DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA
(1) Titolo interamente abrogato dal
D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
Art. 187. (1)
[Domanda di ammissione alla procedura.
L'imprenditore che si trova in temporanea
difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, se
ricorrono le condizioni previste dai numeri 1, 2 e 3 del
primo comma dell'articolo 160 e vi siano comprovate
possibilità di risanare l'impresa, può chiedere al
tribunale il controllo della gestione della sua impresa
e dell'amministrazione dei suoi beni a tutela degli
interessi dei creditori per un periodo non superiore a
due anni.
La domanda si propone nelle forme stabilite
dall'articolo 161.]
(1) Articolo abrogato dal
D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 187. Domanda di ammissione alla procedura.
1. L'imprenditore che si trova in temporanea
difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, se
ricorrono le condizioni previste dai numeri 1, 2 e 3
del primo comma dell'articolo 160 e vi siano
comprovate possibilità di risanare l'impresa, può
chiedere al tribunale il controllo della gestione
della sua impresa e dell'amministrazione dei suoi
beni a tutela degli interessi dei creditori per un
periodo non superiore a due anni.
2. La domanda si propone nelle forme stabilite
dall'articolo 161."
Art. 188. (1)
[Ammissione alla procedura.
Il tribunale, se concorrono le condizioni
stabilite dalla legge e se ritiene il debitore
meritevole del beneficio, ammette il ricorrente alla
procedura di amministrazione controllata con decreto non
soggetto a reclamo. Con lo stesso provvedimento:
1) delega un giudice alla procedura;
2) ordina la convocazione dei creditori non oltre
i trenta giorni dalla data del provvedimento e
stabilisce il termine per la comunicazione del
provvedimento stesso ai creditori;
3) nomina il commissario giudiziale secondo le
disposizioni degli artt. 27, 28 e 29;
4) stabilisce il termine non superiore a otto
giorni entro il quale il ricorrente deve depositare
nella cancelleria del tribunale la somma che si presume
necessaria per l'intera procedura.
Il decreto è pubblicato a norma dell'art. 166 e
per la durata della procedura produce gli effetti
stabiliti dagli artt. 167 e 168.
Si applicano inoltre le disposizioni degli
articoli 164, 165, 170 a 173.]
(1) Articolo abrogato dal
D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 188. Ammissione alla procedura.
1. Il tribunale, se concorrono le condizioni
stabilite dalla legge e se ritiene il debitore
meritevole del beneficio, ammette il ricorrente alla
procedura di amministrazione controllata con decreto
non soggetto a reclamo. Con lo stesso provvedimento:
1) delega un giudice alla procedura;
2) ordina la convocazione dei creditori non oltre i
trenta giorni dalla data del provvedimento e
stabilisce il termine per la comunicazione del
provvedimento stesso ai creditori;
3) nomina il commissario giudiziale secondo le
disposizioni degli artt. 27, 28 e 29; 4) stabilisce
il termine non superiore a otto giorni entro il
quale il ricorrente deve depositare nella
cancelleria del tribunale la somma che si presume
necessaria per l'intera procedura.
2. Il decreto è pubblicato a norma dell'art. 166 e
per la durata della procedura produce gli effetti
stabiliti dagli artt. 167 e 168.
3. Si applicano inoltre le disposizioni degli
articoli 164, 165, 170 a 173."
Art. 189. (1)
[Adunanza dei creditori.
Alla deliberazione dei creditori si applicano le
disposizioni degli artt. 174, 175, 176, primo comma,
177, quarto comma, 178 primo, secondo e terzo comma.
Si tiene conto a tutti gli effetti dei voti dati
per lettera o per telegramma, purché pervenuti prima
della chiusura delle operazioni.
La proposta del debitore è approvata quando
riporta il voto favorevole della maggioranza dei
creditori che rappresenti la maggioranza dei crediti,
esclusi i creditori aventi diritti di prelazione sui
beni del debitore.
Se le maggioranze prescritte non sono raggiunte
cessano gli effetti del decreto di ammissione alla
procedura.]
(1) Articolo abrogato dal
D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 189. Adunanza dei creditori.
1. Alla deliberazione dei creditori si applicano le
disposizioni degli artt. 174, 175, 176, primo comma,
177, quarto comma, 178 primo, secondo e terzo comma.
2. Si tiene conto a tutti gli effetti dei voti dati
per lettera o per telegramma, purché pervenuti prima
della chiusura delle operazioni.
3. La proposta del debitore è approvata quando
riporta il voto favorevole della maggioranza dei
creditori che rappresenti la maggioranza dei crediti,
esclusi i creditori aventi diritti di prelazione sui
beni del debitore.
