cose o dei titoli
alla data di dichiarazione di fallimento è versata
nel fallimento se il fallito risulta in credito, o è
ammessa al passivo del fallimento nel caso
contrario."
Art. 77.
Associazione in partecipazione.
La associazione in partecipazione si scioglie per il
fallimento dell'associante. L'associato ha diritto di
far valere nel passivo il credito per quella parte dei
conferimenti, la quale non è assorbita dalle perdite a
suo carico.
L'associato (1) è tenuto al
versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle
perdite che sono a suo carico.
Nei suoi confronti è applicata la procedura prevista
dall'art. 150.
(1) Parole così modificate ed in vigore dal 16
luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 77. Associazione in partecipazione.
1. La associazione in partecipazione si scioglie per
il fallimento dell'associante. L'associato ha
diritto di far valere nel passivo il credito per
quella parte dei conferimenti, la quale non è
assorbita dalle perdite a suo carico.
2. Egli è tenuto al versamento della parte ancora
dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo
carico.
3. Nei suoi confronti è applicata la procedura
prevista dall'art. 150."
Art. 78. (1)
Conto corrente, mandato, commissione.
I contratti di conto corrente, anche bancario, e di
commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle
parti.
Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento
del mandatario.
Se il curatore del fallimento del mandante subentra
nel contratto, il credito del mandatario è trattato a
norma dell'articolo 111, primo comma, n. 1), per l'attività
compiuta dopo il fallimento.
(1) Articolo così modificato ed in vigore
dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 78. Conto corrente, mandato, commissione.
1. I contratti di conto corrente, di mandato e di
commissione si sciolgono per il fallimento di una
delle parti."
Art. 79. (1)
Contratto di affitto d'azienda.
Il fallimento non e' causa di scioglimento del
contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti
possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo
alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso
tra le parti, e' determinato dal giudice delegato,
sentiti gli interessati.
L'indennizzo dovuto dalla curatela e' regolato
dall'articolo 111, n. 1.
(1) Articolo così sostituito dal D. Lgs 12
Settembre 2007
Art. 80. (1)
Contratto di locazione di immobili.
Il fallimento del locatore non scioglie il contratto
di locazione d'immobili e il curatore subentra nel
contratto.
Qualora la durata del contratto sia complessivamente
superiore a quattro anni dalla dichiarazione di
fallimento, il curatore ha, entro un anno dalla
dichiarazione di fallimento, la facolta' di recedere dal
contratto corrispondendo al conduttore un equo
indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso
fra le parti, e' determinato dal giudice delegato,
sentiti gli interessati. Il recesso ha effetto decorsi
quattro anni dalla dichiarazione di fallimento.
In caso di fallimento del conduttore, il curatore puo'
in qualunque tempo recedere dal contratto,
corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato
recesso, che nel dissenso fra le parti, e' determinato
dal giudice delegato, sentiti gli interessati.
Il credito per l'indennizzo e' soddisfatto in
prededuzione ai sensi dell'articolo 111, n. 1 con il
privilegio dell'articolo 2764 del codice civile.
(1) Articolo da ultimo così sostituito dal D. Lgs
12 Settembre 2007
Art. 80-bis. (1)
[Contratto di affitto d'azienda.
Il fallimento non è causa di scioglimento del
contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti
possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo
alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso
tra le parti, è determinato dal giudice delegato,
sentiti gli interessati. L'indennizzo dovuto dalla
curatela è regolato dall'articolo 111, primo comma, n.
1).]
(1) Articolo abrogato dal D. Lgs 12 Settembre
2007
Art. 81. (1)
Contratto di appalto.
Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento
di una delle parti, se il curatore, previa
autorizzazione del comitato dei creditori non dichiara
di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione
all'altra parte nel termine di giorni sessanta dalla
dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie.
Nel caso di fallimento dell'appaltatore, il rapporto
contrattuale si scioglie se la considerazione della
qualità soggettiva è stata un motivo determinante del
contratto, salvo che il committente non consenta,
comunque, la prosecuzione del rapporto.
Sono salve le norme relative al contratto di appalto
per le opere pubbliche.
(1) Articolo così modificato ed in vigore
dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 81. Contratto di appalto.
1. Il contratto di appalto si scioglie per il
fallimento di una delle parti, a meno che il
curatore, sentito il comitato dei creditori, se è
stato nominato, e con l'autorizzazione del giudice
delegato, non dichiari di voler subentrare nel
rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel
termine di giorni venti dalla dichiarazione di
fallimento ed offrendo idonee garanzie.
2. La prosecuzione del rapporto non è consentita nel
caso di fallimento dell'appaltatore, quando la
considerazione della sua persona è stato un motivo
determinante del contratto.
3. Sono salve le norme relative al contratto di
appalto per le opere pubbliche."
Art. 82.
Contratto di assicurazione.
Il fallimento dell'assicurato non scioglie il
contratto di assicurazione contro i danni, salvo patto
contrario, e salva l'applicazione dell'art. 1898 del
codice civile se ne deriva un aggravamento del rischio.
Se il contratto continua, il credito
dell'assicuratore per i premi non pagati deve essere
soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del
premio è anteriore alla dichiarazione di fallimento.-
Art. 83.
Contratto di edizione.
Gli effetti del fallimento dell'editore sul contratto
di edizione sono regolati dalla legge speciale.
Art. 83-bis. (1)
Clausola arbitrale.
Se il contratto in cui è contenuta una clausola
compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni
della presente sezione, il procedimento arbitrale
pendente non può essere proseguito.
(1) Articolo inserito ed in vigore dal 16 luglio
2006.
Capo IV
Della custodia e
dell'amministrazione delle attività fallimentari
Art. 84. (1)
Dei sigilli.
Dichiarato il fallimento, il curatore procede,
secondo le norme stabilite dal codice di procedura
civile, all'apposizione dei sigilli sui beni che si
trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri
beni del debitore.
Il curatore può richiedere l'assistenza della forza
pubblica.
Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è
agevole l'immediato completamento delle operazioni, l'apposizione
dei sigilli può essere delegata a uno o più coadiutori
designati dal giudice delegato.
Per i beni e le cose sulle quali non è possibile
apporre i sigilli si procede a norma dell'articolo 758
del codice di procedura civile.
(1) Articolo così modificato ed in vigore dal 16
luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 84. Apposizione dei sigilli.
1. Dichiarato il fallimento, il giudice delegato o
per sua delegazione, in caso d'impedimento, il
giudice di pace, procede immediatamente, secondo le
norme stabilite dal codice di procedura civile,
all'apposizione dei sigilli, sui beni che si trovano
nella sede principale dell'impresa e sugli altri
beni del debitore. All'apposizione dei sigilli nella
sede principale dell'impresa deve assistere, salvo
legittimo impedimento, il curatore.
2. Per i beni che si trovano in altre località il
giudice delegato richiede, per mezzo del cancelliere,
i giudici di pace competenti di procedere
all'apposizione dei sigilli. Il verbale redatto dal
giudice di pace è trasmesso immediatamente al
giudice delegato.
3. Il giudice che procede all'apposizione dei
sigilli può emettere i provvedimenti provvisori e
conservativi che ritiene necessari compreso quello
della vendita delle cose deteriorabili."
Art. 85. (1)
Apposizione dei sigilli da parte del pretore.
[Anche prima di ricevere la richiesta prevista
dal secondo comma dell'articolo precedente, il giudice
di pace che abbia certa notizia della dichiarazione di
fallimento, può procedere all'apposizione dei sigilli
nei luoghi compresi nella sua giurisdizione.]
(1) Articolo abrogato
Art. 86. (1)
Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di
altra documentazione.
Devono essere consegnate al curatore:
a) il denaro contante per essere dal medesimo
depositato a norma dell'articolo 34;
b) le cambiali e gli altri titoli compresi quelli
scaduti;
c) le scritture contabili e ogni altra documentazione
dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora
depositate in cancelleria.
Il giudice delegato può autorizzarne il deposito in
luogo idoneo, anche presso terzi. In ogni caso, il
curatore deve esibire le scritture contabili a richiesta
del fallito o di chi ne abbia diritto. Nel caso in cui
il curatore non ritenga di dover esibire la
documentazione richiesta, l'interessato può proporre
ricorso al giudice delegato che provvede con decreto
motivato.
Può essere richiesto il rilascio di copia, previa
autorizzazione del giudice delegato, a cura e spese del
richiedente.
(1) Articolo così modificato ed in vigore
dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 86. Cose non soggette all'apposizione dei
sigilli.
1. Non sono poste sotto sigillo, oltre le cose che
ne sono escluse dal codice di procedura civile:
1) le cose che servono all'esercizio dell'impresa,
se questo, a giudizio del giudice, non può essere
immediatamente interrotto;
2) le scritture contabili;
3) le cambiali e gli altri titoli scaduti o di
imminente scadenza, che devono essere consegnati al
curatore per la riscossione;
4) il danaro contante, da consegnarsi ugualmente al
curatore, il quale provvede a depositarlo a norma
dell'art. 34.
2. Di tutti questi oggetti si fa la descrizione nel
processo verbale.
3. Le scritture contabili, dopo essere state
vidimate dal giudice che procede, devono essere
depositate nella cancelleria del tribunale. Tuttavia
il giudice delegato può autorizzare il curatore a
trattenerle temporaneamente con l'obbligo di
esibirle ad ogni legittima richiesta."
Art. 87. (1)
Inventario.
Il curatore, rimossi i sigilli, redige l'inventario
nel più breve termine possibile secondo le norme
stabilite dal codice di procedura civile, presenti o
avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se
nominato, formando, con l'assistenza del cancelliere,
processo verbale delle attività compiute. Possono
intervenire i creditori.
Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.
Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il
fallito o, se si tratta di società, gli amministratori a
dichiarare se hanno notizia che esistano altre attività
da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene
stabilite dall'articolo 220 in caso di falsa o omessa
dichiarazione.
L'inventario è redatto in doppio originale e
sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli
originali deve essere depositato nella cancelleria del
tribunale.
(1) Articolo così modificato ed in vigore dal 16
luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 87. Rimozione dei sigilli e inventario.
1. Il curatore deve chiedere nel più breve termine
possibile al giudice l'autorizzazione a rimuovere i
sigilli ed a fare l'inventario. A tali operazioni
procede, secondo le norme stabilite dal codice di
procedura civile, presenti o avvisati il fallito e
il comitato dei creditori, se esiste, con l'assistenza
del cancelliere del tribunale o della pretura, che
ne redige processo verbale. Possono intervenire i
creditori.
2. Il giudice delegato può prescrivere speciali
norme e cautele per l'inventario e, quando occorre,
nomina uno stimatore.
3. Prima di chiudere l'inventario il curatore invita
il fallito o, se si tratta di società, gli
amministratori a dichiarare se hanno notizia che
esistano altre attività da comprendere
nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite
dall'art. 220 in caso di falsa o omessa
dichiarazione.
4. L'inventario è redatto in doppio originale e
sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli
originali deve essere depositato nella cancelleria
del tribunale."
Art. 87-bis. (1)
Inventario su altri beni.
In deroga a quanto previsto dagli articoli 52 e 103,
i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o
personali chiaramente riconoscibili possono essere
restituiti con decreto del giudice delegato, su istanza
della parte interessata e con il consenso del curatore e
del comitato dei creditori, anche provvisoriamente
nominato.
I beni di cui al primo comma possono non essere
inclusi nell'inventario.
Sono inventariati i beni di proprietà del fallito per
i quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel
godimento in virtù di un titolo negoziale opponibile al
curatore. Tali beni non sono soggetti alla presa in
consegna a norma dell'articolo 88.
(1) Articolo inserito ed in vigore dal 16
luglio 2006.
Art. 88.
Presa in consegna dei beni del fallito da parte del
curatore.
Il curatore prende in consegna i beni di mano in mano
che ne fa l'inventario insieme con le scritture
contabili e i documenti del fallito.
