Regio Decreto 16
marzo 1942, n. 267.
Disciplina del
fallimento, del
concordato preventivo,
dell'amministrazione
controllata
e della liquidazione
coatta amministrativa.
(Gazzetta Ufficiale
del 6 aprile 1942, n.
81)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. (1)
Imprese soggette al
fallimento e al
concordato preventivo.
Sono soggetti alle
disposizioni sul
fallimento e sul
concordato preventivo
gli imprenditori che
esercitano una attivita'
commerciale, esclusi gli
enti pubblici.
Non sono soggetti
alle disposizioni sul
fallimento e sul
concordato preventivo
gli imprenditori di cui
al primo comma, i quali
dimostrino il possesso
congiunto dei seguenti
requisiti:
a) aver avuto, nei
tre esercizi antecedenti
la data di deposito
della istanza di
fallimento o dall'inizio
dell'attivita' se di
durata inferiore, un
attivo patrimoniale di
ammontare complessivo
annuo non superiore ad
euro trecentomila;
b) aver realizzato,
in qualunque modo
risulti, nei tre
esercizi antecedenti la
data di deposito
dell'istanza di
fallimento o dall'inizio
dell'attivita' se di
durata inferiore, ricavi
lordi per un ammontare
complessivo annuo non
superiore ad euro
duecentomila;
c) avere un ammontare
di debiti anche non
scaduti non superiore ad
euro cinquecentomila.
I limiti di cui alle
lettere a), b) e c) del
secondo comma possono
essere aggiornati ogni
tre anni con decreto del
Ministro della giustizia,
sulla base della media
delle variazioni degli
indici ISTAT dei prezzi
al consumo per le
famiglie di operai ed
impiegati intervenute
nel periodo di
riferimento..
Art. 2.
Liquidazione coatta
amministrativa e
fallimento
1. La legge
determina le imprese
soggette a liquidazione
coatta amministrativa, i
casi per le quali la
liquidazione coatta
amministrativa può
essere disposta e l'autorità
competente a disporla.
2. Le imprese soggette a
liquidazione coatta
amministrativa non sono
soggette al fallimento,
salvo che la legge
diversamente disponga.
3. Nel caso in cui la
legge ammette la
procedura di
liquidazione coatta
amministrativa e quella
di fallimento si
osservano le
disposizioni dell'art.
196.
Art. 3.
Liquidazione coatta
amministrativa,
concordato preventivo
1. Se la
legge non dispone
diversamente, le imprese
soggette a liquidazione
coatta amministrativa
possono essere ammesse
alla procedura di
concordato preventivo e
di amministrazione
controllata, osservate
per le imprese escluse
dal fallimento le norme
del settimo comma
dell'art. 195. Le
imprese esercenti il
credito non sono
soggette
all'amministrazione
controllata prevista da
questa legge.
Art. 4. (1)
[Rinvio a leggi
speciali
1.
L'agente di cambio è
soggetto al fallimento
nei casi stabiliti dalle
leggi speciali.
2. Sono salve le
disposizioni delle leggi
speciali circa la
dichiarazione di
fallimento del
contribuente per debito
d'imposta.]
(1)
Articolo abrogato