4. Se le maggioranze prescritte non sono raggiunte
cessano gli effetti del decreto di ammissione alla
procedura."
Art. 190. (1)
[Provvedimenti del giudice delegato.
Se le maggioranze prescritte sono raggiunte, il
giudice delegato, tenuto conto del parere dei creditori
intervenuti all'adunanza, nomina con decreto un comitato
di tre o cinque creditori che assiste il commissario
giudiziale.
Contro il decreto del giudice delegato è ammesso
reclamo da parte di ogni interessato entro dieci giorni
dalla sua data. Il tribunale decide in camera di
consiglio con decreto non soggetto a gravame.]
(1) Articolo abrogato dal
D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 190. Provvedimenti del giudice delegato.
1. Se le maggioranze prescritte sono raggiunte, il
giudice delegato, tenuto conto del parere dei
creditori intervenuti all'adunanza, nomina con
decreto un comitato di tre o cinque creditori che
assiste il commissario giudiziale.
2. Contro il decreto del giudice delegato è ammesso
reclamo da parte di ogni interessato entro dieci
giorni dalla sua data. Il tribunale decide in camera
di consiglio con decreto non soggetto a gravame."
Art. 191. (1)
[Poteri di gestione del commissario giudiziale.
Durante la procedura il tribunale, su istanza di
ogni interessato o d'ufficio sentito il comitato dei
creditori, può con decreto non soggetto a reclamo
affidare al commissario giudiziale in tutto o in parte
la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni
del debitore, determinando i poteri.
Il decreto è pubblicato a norma dell'art. 166.
In tal caso il commissario al termine del suo
ufficio deve rendere conto della sua amministrazione a
norma dell'art. 116.]
(1) Articolo abrogato dal
D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 191. Poteri di gestione del commissario
giudiziale.
1. Durante la procedura il tribunale, su istanza di
ogni interessato o d'ufficio sentito il comitato dei
creditori, può con decreto non soggetto a reclamo
affidare al commissario giudiziale in tutto o in
parte la gestione dell'impresa e l'amministrazione
dei beni del debitore, determinando i poteri.
2. Il decreto è pubblicato a norma dell'art. 166.
3. In tal caso il commissario al termine del suo
ufficio deve rendere conto della sua amministrazione
a norma dell'art. 116."
Art. 192. (1)
[Relazioni dell'amministrazione e revoca
dell'amministrazione controllata.
Il commissario giudiziale riferisce ogni due mesi
al giudice delegato sull'andamento dell'impresa.
Il commissario giudiziale e il comitato dei
creditori devono inoltre denunciare al giudice delegato
i fatti che consigliano la revoca dell'amministrazione
controllata, non appena ne vengano a conoscenza.
Se in qualunque momento risulta che l'amministrazione
controllata non può utilmente essere continuata, il
giudice delegato, promuove dal tribunale la
dichiarazione di fallimento salva la facoltà
dell'imprenditore di proporre il concordato preventivo
secondo le disposizioni del titolo precedente.]
(1) Articolo abrogato dal
D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 192. Relazioni dell'amministrazione e revoca
dell'amministrazione controllata.
1. Il commissario giudiziale riferisce ogni due mesi
al giudice delegato sull'andamento dell'impresa.
2. Il commissario giudiziale e il comitato dei
creditori devono inoltre denunciare al giudice
delegato i fatti che consigliano la revoca
dell'amministrazione controllata, non appena ne
vengano a conoscenza.
3. Se in qualunque momento risulta che l'amministrazione
controllata non può utilmente essere continuata, il
giudice delegato, promuove dal tribunale la
dichiarazione di fallimento salva la facoltà
dell'imprenditore di proporre il concordato
preventivo secondo le disposizioni del titolo
precedente."
Art. 193. (1)
[Fine dell'amministrazione controllata.
Il debitore che dimostra di essere in grado di
soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni può
chiedere al tribunale anche prima del termine stabilito
la cessazione della procedura. In tal caso il tribunale
provvede con decreto pubblicato a norma dell'art. 17.
Se al termine dell'amministrazione controllata
risulta che l'impresa non è in condizioni di adempiere
regolarmente le proprie obbligazioni, si applica il
terzo comma dell'articolo precedente.]
(1) Articolo abrogato dal
D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 193. Fine dell'amministrazione controllata.
1. Il debitore che dimostra di essere in grado di
soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni può
chiedere al tribunale anche prima del termine
stabilito la cessazione della procedura. In tal caso
il tribunale provvede con decreto pubblicato a norma
dell'art. 17.
2. Se al termine dell'amministrazione controllata
risulta che l'impresa non è in condizioni di
adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, si
applica il terzo comma dell'articolo precedente."