Se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti
a pubblica registrazione, il curatore notifica un
estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai
competenti uffici, perche' sia trascritto nei pubblici
registri.
(1) Articolo così modificato dalD. Lgs 12
Settembre 2007
Art. 89. (1)
Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali
mobiliari e bilancio.
Il curatore, in base alle scritture contabili del
fallito e alle altre notizie che puo' raccogliere, deve
compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei
rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonche' l'elenco
di tutti coloro che vantano diritti reali e personali,
mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella
disponibilita' del fallito, con l'indicazione dei titoli
relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria.
Il curatore deve inoltre redigere il bilancio
dell'ultimo esercizio, se non e' stato presentato dal
fallito nel termine stabilito, ed apportare le
rettifiche necessarie e le eventuali aggiunte ai bilanci
e agli elenchi presentati dal fallito a norma dell'art.
14.
(1) Articolo così modificato dalD. Lgs 12
Settembre 2007
Art. 90. (1)
Fascicolo della procedura.
Immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza
di fallimento, il cancelliere forma un fascicolo, anche
in modalità informatica, munito di indice, nel quale
devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti
ed i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente
suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di
riservatezza, debbono essere custoditi separatamente.
Il comitato dei creditori e ciascun suo componente
hanno diritto di prendere visione di qualunque atto o
documento contenuti nel fascicolo. Analogo diritto, con
la sola eccezione della relazione del curatore e degli
atti eventualmente riservati su disposizione del giudice
delegato, spetta anche al fallito.
Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di
prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei
documenti per i quali sussiste un loro specifico ed
attuale interesse, previa autorizzazione del giudice
delegato, sentito il curatore.
(1) Articolo così modificato ed in vigore
dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 90. Esercizio provvisorio.
1. Dopo la dichiarazione di fallimento il tribunale
può disporre la continuazione temporanea
dell'esercizio dell'impresa del fallito, quando
dall'interruzione improvvisa può derivare un danno
grave e irreparabile.
2. Dopo il decreto previsto dall'art. 97, il
comitato dei creditori deve pronunciarsi
sull'opportunità di continuare o di riprendere in
tutto o in parte l'esercizio della impresa del
fallito, indicandone le condizioni. La continuazione
o la ripresa può esser disposta dal tribunale solo
se il comitato dei creditori si è pronunciato
favorevolmente.
3. Se è disposto l'esercizio provvisorio a norma del
comma precedente, il comitato dei creditori e
convocato dal giudice delegato almeno ogni due mesi
per essere informato dal curatore sull'andamento
della gestione e per pronunciarsi sulla opportunità
di continuare l'esercizio.
4. Il tribunale può ordinare la cessazione
dell'esercizio provvisorio se il comitato dei
creditori ne fa richiesta, ovvero se in qualsiasi
momento ne ravvisa l'opportunità. Il tribunale
provvede in ogni caso con decreto in camera di
consiglio non soggetto a reclamo sentito il curatore."
Art. 91. (1)
[Anticipazioni delle spese dall'erario.
Se fra i beni compresi nel fallimento non vi è
danaro occorrente alle spese giudiziali per gli atti
richiesti dalla legge, dalla sentenza dichiarativa di
fallimento alla chiusura della procedura, l'erario
anticipa tali spese.
L'anticipazione delle spese si esegue quanto alle
tasse di bollo e alle imposte di registro mediante
prenotazione a debito in forza di decreto del giudice
delegato per ogni singolo atto della procedura e quanto
alle altre spese mediante pagamento eseguito
direttamente dai ricevitori del registro agli aventi
diritto indicati nel decreto del giudice delegato.
Le spese anticipate dall'erario per le procedure
fallimentari sono annotate in un registro apposito, che
è tenuto dal cancelliere.
Il cancelliere provvede al recupero delle spese
anticipate mediante prelevazione dalle somme ricavate
dalla liquidazione dell'attivo, anche prima della
chiusura della procedura fallimentare appena vi siano
disponibilità liquide.]
(1) Articolo abrogato
Capo V
Dell'accertamento del passivo e dei
diritti reali mobiliari dei terzi
Art. 92. (1)
Avviso ai creditori ed agli altri interessati.
Il curatore, esaminate le scritture dell'impreditore
ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio
ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali
su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del
fallito, a mezzo posta presso la sede dell'impresa o la
residenza del creditore, ovvero a mezzo telefax o posta
elettronica:
1) che possono partecipare al concorso depositando
nella cancelleria del tribunale, domanda ai sensi
dell'articolo seguente;
2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e
quella entro cui vanno presentate le domande;
3) ogni utile informazione per agevolare la
presentazione della domanda.
Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la
comunicazione può essere effettuata al suo
rappresentante in Italia, se esistente.
(1) Articolo così modificato ed in vigore dal 16
luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 92. Avviso ai creditori per la verifica.
1. Il curatore comunica, mediante raccomandata, ai
creditori e agli altri interessati compresi negli
elenchi indicati nell'articolo 89 il termine entro
il quale devono far pervenire in cancelleria le loro
domande, nonché le disposizioni della sentenza
dichiarativa di fallimento, che riguardano la
formazione dello stato passivo.
2. Per i creditori e per gli altri interessati non
residenti nel territorio dello Stato l'avviso è
rimesso a chi li rappresenta. Se manca un loro
rappresentante nel territorio dello Stato, il
giudice può prorogare il termine e della proroga è
data notizia a tutti gli altri creditori e
interessati."
Art. 93. (1)
Domanda di ammissione al passivo.
La domanda di ammissione al passivodi un credito, di
restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili,
si propone con ricorso da depositare presso la
cancelleria del tribunale almeno trenta giorni prima
dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.
Il ricorso puo' essere sottoscritto anche personalmente
dalla parte e puo' essere spedito, anche in forma
telematica o con altri mezzi di trasmissione purche' sia
possibile fornire la prova della ricezione.
Il ricorso contiene:
1) l'indicazione della procedura cui si intende
partecipare e le generalita' del creditore;
2) la determinazione della somma che si intende
insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di
cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di
diritto che costituiscono la ragione della domanda;
4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione,
nonche' la descrizione del bene sul quale la prelazione
si esercita, se questa ha carattere speciale;
5) l'indicazione del numero di telefax, l'indirizzo di
posta elettronica o l'elezione di domicilio in un comune
nel circondario ove ha sede il tribunale, ai fini delle
successive comunicazioni. E' facolta' del creditore
indicare, quale modalita' di notificazione e di
comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o
per telefax ed e' onere dello stesso comunicare al
curatore ogni variazione del domicilio o delle predette
modalita'.
Il ricorso e' inammissibile se e' omesso o assolutamente
incerto uno dei requisiti di cui ai numeri 1), 2) o 3)
del precedente comma. Se e' omesso o assolutamente
incerto il requisito di cui al n. 4), il credito e'
considerato chirografario.
Se e' omessa l'indicazione di cui al n. 5), tutte le
comunicazioni successive a quella con la quale il
curatore da' notizia della esecutivita' dello stato
passivo, si effettuano presso la cancelleria.
Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del
diritto del creditore ovvero del diritto del terzo che
chiede la restituzione o rivendica il bene.
Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il
terzo puo' chiedere la sospensione della liquidazione
dei beni oggetto della domanda.
Il ricorso puo' essere presentato dal rappresentante
comune degli obbligazionisti ai sensi dell'art. 2418,
secondo comma, del codice civile, anche per singoli
gruppi di creditori.
Il giudice ad istanza della parte puo' disporre che il
cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o
all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione
dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo.
(1) Articolo così sostituito dalD. Lgs 12
Settembre 2007
Art. 94. (1)
Effetti della domanda.
La domanda di cui all'articolo 93
produce gli effetti della domanda giudiziale per
tutto il corso del fallimento.
(1) Articolo così modificato ed in vigore
dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 94. Effetto della domanda.
1. La domanda di ammissione al passivo produce gli
effetti della domanda giudiziale ed impedisce la
decadenza dei termini per gli atti che non possono
compiersi durante il fallimento."
Art. 95. (1)
Progetto di stato passivo e udienza di discussione.
Il curatore esamina le domande di cui all'art.
93 e predispone elenchi separati dei creditori e dei
titolari di diritti su beni mobili e immobili di
proprieta' o in possesso del fallito, rassegnando per
ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore puo'
eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi
del diritto fatto valere, nonche' l'inefficacia del
titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione,
anche se e' prescritta la relativa azione.
Il curatore deposita il progetto di stato passivo nella
cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima
dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. I
creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito
possono esaminare il progetto e presentare osservazioni
scritte e documenti integrativi fino all'udienza.
All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il
giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide
su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni
formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore,
a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate
dagli altri interessati. Il giudice delegato puo'
procedere ad atti di istruzione su richiesta delle
parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del
procedimento.
Il fallito puo' chiedere di essere sentito.
Delle operazioni si redige processo verbale.
(1) Articolo così sostituito dal
D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
v. Art. 101
Art. 96. (1)
Formazione ed esecutività dello stato passivo.
Il giudice delegato, con decreto successivamente
motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o
dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi
dell'art. 93.
La dichiarazione di inammissibilita' della domanda non
ne preclude la successiva ripropozione.
Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi
al passivo con riserva:
1) i crediti condizionati e quelli indicati nell'ultimo
comma dell'art. 55;
2) i crediti per i quali la mancata produzione del
titolo dipende da fatto non riferibile al creditore,
salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato
dal giudice;
3) i crediti accertati con sentenza del giudice
ordinario o speciale non passata in giudicato,
pronunziata prima della dichiarazione di fallimento. Il
curatore puo' proporre o proseguire il giudizio di
impugnazione.
Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola
udienza; il giudice ne rinvia la prosecuzione a non piu'
di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e
per gli assenti.
Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice
delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con
decreto depositato in cancelleria.
Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le
decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di
cui all'art. 99, producono effetti soltanto ai fini del
concorso.
(1) Articolo così sostituito dalD.Lgs.
12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 97. (1)
Comunicazione dell'esito del procedimento di
accertamento del passivo.
Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di
esecutività dello stato passivo, comunica a ciascun
creditore l'esito della domanda e l'avvenuto deposito in
cancelleria dello stato passivo, affinché possa essere
esaminato da tutti coloro che hanno presentato domanda
ai sensi dell'articolo 93, informando il creditore del
diritto di proporre opposizione in caso di mancato
accoglimento della domanda.
La comunicazione è data a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, ovvero tramite telefax o posta
elettronica quando il creditore abbia indicato tale
modalità di comunicazione.
(1) Articolo così modificato ed in vigore
dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 97. Esecutività dello stato passivo.
1. Lo stato passivo del fallimento è sottoscritto
dal giudice e dal cancelliere e si chiude con
decreto del giudice che lo dichiara esecutivo a
decorrere dalla data in cui l'adunanza dei creditori
ha esaurito le sue operazioni o da quella successiva
prevista nel quarto comma dell'articolo precedente.
2. Lo stato passivo col decreto del giudice è
depositato in cancelleria, ove i creditori possono
prenderne visione.
3. Se vi sono domande di ammissione al passivo, che
non sono state accolte in tutto o in parte o che
sono state accolte con riserva, il curatore ne dà
immediatamente notizia ai creditori esclusi o
ammessi con riserva mediante raccomandata con avviso
di ricevimento."
Art. 98. (1)
Impugnazioni.
Contro il decreto che rende esecutivo lo stato
passivo può essere proposta opposizione, impugnazione
dei crediti ammessi o revocazione.
Con l'opposizione il creditore o il titolare di
diritti su beni mobili o immobili contestano che la
propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata
respinta; l'opposizione è proposta nei confronti del
curatore.
Con l'impugnazione il curatore, il creditore o il
titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano
che la domanda di un creditore o di altro concorrente
sia stata accolta; l'impugnazione è rivolta nei
confronti del creditore concorrente, la cui domanda è
stata accolta. Al procedimento partecipa anche il
curatore.
Con la revocazione il curatore, il creditore o il
titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i
termini per la opposizione della opposizione o della
impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di
accoglimento o di rigetto vengano revocati se si scopre
che essi sono stati determinati da falsità, dolo, errore
essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di
documenti decisivi che non sono stati prodotti
tempestivamente per causa non imputabile. La revocazione
è proposta nei confronti del creditore concorrente, la
cui domanda è stata accolta, ovvero nei confronti del
curatore quando la domanda è stata respinta. Nel primo
caso, al procedimento partecipa il curatore.
Gli errori materiali contenuti nello stato passivo
sono corretti con decreto del giudice delegato su
istanza del creditore o del curatore, sentito il
curatore o la parte interessata.
(1) Articolo così modificato ed in vigore
dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 98. Opposizione dei creditori esclusi o
ammessi con riserva.
1. I creditori esclusi o ammessi con riserva possono
fare opposizione, entro 15 giorni dal deposito dello
stato passivo in cancelleria, presentando ricorso al
giudice delegato.
2. Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui
tutti i creditori opponenti e il curatore devono
comparire avanti a lui, nonché il termine per la
notificazione al curatore del ricorso e del decreto.
3. Almeno cinque giorni prima dell'udienza i
creditori devono costituirsi. Se il creditore non si
costituisce, l'opposizione si reputa abbandonata.
4. Possono intervenire in causa gli altri creditori."
Art. 99. (1)
Procedimento.
Le impugnazioni di cui all'articolo precedente si
propongono con ricorso depositato presso la cancelleria
del tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione di
cui all'articolo 97 ovvero in caso di revocazione dalla
scoperta del fatto o del documento.
Il ricorso deve contenere:
1) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e
del fallimento;
2) le generalita' dell'impugnante e l'elezione del
domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha
dichiarato il fallimento;
3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto
su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni;
4) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di
merito non rilevabili d'ufficio, nonche' l'indicazione
specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente
intende avvalersi e dei documenti prodotti.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito
del ricorso, designa il relatore, al quale puo' delegare
la trattazione del procedimento e fissa con decreto
l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal
deposito del ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione
dell'udienza, deve essere notificato, a cura del
ricorrente, al curatore ed all'eventuale
controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione
del decreto.
Tra la data della notificazione e quella dell'udienza
deve intercorrere un termine non minore di trenta
giorni.
Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci
giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel
comune in cui ha sede il tribunale.
La costituzione si effettua mediante il deposito in
cancelleria di una memoria difensiva contenente, a pena
di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non
rilevabili d'ufficio, nonche' l'indicazione specifica
dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
L'intervento di qualunque interessato non puo' avere
luogo oltre il termine stabilito per la costituzione
delle parti resistenti con le modalita' per queste
previste.
Il giudice provvede, anche ai sensi del terzo comma,
all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori.
Il giudice delegato al fallimento non puo' far parte del
collegio.
Il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione,
impugnazione o revocazione con decreto motivato entro
sessanta giorni dall'udienza o dalla scadenza del
termine eventualmente assegnato per il deposito di
memorie.
Il decreto e' comunicato dalla cancelleria alle parti
che, nei successivi trenta giorni, possono proporre
ricorso per cassazione.
(1) Articolo così sostituito dalD.Lgs.
12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 100. (1)
[Impugnazione dei crediti ammessi.
Entro quindici giorni dal deposito dello stato
passivo in cancelleria ciascun creditore può impugnare i
crediti ammessi, con ricorso al giudice delegato.
Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui le
parti e il curatore devono comparire davanti a lui,
nonché il termine perentorio per la notificazione del
ricorso e del decreto al curatore ed ai creditori i cui
crediti vengano impugnati. Le parti si costituiscono a
norma dell'art. 98, terzo comma.
Se all'udienza le parti non raggiungono
l'accordo, il giudice dispone con ordinanza non
impugnabile che in caso di ripartizione siano
accantonate le quote spettanti ai creditori contestati.
Per l'istruzione e la decisione delle
impugnazioni si applicano le disposizioni dell'articolo
precedente e il giudizio deve essere riunito a quello
sulle opposizioni.]
(1) Articolo abrogato
Art. 101. (1)
Domande tardive di crediti.
Le domande di ammissione al passivo di un credito, di
restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili,
depositate in cancelleria oltre il termine di trenta
giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del
passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito
del decreto di esecutivita' dello stato passivo sono
considerate tardive;
in caso di particolare complessita' della procedura, il
tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento,
puo' prorogare quest'ultimo termine fino a diciotto
mesi.
Il procedimento di accertamento delle domande tardive si
svolge nelle stesse forme di cui all'
art. 95. Il giudice delegato
fissa per l'esame delle domande tardive un'udienza ogni
quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza.
Il curatore da' avviso a coloro che hanno presentato la
domanda, della data dell'udienza. Si applicano le
disposizioni di cui agli articoli da
93 a 99.
Il creditore ha diritto di concorrere sulle somme gia'
distribuite nei limiti di quanto stabilito nell'art.
112.
Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se
prova che il ritardo e' dipeso da causa non imputabile,
puo' chiedere che siano sospese le attivita' di
liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto.
Decorso il termine di cui al primo comma, e comunque
fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni
dell'attivo fallimentare, le domande tardive sono
ammissibili se l'istante prova che il ritardo e' dipeso
da causa a lui non imputabile.
(1) Articolo così sostituito dal
D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 102. (1)
Previsione di insufficiente realizzo.
Il tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima
dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza
del curatore depositata almeno venti giorni prima
dell'udienza stessa, corredata da una relazione sulle
prospettive della liquidazione, e dal parere del
comitato dei creditori, sentito il fallito, dispone non
farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo
relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non
puo' essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno
dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al
passivo, salva la soddisfazione dei crediti
prededucibili e delle spese di procedura.
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano, in
quanto compatibili, ove la condizione di insufficiente
realizzo emerge successivamente alla verifica dello
stato passivo.
Il curatore comunica il decreto di cui al primo comma ai
creditori che abbiano presentato domanda di ammissione
al passivo ai sensi degli articoli 93 e 101, i quali,
nei quindici giorni successivi, possono presentare
reclamo alla corte di appello, che provvede con decreto
in camera di consiglio, sentito il reclamante, il
curatore, il comitato dei creditori ed il fallito.
(1) Articolo così sostituito dalD.Lgs.
12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 103. (1)
Procedimenti relativi a domande di rivendica e
restituzione.
Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di
restituzione o di rivendicazione, si applica il regime
probatorio previsto nell'art. 621 del codice di
procedura civile. Se il bene non e' stato acquisito
all'attivo della procedura, il titolare del diritto,
anche nel corso dell'udienza di cui all'art.
95, puo' modificare l'originaria domanda e chiedere
l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla
data di apertura del concorso.
Se il curatore perde il possesso della cosa dopo
averla acquisita, il titolare del diritto puo' chiedere
che il controvalore del bene sia corrisposto in
prededuzione.
Sono salve le disposizioni dell'art. 1706 del codice
civile.
(1) Articolo così sostituito dal
D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Capo VI
Dell'esercizio provvisorio e della
liquidazione dell'attivo
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 104. (1)
Esercizio provvisorio dell'impresa del fallito.
Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il
tribunale può disporre l'esercizio provvisorio
dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami
dell'azienda, se dalla interruzione può derivare un
danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori.
Successivamente, su proposta del curatore, il giudice
delegato, previo parere favorevole del comitato dei
creditori, autorizza, con decreto motivato, la
continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa,
anche limitatamente a specifici rami dell'azienda,
fissandone la durata.
Durante il periodo di esercizio provvisorio, il
comitato dei creditori è convocato dal curatore, almeno
ogni tre mesi, per essere informato sull'andamento della
gestione e per pronunciarsi sull'opportunità di
continuare l'esercizio.
Se il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunità
di continuare l'esercizio provvisorio, il giudice
delegato ne ordina la cessazione.
Ogni semestre, o comunque alla conclusione del
periodo di esercizio provvisorio, il curatore deve
presentare un rendiconto dell'attività mediante deposito
in cancelleria. In ogni caso il curatore informa senza
indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori
di circostanze sopravvenute che possono influire sulla
prosecuzione dell'esercizio provvisorio.
Il tribunale può ordinare la cessazione
dell'esercizio provvisorio in qualsiasi momento laddove
ne ravvisi l'opportunità, con decreto in camera di
consiglio non soggetto a reclamo sentiti il curatore ed
il comitato dei creditori.
Durante l'esercizio provvisorio i contratti pendenti
proseguono, salvo che il curatore non intenda
sospenderne l'esecuzione o scioglierli.
I crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio
sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo
111, primo comma, n. 1).
Al momento della cessazione dell'esercizio
provvisorio si applicano le disposizioni di cui alla
sezione IV del capo III del titolo II.
(1) Articolo così modificato ed in vigore dal 16
luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 104. Inizio della liquidazione.
1. Il curatore deve procedere, sotto la direzione
del giudice delegato e sentito il comitato dei
creditori, se questo è stato nominato, alla vendita
dei beni dopo il decreto previsto dall'art. 97,
salve le esigenze dell'esercizio provvisorio della
impresa, quando questo sia stato autorizzato.
2. Il curatore può essere autorizzato con decreto
motivato dal giudice delegato, sentito il comitato
dei creditori, a procedere alle vendite anche prima
del termine indicato nel primo comma."
Art. 104-bis. (1)
Affitto dell'azienda o di rami dell'azienda.
Anche prima della presentazione del programma di
liquidazione di cui all'articolo 104-ter su proposta del
curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole
del comitato dei creditori, autorizza l'affitto
dell'azienda del fallito a terzi anche limitatamente a
specifici rami quando appaia utile al fine della più
proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa.
La scelta dell'affittuario è effettuata dal curatore
a norma dell'articolo 107, sulla base di stima,
assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la
massima informazione e partecipazione degli interessati.
La scelta dell'affittuario deve tenere conto, oltre che
dell'ammontare del canone offerto, delle garanzie
prestate e della attendibilità del piano di prosecuzione
delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla
conservazione dei livelli occupazionali.
Il contratto di affitto stipulato dal curatore nelle
forme previste dall'articolo 2556 del codice civile deve
prevedere il diritto del curatore di procedere alla
ispezione della azienda, la prestazione di idonee
garanzie per tutte le obbligazioni dell'affittuario
derivanti dal contratto e dalla legge, il diritto di
recesso del curatore dal contratto che può essere
esercitato, sentito il comitato dei creditori, con la
corresponsione all'affittuario di un giusto indennizzo
da corrispondere ai sensi dell'articolo 111, primo
comma, n. 1).
La durata dell'affitto deve essere compatibile con le
esigenze della liquidazione dei beni.
Il diritto di prelazione a favore dell'affittuario
può essere concesso convenzionalmente, previa espressa
autorizzazione del giudice delegato e previo parere
favorevole del comitato dei creditori. In tale caso,
esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di
vendita dell'azienda o del singolo ramo, il curatore,
entro dieci giorni, lo comunica all'affittuario, il
quale può esercitare il diritto di prelazione entro
cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
La retrocessione al fallimento di aziende, o rami di
aziende, non comporta la responsabilità della procedura
per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga
a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice
civile. Ai rapporti pendenti al momento della
retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla
sezione IV del Capo III del titolo II.
(1) Articolo inserito ed in vigore dal 16
luglio 2006.
Art. 104-ter. (1)
Programma di liquidazione.
Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario,
il curatore predispone un programma di liquidazione da
sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori.
Il programma costituisce l'atto di pianificazione e di
indirizzo in ordine alle modalita' e ai termini previsti
per la realizzazione dell'attivo, e deve specificare:
a) l'opportunita' di disporre l'esercizio provvisorio
dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi
dell'art. 104, ovvero l'opportunita' di autorizzare l'affitto
dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'art.
104-bis;
b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro
contenuto;
c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie
da esercitare ed il loro possibile esito;
d) le possibilita' di cessione unitaria dell'azienda, di
singoli rami, di beni o di rapporti giuridici
individuabili in blocco;
e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti.
Il curatore puo' essere autorizzato dal giudice delegato
ad affidare ad altri professionisti alcune incombenze
della procedura di liquidazione dell'attivo.
Il comitato dei creditori puo' proporre al curatore
modifiche al programma presentato.
Per sopravvenute esigenze, il curatore puo' presentare,
con le modalita' di cui ai commi primo, secondo e terzo,
un supplemento del piano di liquidazione.
Prima della approvazione del programma, il curatore puo'
procedere alla liquidazione di beni, previa
autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato
dei creditori se gia' nominato, solo quando dal ritardo
puo' derivare pregiudizio all'interesse dei creditori.
Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei
creditori, puo' non acquisire all'attivo o rinunciare a
liquidare uno o piu' beni, se l'attivita' di
liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In
questo caso, il curatore ne da' comunicazione ai
creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'art.
51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui
beni rimessi nella disponibilita' del debitore.
Il programma approvato e' comunicato al giudice delegato
che autorizza l'esecuzione degli atti a esso conformi.
(1) Articolo così modificato dal D. Lgs 12
Settembre 2007
Sezione II
Della vendita dei beni
Art. 105. (1)
Vendita dell'azienda, di rami, di beni e rapporti in
blocco.
La liquidazione dei singoli beni ai sensi degli
articoli seguenti del presente capo è disposta quando
risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso
aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici
individuabili in blocco non consenta una maggiore
soddisfazione dei creditori.
La vendita del complesso aziendale o di rami dello
stesso è effettuata con le modalità di cui all'articolo
107, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2556
del codice civile.
Nell'àmbito delle consultazioni sindacali relative al
trasferimento d'azienda, il curatore, l'acquirente e i
rappresentanti dei lavoratori possono convenire il
trasferimento solo parziale dei lavoratori alle
dipendenze dell'acquirente e le ulteriori modifiche del
rapporto di lavoro consentite dalle norme vigenti.
Salva diversa convenzione, è esclusa la
responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi
all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del
trasferimento.
Il curatore può procedere altresì alla cessione delle
attività e delle passività dell'azienda o dei suoi rami,
nonché di beni o rapporti giuridici individuabili in
blocco, esclusa comunque la responsabilità
dell'alienante prevista dall'articolo 2560 del codice
civile.
La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute,
anche in mancanza di notifica al debitore o di sua
accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal
momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro
delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se
paga in buona fede al cedente.
I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da
chiunque prestate o comunque esistenti a favore del
cedente, conservano la loro validità e il loro grado a
favore del cessionario.
Il curatore può procedere alla liquidazione anche
mediante il conferimento in una o più società,
eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di
rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i
relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la
responsabilità dell'alienante ai sensi dell'articolo
2560 del codice civile ed osservate le disposizioni
inderogabili contenute nella presente sezione. Sono
salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali.
Il pagamento del prezzo può essere effettuato
mediante accollo di debiti da parte dell'acquirente solo
se non viene alterata la graduazione dei crediti.
(1) Articolo così modificato ed in vigore
dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 105. Norme applicabili.
1. Alle vendite di beni mobili od immobili del
fallimento si applicano le disposizioni del codice
di procedura civile relative al processo di
esecuzione, in quanto compatibili con le
disposizioni delle sezioni seguenti."
Art. 106. (1)
Cessione dei crediti, dei diritti e delle quote, delle
azioni, mandato a riscuotere.
Il curatore puo' cedere i crediti, compresi quelli di
natura fiscale o futuri, anche se oggetto di
contestazione; puo' altresi' cedere le azioni
revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono gia'
pendenti.
Per la vendita della quota di societa' a
responsabilita' limitata si applica l'art. 2471 del
codice civile.
In alternativa alla cessione di cui al primo comma,
il curatore puo' stipulare contratti di mandato per la
riscossione dei crediti.
(1) Articolo così modificato dal D. Lgs 12
Settembre 2007
Art. 107. (1)
Modalità delle vendite.
Le vendite e gli altri atti di liquidazione
posti in essere in esecuzione del programma di
liquidazione sono effettuati dal curatore tramite
procedure competitive anche avvalendosi di soggetti
specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il
caso di beni di modesto valore, da parte di operatori
esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicita',
la massima informazione e partecipazione degli
interessati.
Il curatore puo' prevedere nel programma di liquidazione
che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili
registrati vengano effettuate dal giudice delegato
secondo le disposizioni del codice di procedura civile
in quanto compatibili.
Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei
pubblici registri, prima del completamento delle
operazioni di vendita, e' data notizia mediante
notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei
creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio.
Il curatore puo' sospendere la vendita ove pervenga
offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un
importo non inferiore al dieci per cento del prezzo
offerto.
Degli esiti delle procedure, il curatore informa il
giudice delegato ed il comitato dei creditori,
depositando in cancelleria la relativa documentazione.
Se alla data di dichiarazione di fallimento sono
pendenti procedure esecutive, il curatore puo'
subentrarvi;
in tale caso si applicano le disposizione del codice di
procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il
giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilita'
dell'esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all'art.
51.
Con regolamento del Ministro della giustizia, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti requisiti di
onorabilita' e professionalita' dei soggetti
specializzati e degli operatori esperti dei quali il
curatore puo' avvalersi ai sensi del primo comma, nonche'
i mezzi di pubblicita' e trasparenza delle operazioni di
vendita.
(1) Articolo così modificato dD. Lgs 12 Settembre
2007
Art. 108. (1)
Poteri del giudice delegato.
Il giudice delegato, su istanza del fallito, del
comitato dei creditori o di altri interessati, previo
parere dello stesso comitato dei creditori, puo'
sospendere, con decreto motivato, le operazioni di
vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi
ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti
entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma
dell'art. 107, impedire il perfezionamento della vendita
quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore
a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di
mercato.
Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in
pubblici registri, una volta eseguita la vendita e
riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato
ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni
relative ai diritti di prelazione, nonche' delle
trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri
conservativi e di ogni altro vincolo.
(1) Articolo così modificato dalD. Lgs 12
Settembre 2007
Art. 108-bis. (1)
[Modalità della vendita di navi, galleggianti ed
aeromobili.
La vendita di navi, galleggianti ed aeromobili
iscritti nei registri indicati dal codice della
navigazione è eseguita a norma delle disposizioni dello
stesso codice, in quanto applicabili.]
(1) Articolo abrogato dal D. Lgs 12 Settembre
2007
Art. 108-ter. (1)
Modalità della vendita di diritti sulle opere
dell'ingegno; sulle invenzioni industriali; sui marchi.
Il trasferimento dei diritti di utilizzazione
economica delle opere dell'ingegno, il trasferimento dei
diritti nascenti delle invenzioni industriali, il
trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati
sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.
(1) Articolo inserito ed in vigore dal 16
luglio 2006.
Art. 109.
Procedimento di distribuzione della somma ricavata.
Il giudice delegato provvede alla distribuzione della
somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del
capo seguente.
Il tribunale (1) stabilisce
con decreto la somma da attribuire, se del caso, al
curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a
norma dell'art. 39. Tale somma è prelevata sul prezzo
insieme alle spese di procedura e di amministrazione.
(1) Parole così modificate d ed in vigore dal 16
luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 109. Procedimento di distribuzione della somma
ricavata.
1. Il giudice delegato provvede alla distribuzione
della somma ricavata dalla vendita secondo le
disposizioni del capo seguente.
2. Il giudice delegato stabilisce con decreto la
somma da attribuire, se del caso, al curatore in
conto del compenso finale da liquidarsi a norma
dell'art. 39. Tale somma è prelevata sul prezzo
insieme alle spese di procedura e di amministrazione."
Capo VII
Della ripartizione dell'attivo
Art. 110. (1)
Progetto di ripartizione.
Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data
del decreto previsto dall'art. 97 o nel diverso termine
stabilito dal giudice delegato, presenta un prospetto
delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione
delle medesime, riservate quelle occorrenti per la
procedura. Nel progetto sono collocati anche i crediti
per i quali non si applica il divieto di azioni
esecutive e cautelari di cui all'art. 51.
Il giudice, ordina il deposito del progetto di
ripartizione in cancelleria, disponendo che tutti i
creditori, compresi quelli per i quali e' in corso uno
dei giudizi di cui all'art. 98, ne siano avvisati con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altra
modalita' telematica, con garanzia di avvenuta ricezione
in base agli articoli 8, comma 2, 9, comma 4, e 14 del
testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I creditori, entro il termine perentorio di quindici
giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al
secondo comma, possono proporre reclamo al giudice
delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell'art.
36.
Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta
del curatore, dichiara esecutivo il progetto di
ripartizione. Se sono proposti reclami, il progetto di
ripartizione e' dichiarato esecutivo con accantonamento
delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di
contestazione. Il provvedimento che decide sul reclamo
dispone in ordine alla destinazione delle somme
accantonate.
(1) Articolo così modificato dalD. Lgs 12
Settembre 2007
Art. 111. (1)
Ordine di distribuzione delle somme.
Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono
erogate nel seguente ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione
sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla
legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in
proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno
di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n.
2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia,
ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da
questa.
Sono considerati crediti prededucibili quelli cosi'
qualificati da una specifica disposizione di legge, e
quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure
concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono
soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n.
1).
(1) Articolo così modificato dal D. Lgs 12
Settembre 2007
Art. 111-bis. (1)
Disciplina dei crediti prededucibili.
I crediti prededucibili devono essere accertati con
le modalita' di cui al capo V, con esclusione di quelli
non contestati per collocazione e ammontare, anche se
sorti durante l'esercizio provvisorio, e di quelli sorti
a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi
dei soggetti nominati ai sensi dell'art. 25; in questo
ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con
il procedimento di cui all'art. 26.
I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il
capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della
liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare,
tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con
esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei
beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata
ai creditori garantiti. Il corso degli interessi cessa
al momento del pagamento.
I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento
che sono liquidi, esigibili e non contestati per
collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti
ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo e'
presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i
titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere
autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal
giudice delegato.
Se l'attivo e' insufficiente, la distribuzione deve
avvenire secondo i criteri della graduazione e della
proporzionalita', conformemente all'ordine assegnato
dalla legge.
(1) Articolo così modificato dal D. Lgs 12
Settembre 2007
Art. 111-ter. (1)
Conti speciali.
La massa liquida attiva immobiliare è costituita
dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni
immobili, come definiti dall'articolo 812 del codice
civile, e dei loro frutti e pertinenze, nonché dalla
quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui
depositi delle relative somme.
La massa liquida attiva mobiliare è costituita da
tutte le altre entrate.
Il curatore deve tenere un conto autonomo delle
vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio
speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo
di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con
analitica indicazione delle entrate e delle uscite di
carattere specifico e della quota di quelle di carattere
generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni
secondo un criterio proporzionale.
(1) Articolo inserito ed in vigore dal 16
luglio 2006.
Art. 111-quater. (1)
Crediti assistiti da prelazione.
I crediti assistiti da privilegio generale hanno
diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli
interessi, nei limiti di cui agli articoli 54 e 55, sul
prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio
mobiliare, sul quale concorrono in un'unica graduatoria
con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare,
secondo il grado previsto dalla legge.
I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli
assistiti da privilegio speciale hanno diritto di
prelazione per il capitale, le spese e gli interessi,
nei limiti di cui agli articoli 54 e 55, sul prezzo
ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia.
(1) Articolo inserito ed in vigore dal 16
luglio 2006.
Art. 112. (1)
Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente.
I creditori ammessi a norma dell'articolo
101 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori
alla loro ammissione in proporzione del rispettivo
credito, salvo il diritto di prelevare le quote che
sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se
assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è
dipeso da cause ad essi non imputabili.
(1) Articolo così modificato ed in vigore
dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 112. Partecipazione dei creditori ammessi
tardivamente.
1. I creditori ammessi a norma dell'art.
101 concorrono soltanto alle ripartizioni
posteriori alla loro ammissione in proporzione del
rispettivo credito, salvi i diritti di prelazione.
Se però dalla sentenza pronunciata a norma
dell'articolo 101 risulta che il ritardo è dipeso da
causa ad essi non imputabile, i creditori sono
ammessi a prelevare sull'attivo non ripartito anche
le quote che sarebbero loro spettate nelle
precedenti ripartizioni."
Art. 113. (1)
Ripartizioni parziali.
Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare
l'ottanta per cento delle somme da ripartire, devono
essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal
giudice delegato, le quote assegnate:
1) ai creditori ammessi con riserva;
2) ai creditori opponenti a favore dei quali sono
state disposte misure cautelari;
3) ai creditori opponenti la cui domanda è stata
accolta ma la sentenza non è passata in giudicato;
4) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti
i giudizi di impugnazione e di revocazione.
Le somme ritenute necessarie per spese future, per
soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito
prededucibile devono essere trattenute; in questo caso,
l'ammontare della quota da ripartire indicata nel primo
comma del presente articolo deve essere ridotta se la
misura dell'ottanta per cento appare insufficiente.
Devono essere altresì trattenute e depositate nei
modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute
dalla procedura per effetto di provvedimenti
provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in
giudicato.
(1) Articolo così modificato ed in vigore dal 16
luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 113. Ripartizioni parziali.
1. Nelle ripartizioni parziali, che non possono
superare il novanta per cento delle somme da
ripartire, devono essere trattenute e depositate,
nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote
assegnate:
1) ai creditori residenti all'estero per i crediti
dei quali, essendo stato prorogato il termine, non
sia ancora avvenuta la verificazione;
2) ai creditori per i quali è stato ordinato l'accantonamento
delle quote, nonché ai creditori ammessi con riserva
di presentazione del titolo;
3) ai creditori i cui crediti sono soggetti a
condizione sospensiva non ancora verificata,
compresi i crediti che non possono farsi valere
contro il fallito se non previa escussione di un
obbligato principale;
4) alle spese future ritenute necessarie dal giudice
delegato ed alle somme occorrenti per soddisfare il
compenso e le spese dovute al curatore."
Art. 113-bis. (1)
Scioglimento delle ammissioni con riserva.
Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento
di una domanda con riserva, su istanza del curatore o
della parte interessata, il giudice delegato modifica lo
stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda
deve intendersi accolta definitivamente.
(1) Articolo inserito ed in vigore dal 16 luglio
2006.
Art. 114. (1)
Restituzione di somme riscosse.
I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di
riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso
dell'accoglimento di domande di revocazione.
I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti,
devono restituire le somme riscosse, oltre agli
interessi legali dal momento del pagamento effettuato a
loro favore.
(1) Articolo così modificatoed in vigore dal 16
luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 114. Restituzione di somme riscosse.
1. Nei casi previsti dall'art. 102 i creditori che
hanno partecipato a qualche ripartizione devono
restituire le somme riscosse con gli interessi
legali."
Art. 115. (1)
Pagamento ai creditori.
Il curatore provvede al pagamento delle somme
assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei
modi stabiliti dal giudice delegato, purche' tali da
assicurare la prova del pagamento stesso.
Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati
ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai
cessionari, qualora la cessione sia stata
tempestivamente comunicata, unitamente alla
documentazione che attesti, con atto recante le
sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta
cessione. In questo caso, il curatore provvede alla
rettifica formale dello stato passivo. Le stesse
disposizioni si applicano in caso di surrogazione del
creditore.
(1) Articolo così modificato dal D. Lgs 12
Settembre 2007
Art. 116. (1)
Rendiconto del curatore.
Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del
riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle
funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l'esposizione
analitica delle operazioni contabili e della attività di
gestione della procedura.
Il giudice ordina il deposito del conto in
cancelleria e fissa l'udienza fino alla quale ogni
interessato può presentare le sue osservazioni o
contestazioni. L'udienza non può essere tenuta prima che
siano decorsi quindici giorni dal deposito.
Dell'avvenuto deposito e della fissazione
dell'udienza, il curatore dà immediata comunicazione ai
creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno
proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non
soddisfatti ed al fallito, avvisandoli che possono
prende visione del rendiconto e presentare eventuali
osservazioni o contestazioni fino all'udienza.
Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o
su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva
il conto con decreto; altrimenti, fissa l'udienza
innanzi al collegio che provvede in camera di consiglio.
(1) Articolo così modificato ed in vigore dal 16
luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 116. Rendiconto del curatore.
1. Compiuta la liquidazione dell'attivo prima del
riparto finale, il curatore presenta al giudice
delegato il conto della gestione.
2. Il giudice ordina il deposito del conto in
cancelleria, e fissa l'udienza nella quale ogni
interessato può presentare le sue osservazioni. L'udienza
non può essere tenuta prima che siano decorsi
quindici giorni dal deposito.
3. Dell'avvenuto deposito e della fissazione della
udienza è data immediata comunicazione al fallito e
ai singoli creditori.
4. Se all'udienza stabilita non sorgono
contestazioni o su queste viene raggiunto un
accordo, il giudice approva il conto; altrimenti
provvede a norma dell'art. 189 del codice di
procedura civile, fissando l'udienza innanzi al
collegio non oltre i venti giorni successivi."
Art. 117. (1)
Ripartizione finale.
Approvato il conto e liquidato il compenso del
curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del
curatore, ordina il riparto finale secondo le norme
precedenti.
Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli
accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la
condizione non si è ancora verificata ovvero se il
provvedimento non è ancora passato in giudicato, la
somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice
delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati,
possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta
oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori.
Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della
procedura.
Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di
prelazione, può disporre che a singoli creditori che vi
consentono siano assegnati, in luogo delle somme agli
stessi spettanti, crediti di imposta del fallito non
ancora rimborsati.
Per i creditori che non si presentano o sono
irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate
presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai
sensi dell'articolo 34. Decorsi cinque anni dal deposito,
le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi
interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti
insoddisfatti, sono versate a cura del depositario
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, ad apposita unità previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
Il giudice, anche se è intervenuta l'esdebitazione
del fallito, omessa ogni formalità non essenziale al
contraddittorio, su ricorso dei creditori rimasti
insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui
al quarto comma, dispone la distribuzione delle somme
non riscosse in base all'articolo 111 fra i soli
richiedenti.
(1) Articolo così modificato ed in vigore
dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 117. Ripartizione finale.
1. Approvato il conto e liquidato il compenso del
curatore, il giudice delegato sentite le proposte
del curatore, ordina il riparto finale secondo le
norme precedenti.
2. Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli
accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, nel
caso previsto dal n. 3 dell'art. 113, se la
condizione non si è ancora verificata, la somma è
depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato,
perché a suo tempo possa essere o versata ai
creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto
supplementare fra gli altri creditori.
3. Per i creditori che non si presentano o sono
irreperibili la somma dovuta è depositata presso un
istituto di credito. Il certificato di deposito vale
quietanza."
Capo VIII
Della cessazione della procedura
fallimentare
Sezione I
Della chiusura del fallimento
Art. 118. (1)
Casi di chiusura.
Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il
caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude:
1) se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa
di fallimento non sono state proposte domande di
ammissione al passivo;
2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione
finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori
raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o
questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i
debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;
3) quando e' compiuta la ripartizione finale dell'attivo;
4) quando nel corso della procedura si accerta che la
sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in
parte, i creditori concorsuali, ne' i crediti
prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza
puo' essere, accertata con la relazione o con i
successivi rapporti riepilogativi di cui all'art. 33.
Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3 e 4), ove si
tratti di fallimento di societa' il curatore ne chiede
la cancellazione dal registro delle imprese. La chiusura
della procedura di fallimento della societa' nei casi di
cui ai numeri 1) e 2) determina anche la chiusura della
procedura estesa ai soci ai sensi dell'art. 147, salvo
che nei confronti del socio non sia stata aperta una
procedura di fallimento come imprenditore individuale.
(1) Articolo così modificato dal D. Lgs 12
Settembre 2007
Art. 119. (1)
Decreto di chiusura.
La chiusura del fallimento e' dichiarata con decreto
motivato del tribunale su istanza del curatore o del
debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme
prescritte nell'art. 17.
Quando la chiusura del fallimento e' dichiarata ai sensi
dell'art. 118, primo comma, n. 4), prima
dell'approvazione del programma di liquidazione, il
tribunale decide sentiti il comitato dei creditori ed il
fallito.
Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge
la richiesta e' ammesso reclamo a norma dell'art. 26.
Contro il decreto della Corte d'appello il ricorso per
cassazione e' proposto nel termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione
del provvedimento per il curatore, per il fallito, per
il comitato dei creditori e per chi ha proposto il
reclamo o e' intervenuto nel procedimento; dal
compimento della pubblicita' di cui all'art. 17 per ogni
altro interessato.
Il decreto di chiusura acquista efficacia quando e'
decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia
stato proposto, ovvero quando il reclamo e'
definitivamente rigettato.
Con i decreti emessi ai sensi del primo e del terzo
comma del presente articolo, sono impartite le
disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti
della decisione.
Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in
giudicato della sentenza di revoca del fallimento o
della definitivita' del decreto di omologazione del
concordato fallimentare.
(1) Articolo così modificato dal D. Lgs 12
Settembre 2007
Art. 120. (1)
Effetti della chiusura.
Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento
sul patrimonio del fallito e le conseguenti incapacita'
personali e decadono gli organi preposti al fallimento.
Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di
diritti derivanti dal fallimento non possono essere
proseguite.
I creditori riacquistano il libero esercizio delle
azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta
dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto
previsto dagli articoli 142 e seguenti.
Il decreto o la sentenza con la quale il credito e'
stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per
gli effetti di cui all'art. 634 del codice di procedura
civile.
(1) Articolo così modificato dal D. Lgs 12
Settembre 2007
Art. 121. (1)
Casi di riapertura del fallimento.
Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell'art. 118, il
tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su
istanza del debitore o di qualunque creditore, puo'
ordinare che il Fallimento gia' chiuso sia riaperto,
quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano
attivita' in misura tale da rendere utile il
provvedimento o quando il fallito offre garanzia di
pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e
nuovi.
Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se
accoglie l'istanza:
1) richiama in ufficio il giudice delegato ed il
curatore o li nomina di nuovo;
2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4) e 5)
del secondo comma dell'art. 16, eventualmente
abbreviandoli non oltre la meta'; i creditori gia'
ammessi al passivo nel fallimento chiuso possono
chiedere la conferma del provvedimento di ammissione
salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori
interessi.
La sentenza puo' essere reclamata a norma dell'art. 18.
La sentenza e' pubblicata a norma dell'art. 17.
Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori,
tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.
Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite
nei capi precedenti.
(1) Articolo così modificato dalD. Lgs 12
Settembre 2007
Art. 122.
Concorso dei vecchi e nuovi creditori.
I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le
somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto
quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni,
salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.
Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del
Capo V. (1)
(1) Comma così modificato ed in vigore dal
16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 122. Concorso dei vecchi e nuovi creditori.
1. I creditori concorrono alle nuove ripartizioni
per le somme loro dovute al momento della riapertura,
dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti
ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime
di prelazione.
2. Restano ferme le precedenti statuizioni a norma
degli artt. da 93 e 103."
Art. 123.
Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai
creditori.
In caso di riapertura del fallimento, per le azioni
revocatorie relative agli atti del fallito, compiuti
dopo la chiusura del fallimento, i termini stabiliti
dagli artt. 65, 67 e 67-bis (1) sono
computati dalla data della sentenza di riapertura.
Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli
atti a titolo gratuito e quelli di cui all'articolo 69,
posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura del
fallimento. (2)
(1) Parole così modificate ed in vigore dal 16
luglio 2006.
(2) Comma così modificato ed in vigore dal 16
luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 123. Effetti della riapertura sugli atti
pregiudizievoli ai creditori.
1. In caso di riapertura del fallimento, per le
azioni revocatorie relative agli atti del fallito,
compiuti dopo la chiusura del fallimento, i termini
stabiliti dagli artt. 65, 67 e 70 sono computati
dalla data della sentenza di riapertura.
2. Sono privi di effetto nei confronti dei creditori
gli atti a titolo gratuito posteriori alla chiusura
e anteriori alla riapertura del fallimento."
Sezione II
Del concordato
Art. 124. (1)
Proposta di concordato.
La proposta di concordato puo' essere presentata da
uno o piu' creditori o da un terzo, anche prima del
decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purche'
sia stata tenuta la contabilita' ed i dati risultanti da
essa e le altre notizie disponibili consentano al
curatore di predisporre un elenco provvisorio dei
creditori del fallito da sottoporre all'approvazione del
giudice delegato. Essa non puo' essere presentata dal
fallito, da societa' cui egli partecipi o da societa'
sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di
un anno dalla dichiarazione di fallimento e purche' non
siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo
lo stato passivo.
La proposta puo' prevedere:
a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo
posizione giuridica ed interessi economici omogenei;
b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti
a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti
differenziati dei medesimi;
c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei
crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante
cessione dei beni, accollo o altre operazioni
straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori,
nonche' a societa' da questi partecipate, di azioni,
quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni
o altri strumenti finanziari e titoli di debito.
La proposta puo' prevedere che i creditori muniti di
privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti
integralmente, purche' il piano ne preveda la
soddisfazione in misura non inferiore a quella
realizzabile, in ragione della collocazione
preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione,
avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni
o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione
indicato nella relazione giurata di un professionista in
possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma,
lettera d) designato dal tribunale. Il trattamento
stabilito per ciascuna classe non puo' avere l'effetto
di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.
La proposta presentata da uno o piu' creditori o da un
terzo puo' prevedere la cessione, oltre che dei beni
compresi nell'attivo fallimentare, anche delle azioni di
pertinenza della massa, purche' autorizzate dal giudice
delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del
fondamento della pretesa. Il proponente puo' limitare
gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori
ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli
che hanno proposto opposizione allo stato passivo o
domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta.
In tale caso, verso gli altri creditori continua a
rispondere il fallito, fermo quanto disposto dagli
articoli 142 e seguenti in caso di esdebitazione.
(1) Articolo così modificato dal D. Lgs 12
Settembre 2007
Art. 125. (1)
Esame della proposta e comunicazione ai creditori.
La proposta di concordato e' presentata con ricorso
al giudice delegato, il quale chiede il parere del
curatore, con specifico riferimento ai presumibili
risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte.
Una volta espletato tale adempimento preliminare, il
giudice delegato, acquisito il parere favorevole del
comitato dei creditori, valutata la ritualita' della
proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del
curatore e del comitato dei creditori venga comunicata
ai creditori, specificando dove possono essere reperiti
i dati per la sua valutazione ed informandoli che la
mancata risposta sara' considerata come voto favorevole.
Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un
termine non inferiore a venti giorni ne' superiore a
trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire
nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni
di dissenso.
Qualora la proposta contenga condizioni differenziate
per singole classi di creditori essa, prima di essere
comunicata ai creditori, deve essere sottoposta, con i
pareri di cui al primo e secondo comma, al giudizio del
tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri
di cui all'art. 124, secondo comma, lettere a) e b)
tenendo conto della relazione resa ai sensi dell'art.
124, terzo comma.
Se la societa' fallita ha emesso obbligazioni o
strumenti finanziari oggetto della proposta di
concordato, la comunicazione e' inviata agli organi che
hanno il potere di convocare le rispettive assemblee,
affinche' possano esprimere il loro eventuale dissenso.
Il termine previsto dal terzo comma e' prolungato per
consentire l'espletamento delle predette assemblee.
(1) Articolo così modificato dal D. Lgs 12
Settembre 2007
Art. 126. (1)
Concordato nel caso di numerosi creditori.
Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante
numero di destinatari, il giudice delegato può
autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di
concordato, anziché con comunicazione ai singoli
creditori, mediante pubblicazione del testo integrale
della medesima su uno o più quotidiani a diffusione
nazionale o locale.
(1) Articolo così modificato ed in vigore dal 16
luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 126. Concordato nel caso di numerosi creditori.
1. Se la comunicazione prescritta dall'articolo
precedente è sommamente difficile per il rilevante
numero dei destinatari, il tribunale, sentiti il
pubblico ministero e il curatore, può autorizzare il
giudice delegato a disporre che la proposta di
concordato, anziché comunicata singolarmente ai
creditori, sia pubblicata, con le conclusioni dei
pareri del curatore e del comitato dei creditori,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e, eventualmente, in altri giornali."
Art. 127. (1)
Voto nel concordato.
Se la proposta è presentata prima che lo stato
passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i
creditori che risultano dall'elenco provvisorio
predisposto dal curatore e approvato dal giudice
delegato; altrimenti, gli aventi diritto al voto sono
quelli indicati nello stato passivo reso esecutivo ai
sensi dell'articolo 97. In quest'ultimo caso, hanno
diritto al voto anche i creditori ammessi
provvisoriamente e con riserva.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca,
ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la
proposta di concordato prevede l'integrale pagamento,
non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto
di prelazione, salvo quanto previsto dal terzo comma. La
rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore
alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed
accessori.
Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o
ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione,
per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono
assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha
effetto ai soli fini del concordato.
I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la
proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo
124, terzo comma, la soddisfazione non integrale, sono
considerati chirografari per la parte residua del
credito.
Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze
il coniuge del debitore, i suoi parenti ed affini fino
al quarto grado e coloro che sono diventati cessionari o
aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un
anno prima della dichiarazione di fallimento.
La stessa disciplina si applica ai crediti delle
società controllanti o controllate o sottoposte a comune
controllo.
I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la
dichiarazione di fallimento non attribuiscono diritto di
voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o
altri intermediari finanziari.
(1) Articolo così modificato ed in vigore dal 16
luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 127. Voto nel concordato.
1. Hanno diritto al voto i creditori ammessi al
passivo, anche se con riserva o provvisoriamente.
2. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca,
ancorché la garanzia sia contestata, non hanno
diritto al voto se non rinunciano al diritto di
prelazione. La rinuncia può essere anche parziale,
purché non inferiore alla terza parte dell'intero
credito fra capitale ed accessori. Il voto di
adesione deve essere esplicito ed importa rinuncia
al diritto di prelazione per l'intero credito, se è
dato senza dichiarazione di limitata rinuncia. Se il
concordato non è approvato, non è omologato o viene
annullato o risoluto, cessano gli effetti della
rinuncia.
3. Sono esclusi dal voto o dal computo delle
maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti
ed affini fino al quarto grado e coloro che sono
diventati cessionari o aggiudicatari dei crediti di
dette persone da meno di un anno prima della
dichiarazione di fallimento.
4. I trasferimenti dei crediti avvenuti dopo la
dichiarazione di fallimento non attribuiscono
diritto di voto."
Art. 128. (1)
Approvazione del concordato.
Il concordato e' approvato dai creditori che
rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
Ove siano previste diverse classi di creditori, il
concordato e' approvato se tale maggioranza si verifica
inoltre nel maggior numero di classi.
I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel
termine fissato dal giudice delegato si ritengono
consenzienti.
La variazione del numero dei creditori ammessi o
dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per
effetto di un provvedimento emesso successivamente alla
scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le
votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza.
(1) Articolo così modificato dal D. Lgs 12
Settembre 2007
Art. 129. (1)
Giudizio di omologazione.
Decorso il termine stabilito per le votazioni, il
curatore presenta al giudice delegato una relazione sul
loro esito.
Se la proposta e' stata approvata, il giudice delegato
dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione
al proponente, affinche' richieda l'omologazione del
concordato, al fallito e ai creditori dissenzienti e,
con decreto da pubblicarsi a norma dell'articolo 17,
fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non
superiore a trenta giorni per la proposizione di
eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro
interessato, e per il deposito da parte del comitato dei
creditori di una relazione motivata col suo parere
definitivo; se il comitato non provvede nel termine, la
relazione e' redatta e depositata dal curatore nei sette
giorni successivi.
L'opposizione e la richiesta di omologazione si
propongono con ricorso a norma dell'articolo 26.
Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni,
il tribunale, verificata la regolarita' della procedura
e l'esito della votazione, omologa il concordato con
decreto motivato non soggetto a gravame.
Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume
i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di
ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio.
Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma
dell'articolo 128, se un creditore appartenente ad una
classe dissenziente contesta la convenienza della
proposta, il tribunale puo' omologare il concordato
qualora ritenga che il credito possa risultare
soddisfatto dal concordato in misura non inferiore
rispetto alle alternative concretamente praticabili.
Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a
norma dell'articolo 17.
(1) Articolo così sostituito dal D. Lgs 12
Settembre 2007
Art. 130. (1)
Efficacia del decreto.
La proposta di concordato diventa efficace dal
momento in cui scadono i termini per opporsi
all'omologazione, o dal momento in cui si esauriscono le
impugnazioni previste dall'articolo 129.
Quando il decreto di omologazione diventa definitivo,
il curatore rende conto della gestione ai sensi
dell'articolo 116 ed il tribunale dichiara chiuso il
fallimento.
(1) Articolo così modificato ed in vigore
dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 130. Sentenze di omologazione del concordato.
1. Il tribunale accerta l'osservanza delle
prescrizioni di legge per l'ammissione e per la
validità del concordato, esamina il merito delle
proposte e la serietà delle garanzie offerte e
decide su tutte le opposizioni con unita sentenza,
omologando o respingendo il concordato.
2. La sentenza che omologa il concordato stabilisce
le modalità per il pagamento delle somme dovute ai
creditori in esecuzione del concordato, o rimette al
giudice delegato di stabilirle con decreto
successivo non soggetto a reclamo.
3. Se nel concordato sono state concesse ipoteche a
garanzia del concordato il tribunale, nel
pronunciare l'omologazione, fissa un breve termine
per l'iscrizione delle ipoteche da eseguirsi dal
curatore.
4. La sentenza è pubblicata ed affissa a norma
dell'art. 17.
5. Essa è provvisoriamente esecutiva. Tuttavia, alle
scadenze stabilite per i pagamenti, se la sentenza
non è passata in giudicato, le somme dovute per l'adempimento
del concordato devono essere depositate presso un
istituto di credito designato dal giudice delegato."
Art. 131. (1)
Reclamo.
Il decreto del tribunale e' reclamabile dinanzi alla
corte di appello che pronuncia in camera di consiglio.
Il reclamo e' proposto con ricorso da depositarsi nella
cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio
di trenta giorni dalla notificazione del decreto fatta
dalla cancelleria del tribunale.
Esso deve contenere i requisiti prescritti dall'articolo
18, secondo comma, numeri 1), 2), 3) e 4).
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito
del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza
di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del
ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione
dell'udienza, deve essere notificato, a cura del
reclamante, entro dieci giorni dalla comunicazione del
decreto, al curatore e alle altre parti, che si
identificano, se non sono reclamanti, nel fallito, nel
proponente e negli opponenti.
Tra la data della notificazione e quella dell'udienza
deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci
giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel
comune in cui ha sede la corte d'appello.
La costituzione si effettua mediante il deposito in
cancelleria di una memoria contenente l'esposizione
delle difese in fatto e in diritto, nonche' l'indicazione
dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
L'intervento di qualunque interessato non puo' aver
luogo oltre il termine stabilito per la costituzione
delle parti resistenti, con le modalita' per queste
previste.
All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume,
anche d'ufficio, i mezzi di prova, eventualmente
delegando un suo componente.
La corte provvede con decreto motivato.
Il decreto e' pubblicato a norma dell'articolo 17 e
notificato alle parti, a cura della cancelleria, ed e'
impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta
giorni dalla notificazione.
(1) Articolo così sostituito dal D. Lgs 12
Settembre 2007
Art. 132. (1)
[Intervento del pubblico ministero.
Il pubblico ministero interviene sia nel giudizio
di primo grado sia nel giudizio di appello.]
(1) Articolo abrogato
Art. 133. (1)
[Spese per omologazione.
Alle spese di omologazione si provvede con le
somme liquide del fallimento, mediante prelevamenti
disposti dal giudice delegato.
Se non vi sono somme liquide, il giudice dispone
che si proceda alle spese di omologazione con
prenotazione a debito.
Per il rimborso delle spese anticipate
dall'erario si provvede a norma dell'art. 91.]
(1) Articolo abrogato
Art. 134. (1)
[Rendiconto del curatore.
Appena la sentenza di omologazione è passata in
giudicato, il curatore deve rendere il conto a norma
dell'art. 116.]
(1) Articolo abrogato
Art. 135.
Effetti del concordato.
Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori
anteriori alla apertura del fallimento, compresi quelli
che non hanno presentato domanda di ammissione al
passivo. A questi però non si estendono le garanzie date
nel concordato da terzi.
I creditori conservano la loro azione per l'intero
credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito
e gli obbligati in via di regresso.
Art. 136.
Esecuzione del concordato.
Dopo la omologazione del concordato il giudice
delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne
sorvegliano l'adempimento, secondo le modalità stabilite
nel decreto (1) di omologazione.
Le somme spettanti ai creditori contestati,
condizionali o irreperibili sono depositate nei modi
stabiliti dal giudice delegato.
Accertata la completa esecuzione del concordato, il
giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la
cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e
adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle
finalità del concordato. (2)
Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi
dell'art. 17. Le spese sono a carico del debitore.
(1) Parole così modificate ed in vigore dal 16
luglio 2006.
(2) Comma così modificato ed in vigore dal 16
luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 136. Esecuzione del concordato.
1. Dopo la omologazione del concordato il giudice
delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne
sorvegliano l'adempimento, secondo le modalità
stabilite nella sentenza di omologazione.
2. Le somme spettanti ai creditori contestati,
condizionali o irreperibili sono depositate nei modi
stabiliti dal giudice delegato.
3. Accertata la completa esecuzione del concordato,
il giudice delegato ordina lo svincolo delle
cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte
a garanzia.
4. Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi
dell'art. 17. Le spese sono a carico del debitore."
Art. 137. (1)
Risoluzione del concordato.
Se le garanzie promesse non vengono costituite o se
il proponente non adempie regolarmente gli obblighi
derivanti dal concordato, ciascun creditore puo'
chiederne la risoluzione.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 15 in quanto
compatibili.
Al procedimento e' chiamato a partecipare anche l'eventuale
garante.
La sentenza che risolve il concordato riapre la
procedura di fallimento ed e' provvisoriamente esecutiva.
La sentenza e' reclamabile ai sensi dell'articolo 18.
Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un
anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo
adempimento previsto nel concordato.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano
quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati
assunti dal proponente o da uno o piu' creditori con
liberazione immediata del debitore.
Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori
del fallito verso cui il terzo, ai sensi dell'articolo
124, non abbia assunto responsabilita' per effetto del
concordato.".
(1) Articolo così sostituito dal D. Lgs 12
Settembre 2007
Art. 138. (1)
Annullamento del concordato.
Il concordato omologato puo' essere annullato dal
tribunale, su istanza del curatore odi qualunque
creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si
scopre che e' stato dolosamente esagerato il passivo,
ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante
dell'attivo. Non e' ammessa alcuna altra azione di
nullita'. Si procede a norma dell'articolo 137.
La sentenza che annulla il concordato riapre la
procedura di fallimento ed e' provvisoriamente esecutiva.
Essa e' reclamabile ai sensi dell'articolo 18.
Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine
di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non
oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per
l'ultimo adempimento previsto nel concordato.
(1) Articolo così sostituito dal D. Lgs 12
Settembre 2007
Art. 139. (1)
Provvedimenti conseguenti alla riapertura.
La sentenza che riapre la procedura a norma degli
articoli 137 e 138 provvede ai sensi dell'articolo 121.
(1) Articolo così modificato ed in vigore dal 16
luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 139. Provvedimenti conseguiti alla riapertura.
1. La sentenza che riapre la procedura a norma degli
artt. 137 e 138 dispone in conformità del secondo
comma dell'art. 121. Si applicano inoltre le
disposizioni dei commi successivi dello stesso
articolo."
Art. 140.
Gli effetti della riapertura.
Gli effetti della riapertura sono regolati dagli artt.
122 e 123.
Possono essere riproposte le azioni revocatorie già
iniziate e interrotte per effetto del concordato.
I creditori anteriori conservano le garanzie per le
somme tuttora ad essi dovute in base al concordato
risolto o annullato e non sono tenuti a restituire
quanto hanno già riscosso.
Essi concorrono per l'importo del primitivo
credito, detratta la parte riscossa in parziale
esecuzione del concordato.
Art. 141. (1)
Nuova proposta di concordato.
Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente
è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato.
Questo non può tuttavia essere omologato se prima
dell'udienza a ciò destinata non sono depositate, nei
modi stabiliti del giudice delegato, le somme occorrenti
per il suo integrale adempimento o non sono prestate
garanzie equivalenti.
(1) Articolo così modificato ed in vigore dal 16
luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 141. Nuova proposta di concordato.
1. Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il fallito
è ammesso a proporre un nuovo concordato. Questo non
può essere omologato se prima dell'udienza a ciò
destinata non sono depositate, nei modi stabiliti
del giudice delegato, le somme occorrenti per il suo
integrale adempimento."
Capo IX (1)
Della esdebitazione
(1) Capo così modificato ed in vigore dal 16
luglio 2006.
L'intitolazione in vigore fino al 15 luglio 2006
prevede:
"Capo IX.
Della riabilitazione civile."
Art. 142. (1)
Esdebitazione.
Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio
della liberazione dai debiti residui nei confronti dei
creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che:
1) abbia cooperato con gli organi della procedura,
fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile
all'accertamento del passivo e adoperandosi per il
proficuo svolgimento delle operazioni;
2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a
ritardare lo svolgimento della procedura;
3) non abbia violato le disposizioni di cui
all'articolo 48;
4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei
dieci anni precedenti la richiesta;
5) non abbia distratto l'attivo o esposto passività
insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto
rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del
patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso
abusivo al credito;
6) non sia stato condannato con sentenza passata in
giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti
contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio,
e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio
dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia
intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il
procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale
sospende il procedimento fino all'esito di quello penale.
L'esdebitazione non può essere concessa qualora non
siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori
concorsuali.
Restano esclusi dall'esdebitazione:
a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e
comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei
all'esercizio dell'impresa;
b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto
illecito extracontrattuale nonché le sanzioni penali ed
amministrative di carattere pecuniario che non siano
accessorie a debiti estinti.
Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei
confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e
degli obbligati in via di regresso.
(1) Articolo così modificato dal D. Lgs 12
Settembre 2007
Art. 143. (1)
Procedimento di esdebitazione.
Il tribunale, con il decreto di chiusura del
fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l'anno
successivo, verificate le condizioni di cui all'articolo
142 e tenuto altresì conto dei comportamenti
collaborativi del medesimo, sentito il curatore ed il
comitato dei creditori, dichiara inesigibili nei
confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti
concorsuali non soddisfatti integralmente.
Contro il decreto che provvede sul ricorso, il
debitore, i creditori non integralmente soddisfatti, il
pubblico ministero e qualunque interessato possono
proporre reclamo a norma dell'articolo 26.
(1) Articolo così modificato dal ed in
vigore dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 143. Condizioni per la riabilitazione.
1. La riabilitazione può essere concessa al fallito:
1) che ha pagato interamente tutti i crediti ammessi
nel fallimento, compresi gli interessi e le spese;
2) che ha regolarmente adempiuto il concordato,
quando il tribunale lo ritiene meritevole del
beneficio, tenuto conto delle cause e circostanze
del fallimento, delle condizioni del concordato e
della misura della percentuale. La riabilitazione
non può essere concessa se la percentuale stabilita
per i creditori chirografari è inferiore al
venticinque per cento, oltre gli interessi se la
percentuale dev'essere pagata in un termine maggiore
di sei mesi;
3) che ha dato prove effettive e costanti di buona
condotta per un periodo di almeno cinque anni dalla
chiusura del fallimento."
Art. 144. (1)
Esdebitazione per i crediti concorsuali non concorrenti.
Il decreto di accoglimento della domanda di
esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei
creditori anteriori alla apertura della procedura di
liquidazione che non hanno presentato la domanda di
ammissione al passivo; in tale caso, l'esdebitazione
opera per la sola eccedenza alla percentuale attribuita
nel concorso ai creditori di pari grado.
(1) Articolo così modificato dal D. Lgs 12
Settembre 2007
Art. 145. (1)
[Condanne penali che ostano alla riabilitazione.
In nessun caso la riabilitazione può essere
concessa se il fallito è stato condannato per bancarotta
fraudolenta o per delitti contro il patrimonio, la fede
pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il
commercio, salvo che per tali reati sia intervenuta la
riabilitazione prevista dalla legge penale.
Se è in corso il procedimento per uno di tali
reati, il tribunale sospende di pronunziare sull'istanza
fino all'esito del procedimento.]
(1) Articolo abrogato
Capo X
Del fallimento delle società
Art. 146. (1)
Amministratori, direttori generali, componenti degli
organi di controllo, liquidatori e soci di società a
responsabilità limitata.
Gli amministratori e i liquidatori della società sono
tenuti agli obblighi imposti al fallito dall'articolo
49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la
legge richiede che sia sentito il fallito.
Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione
del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori:
a) le azioni di responsabilità contro gli
amministratori, i componenti degli organi di controllo,
i direttori generali e i liquidatori;
b) l'azione di responsabilità contro i soci della
società a responsabilità limitata, nei casi previsti
dall'articolo 2476, comma settimo, del codice civile.
(1) Articolo così modificato ed in vigore
dal 16 luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 146. Amministratori, direttori generali,
sindaci liquidatori.
1. Gli amministratori e i liquidatori della società
sono tenuti agli obblighi imposti al fallito
dall'art. 49. Essi devono essere sentiti in tutti i
casi in cui la legge richiede che sia sentito il
fallito.
2. L'azione di responsabilità contro gli
amministratori, i sindaci, i direttori generali e i
liquidatori, a norma degli artt. 2393 e 2394 del
codice civile, è esercitata dal curatore, previa
autorizzazione del giudice delegato, sentito il
comitato dei creditori.
3. Il giudice delegato, nell'autorizzare il curatore
a proporre l'azione di responsabilità, può disporre
le opportune misure cautelari."
Art. 147. (1)
Società con soci a responsabilità illimitata.
La sentenza che dichiara il fallimento di una società
appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e
VI del titolo V del libro quinto del codice civile,
produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone
fisiche, illimitatamente responsabili.
Il fallimento dei soci di cui al comma primo non può
essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del
rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità
illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o
scissione, se sono state osservate le formalità per
rendere noti ai terzi i fatti indicati. La dichiarazione
di fallimento è possibile solo se l'insolvenza della
società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti
alla data della cessazione della responsabilità
illimitata.
Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei
soci illimitatamente responsabili, deve disporne la
convocazione a norma dell'articolo 15.
Se dopo la dichiarazione di fallimento della società
risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente
responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di
un creditore, di un socio fallito, dichiara il
fallimento dei medesimi.
Allo stesso modo si procede, qualora dopo la
dichiarazione di fallimento di un imprenditore
individuale risulti che l'impresa è riferibile ad una
società di cui il fallito è socio illimitatamente
responsabile.
Contro la sentenza del tribunale è ammesso reclamo a
norma dell'articolo 18.
In caso di rigetto della domanda, contro il decreto
del tribunale l'istante può proporre reclamo alla corte
d'appello a norma dell'articolo 22.
(1) Articolo così modificato dalD. Lgs 12
Settembre 2007
Art. 148. (1)
Fallimento della società e dei soci.
Nei casi previsti dall'articolo 147, il tribunale
nomina, sia per il fallimento della società, sia per
quello dei soci un solo giudice delegato e un solo
curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure.
Possono essere nominati più comitati dei creditori.
Il patrimonio della società e quello dei singoli soci
sono tenuti distinti.
Il credito dichiarato dai creditori sociali nel
fallimento della società si intende dichiarato per l'intero
e con il medesimo eventuale privilegio generale anche
nel fallimento dei singoli soci. Il creditore sociale ha
diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino
all'integrale pagamento, salvo il regresso fra i
fallimenti dei soci per la parte pagata in più della
quota rispettiva.
I creditori particolari partecipano soltanto al
fallimento dei soci loro debitori.
Ciascun creditore può contestare i crediti dei
creditori con i quali si trova in concorso.
(1) Articolo così modificato ed in vigore dal 16
luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 148. Fallimento della società e dei soci.
1. Nel caso previsto dall'articolo precedente, il
tribunale nomina, sia per il fallimento della
società, sia per quello dei soci, un solo giudice
delegato e un solo curatore, ma può nominare più
comitati dei creditori.
2. Il patrimonio della società e quello dei singoli
soci devono essere tenuti distinti.
3. Il credito dichiarato dai creditori sociali nel
fallimento della società si intende dichiarato per
l'intero anche nel fallimento dei singoli soci. Il
creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte
le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo
il regresso fra i fallimenti dei soci per la parte
pagata in più della quota rispettiva.
4. I creditori partecipano soltanto al fallimento
dei soci loro debitori.
5. Ciascun creditore ha diritto di contestare i
crediti dei creditori con i quali si trova in
concorso."
Art. 149.
Fallimento dei soci.
Il fallimento di uno o più soci illimitatamente
responsabili non produce il fallimento della società.
Art. 150.
Versamenti dei soci a responsabilità limitata.
Nei fallimenti delle società con soci a
responsabilità limitata il giudice delegato può, su
proposta del curatore, ingiungere con decreto ai soci a
responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle
quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora
dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito
per il pagamento.
Contro il decreto emesso a norma del primo comma può
essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 645
del codice di procedura civile. (1)
(1) Comma inserito dal
D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16
luglio 2006.
Art. 151. (1)
Fallimento di società a responsabilità limitata: polizza
assicurativa e fideiussione bancaria.
Nei fallimenti di società a responsabilità limitata
il giudice, ricorrendone i presupposti, può autorizzare
il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la
fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell'articolo
2464, quarto e sesto comma, dei codice civile.
(1) Articolo così modificato dal
D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16
luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 151. Società cooperative.
1. Nel fallimento di una società cooperativa con
responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei
soci, il giudice delegato, dopo la pronuncia del
decreto previsto dall'art. 97, può autorizzare il
curatore a chiedere ai soci il versamento delle
somme necessarie per l'estinzione delle passività a
norma dell'articolo 2263 del codice civile. I
contributi dei soci non ritenuti agevolmente
solventi sono posti a carico degli altri soci.
2. A tale fine il curatore forma un piano di riparto
e lo deposita nella cancelleria del tribunale
dandone notizia ai soci mediante raccomandata con
avviso di ricevimento. I soci che intendono proporre
osservazioni e contestazioni, anche relativamente
alla qualità di socio o all'estensione della propria
responsabilità, devono depositarle presso la
cancelleria entro quaranta giorni dal deposito del
piano di riparto. Il giudice delegato, sentito il
curatore e tenuto conto delle osservazioni e delle
contestazioni, apporta al piano di riparto le
modificazioni e integrazioni che ritiene necessarie.
Il piano di riparto è dichiarato esecutivo con
decreto del giudice ed è depositato in cancelleria,
dove ogni interessato può prenderne visione.
3. Chi ha contestato la qualità di socio o
l'estensione della propria responsabilità può, entro
quindici giorni dal deposito del piano di riparto in
cancelleria, proporre opposizione davanti al
tribunale in contraddittorio del curatore.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del piano di
riparto nemmeno nei confronti dell'opponente. In
ogni altro caso è ammesso il reclamo a norma
dell'art. 26.
4. Se l'esazione di alcuna delle quote comprese nel
piano di riparto risulti non facilmente
realizzabile, può essere formato un piano di riparto
supplementare secondo le disposizioni dei commi
precedenti.
5. Resta salva l'azione di regresso tra i soci a
norma dell'art. 1299 del codice civile, nonché il
diritto di rimborso delle somme che residuano dopo
l'estinzione delle passività.
6. Al fine di assicurare la riscossione dei
contributi dovuti dai soci, il giudice delegato su
proposta del curatore, può in qualunque tempo
ordinare con decreto il sequestro dei beni dei soci
stessi."
Art. 152. (1)
Proposta di concordato.
La proposta di concordato per la società fallita è
sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza
sociale.
La proposta e le condizioni del concordato, salva
diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello
statuto:
a) nelle società di persone, sono approvate dai soci
che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;
b) nelle società per azioni, in accomandita per
azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società
cooperative, sono deliberate dagli amministratori.
In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui
alla lettera b), del secondo comma deve risultare da
verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta
nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436
del codice civile.
(1) Articolo così modificato ed in vigore dal 16
luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 152. Proposta di concordato.
1. La proposta di concordato per la società fallita
è sottoscritta da coloro che ne hanno la
rappresentanza sociale.
2. La proposta e le condizioni del concordato nelle
società in nome collettivo e in accomandita semplice
devono essere approvate dai soci che rappresentano
la maggioranza assoluta del capitale, e nelle
società per azioni, in accomandita per azioni e a
responsabilità limitata, nonché nelle società
cooperative devono essere approvate dall'assemblea
straordinaria, salvo che tali poter siano stati
delegati agli amministratori."
Art. 153.
Effetti del concordato della società.
Salvo patto contrario, il concordato fatto da una
società con soci a responsabilità illimitata ha
efficacia anche di fronte ai soci e fa cessare il loro
fallimento. [Tuttavia i creditori particolari
possono opporsi a norma dell'art. 129, secondo comma,
alla chiusura del fallimento del socio loro debitore.]
(1)
Contro il decreto di chiusura del fallimento del
socio è ammesso reclamo a norma dell'articolo 26. (2)
(1) Parole abrogate
(2) Comma così modificato ed in vigore dal 16
luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 153. Effetti del concordato della società.
1. Salvo patto contrario, il concordato fatto da una
società con soci a responsabilità illimitata ha
efficacia anche di fronte ai soci e fa cessare il
loro fallimento. Tuttavia i creditori particolari
possono opporsi a norma dell'art. 129, secondo
comma, alla chiusura del fallimento del socio loro
debitore.
2. Sull'opposizione decide il tribunale con sentenza
in camera di consiglio non soggetta a gravame."
Art. 154.
Concordato particolare del socio.
Nel fallimento di una società con soci a
responsabilità illimitata, ciascuno dei soci dichiarato
fallito può proporre un concordato ai creditori sociali
e particolari concorrenti nel proprio fallimento.
Capo XI (1)
Dei patrimoni destinati ad uno
specifico affare
(1) Capo così modificato ed in vigore dal
16 luglio 2006.
L'intitolazione in vigore fino al 15 luglio 2006
prevede:
"Capo XI.
Del procedimento sommario."
Art. 155. (1)
Patrimoni destinati ad uno specifico affare.
Se è dichiarato il fallimento della società,
l'amministrazione del patrimonio destinato previsto
dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del
codice civile è attribuita al curatore che vi provvede
con gestione separata.
Il curatore provvede a norma dell'articolo 107 alla
cessione a terzi del patrimonio, al fine di conservarne
la funzione produttiva. Se la cessione non è possibile,
il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio
secondo le regole della liquidazione della società in
quanto compatibili.
Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti
del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione
sono acquisiti dal curatore nell'attivo fallimentare,
detratto quanto spettante ai terzi che vi abbiano
effettuato apporti, ai sensi dell'articolo 2447-ter,
primo comma, lettera d), del codice civile.
(1) Articolo così modificato ed in vigore dal 16
luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 155. Presupposti e norme applicabili.
1. Se all'atto della dichiarazione di fallimento o
dell'accertamento del passivo risulta che le
passività del debitore non superano lire 1.500.000,
il tribunale con la sentenza dichiarativa di
fallimento, o con decreto successivo da pubblicarsi
a norma dell'art. 17, dispone che il fallimento si
svolga o prosegua con procedimento sommario.
2. Tuttavia, se successivamente risulta che
l'ammontare del passivo supera lire 1.500.000, il
giudice deve informare il tribunale, che dispone la
prosecuzione del fallimento con le norme ordinarie,
restando fermi gli atti compiuti.
3. Nel procedimento sommario si applicano le
disposizioni stabilite per il fallimento, in quanto
compatibili con le norme seguenti."
Art. 156. (1)
Patrimonio destinato incapiente; violazione delle regole
di separatezza.
Se a seguito del fallimento della società o nel corso
della gestione il curatore rileva che il patrimonio
destinato è incapiente provvede, previa autorizzazione
del giudice delegato, alla sua liquidazione secondo le
regole della liquidazione della società in quanto
compatibili.
I creditori particolari del patrimonio destinato
possono presentare domanda di insinuazione al passivo
del fallimento della società nei casi di responsabilità
sussidiaria o illimitata previsti dall'articolo
2447-quinquies, terzo e quarto comma, del codice civile.
Se risultano violate le regole di separatezza fra uno
o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il
patrimonio della società medesima, il curatore può agire
in responsabilità contro gli amministratori e i
componenti degli organi di controllo della società ai
sensi dell'articolo 146.
(1) Articolo così modificato ed in vigore dal 16
luglio 2006.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 156. Organi e provvedimenti conservativi.
[1. Abrogato]
2. E' facoltativa la nomina del comitato dei
creditori. Può essere omessa l'apposizione dei
sigilli."
Art. 157. (1)
[Accertamento del passivo.
Il curatore forma l'elenco dei creditori in base
alle scritture contabili, alle dichiarazioni del
debitore e alle altre notizie che può assumere.
L'elenco, con i documenti giustificativi, è
trasmesso al giudice, il quale procede alla formazione
dello stato passivo e lo rende esecutivo con decreto. Lo
stato passivo col decreto del giudice è depositato in
cancelleria, e chiunque può prenderne visione.
Il curatore dà notizia mediante lettera
raccomandata a ciascun creditore, entro tre giorni dal
deposito, del provvedimento che lo riguarda.
Entro quindici giorni dal deposito dello stato
passivo in cancelleria i creditori non ammessi possono
proporre reclamo avanti al giudice. Nello stesso termine
possono essere proposte le contestazioni dei creditori
ammessi da parte di altri creditori.
Il giudice stabilisce l'udienza di discussione
delle contestazioni e dei reclami. Egli tenta di
definire amichevolmente le questioni e, in caso di
risultato negativo, pronuncia unica sentenza]
(1) Articolo abrogato
Art. 158. (1)
[Domande di rivendicazione, restituzione e
separazione di cose mobili.
Le disposizioni dell'articolo precedente si
applicano anche alle domande di rivendicazione,
restituzione e separazione di cose mobili possedute dal
fallito.]
(1) Articolo abrogato
Art. 159. (1)
[Concordato.
La proposta del concordato è approvata se riporta
il consenso della maggioranza di numero e di somma dei
creditori che hanno diritto al voto.
Il giudice, accertato il concorso delle
maggioranze indicate nel comma precedente e qualora
ritenga tuttora conveniente il concordato, lo approva
con decreto e dispone per la sua esecuzione.
Contro il decreto che approva o respinge il
concordato non è ammesso gravame.]
(1) Articolo abrogato